Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2001, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
02 1 7 5/0 1 ee 60381 A I N E 6 I 5 8 N . 9 A 1 T O I L N IB I / C I - 4 Z L / E A 6 B A A T B A R 2 R R . . T L L S R . I R. G. N. 11230/98 E A P . G . D E B R L T A CRON. 4471 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T D A 1 I D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 S A 1 Rep. N E E . T S N N I SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- E A M S E Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 05/07/2000 - Presidente - Michele CANTILLO - Consigliere - Enrico ALTIERI ONE CASSAZ ILE, Giulio GRAZIADEI -> I D IV Giuseppe MARZIALE -> SUPREMA C E N rel NT DI AS CORTE IO 1 P 8 M 3 ha pronunciato la seguente A 0 C 6 SENTENZA . N sul ricorso n. 11230/98 R.G. proposto da TO IT de MAGISTRIS, residente in [...], rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti Gianfranco Gaffuri ed CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Enrico Romanelli ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di dal Sig. 19 58: 22001 Richiesta copia studio quest'ultimo, in Via Cosseria n. 5,
- Ricorrente -
per diritti L. 3000 ! # 19 FEB 2001
contro
IL CANCELLIERE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è CANCELLERIA legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, Resistente Controricorrente enei confronti dell'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI 13112/2000 PESCARA, in persona del Direttore pro-tempore, non costituito,
- Intimato -
per la Cassazione della sentenza n. 4457/97 resa dalla Commissione Tributaria Centrale di Roma - Sezione 14, in data 04/06 - 25/09/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05 luglio 2000 dal Relatore Consigliere Dott. NT Di Blasi;
udito per il ricorrente, l'Avv. Enrico Romanelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN Buonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pescara, ai fini IRPEF per l'anno 1987, notificava al signor AN TI de ST, dipendente del Credito Italiano S.p.A., avviso di accertamento con il quale, ritenendo imponibile la somma di L. 7.616.000, erogatagli dal datore di lavoro a titolo di indennizzo per il maggior canone di locazione sborsato nella nuova sede di lavoro in cui, per disposizione aziendale, era stato trasferito, determinava il tributo conseguenziale. Tale avviso veniva impugnato dall'interessato che rivendicava la propria estraneità al rapporto tributario, evidenziava la natura risarcitoria dell'indennità, che ne escludeva l'assoggettamento all'IRPEF, e, comunque, avuto riguardo alla circostanza che la mancata applicazione della ritenuta d'acconto era, se del caso, imputabile all'Istituto di credito datore di lavoro, prospettava l'inapplicabilità, nei propri confronti, delle disposte sanzioni. La Commissione Tributaria di primo grado di Pescara, con decisione 12 marzo 1992, accoglieva il ricorso. 2 La Commissione Tributaria di secondo grado di Pescara, con sentenza n. 1343/02/92, confermava il provvedimento di prime cure appellato dall'Ufficio. Anche tale decisione veniva impugnata dall'Amministrazione e la Commissione Tributaria Centrale, con la decisione in epigrafe indicata, accoglieva l'appello confermando l'accertamento. Il contribuente ha, quindi, proposto ricorso ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, con cui ha chiesto la cassazione di quest'ultimo provvedimento deducendo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma I°, del DPR 29/09/73 n. 597 e della nozione giuridica di reddito fiscale desumibile dall'intero corpo normativo concernente la sua tassazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione کهای all'art. 360, primo comma, n. 3 C.p.C. ed all'art. 111 della Costituzione;
motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 C.p.C.- In particolare, secondo il ricorrente, la decisione sarebbe censurabile per avere escluso che l'indennizzo corrisposto assolvesse ad una funzione risarcitoria e, comunque, per avere affermato che danno risarcibile fosse solo quello provocato da fatto illecito o da inadempienza contrattuale, e, conseguentemente, per avere riconosciuto allo stesso un carattere retributivo, pur essendo evidente, alla stregua degli elementi in atti, che la somma versata veniva a ristorare il lavoratore solo della perdita patrimoniale che lo stesso veniva a patire per effetto del trasferimento della sede di lavoro dovuto, esclusivamente, a ragioni aziendali. Resiste il Ministero delle Finanze con controricorso notificato il 17 3 luglio 1998, e chiede il rigetto dell'impugnazione, avuto riguardo al fatto che, anche alla stregua di precedenti pronunce di questa Corte, non solo va escluso il carattere risarcitorio dell'indennità di locazione, ma che, in ogni caso, si tratta pur sempre di emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro e come tali soggetti a tassazione in quanto riconducibili al disposto dell'art. 48 DPR n. 917/86. Con memoria 27/06/2000 il ricorrente insiste nelle proprie difese ed in subordine, chiede rimettersi la causa al giudice di secondo grado, per l'applicazione delle disposizioni di cui al sopravvenuto D. Legs. n. 472/97 in materia di sanzioni, concorso di illeciti e continuazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure mosse dal ricorrente all'impugnata decisione sono prive di сек fondamento. Questa Corte, infatti, in merito alla questione dell'assoggettamento ad IRPEF dell'indennità di alloggio, a titolo di rimborso del maggior canone di locazione che il dipendente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione, ritiene di dover prestare adesione e di confermare un indirizzo, ormai consolidato (Sentenze: n. 2212 del 28/02/2000; n. 2604 dell'08/03/2000; n. 2611 dell'08/03/2000; n. 3330 del 21/03/2000), affermando la tassabilità di detti emolumenti, per l'intero ammontare, ove ricadenti in periodi d'imposta anteriori al 1998. Al riguardo si osserva: ➤ "che il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48 primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. È costituito da tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, 4 anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità; ➤ che detto reddito include, dunque, oltre alla retribuzione in senso stretto, cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata in funzione compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e dalle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa;
➤ che tale ampia definizione abbraccia i sussidi e le indennità, con cui il datore di lavoro assuma su di sé, integralmente o parzialmente, gli oneri سالان economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario, dato che le relative erogazioni dipendono dal rapporto di lavoro, non da altra causale, ed hanno l'indicata funzione compensativa;
➤ che in questa logica si inseriscono i successivi commi del citato art. 48, recanti specifiche eccezioni alle previsioni del primo comma, e, in particolare, il terzo comma, quando, per l'indennità di trasferta, sottrae all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, sulla scorta di un'implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese vive richieste dalla trasferta medesima, e così CORTE conferma la tassabilità della rimanente parte, anche se riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale;
5 ➤ che detti criteri sono sostanzialmente recepiti dall'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale definisce come reddito tassabile tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, espressamente comprendendovi i rimborsi di spese (primo comma), e poi, in via d'eccezione, si occupa, fra l'altro, delle indennità e dei rimborsi per trasferte (quarto comma), fissando una misura non imponibile;
➤ che i criteri medesimi sono ribaditi con la riformulazione dell'art. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986, introdotta, con effetto dall'1 gennaio 1998, dall'art. 3 del D. Legs. 2 settembre 1997 n. 314, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata in relazione al rapporto di lavoro, usandosi espressione equivalente a quella di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, anche se poi, nell'ambito di una più articolata disciplina dalle eccezioni, si contempla, per la prima volta, l'indennità di trasferimento, l'indennità ༧ ། ན di sistemazione e quelle analoghe, adottandosi anche per esse il parametro della non tassabilità di una misura percentuale predeterminata (settimo comma); che la diversità di natura e di presupposto delle indennità di trasferimento rispetto a quelle di trasferta, del resto separatamente contemplate nei contratti di lavoro, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di spese che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime di norme dettate per le seconde;
6 che, per i versamenti in discorso, non sono conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché il denaro sborsato dal lavoratore subordinato, per assicurarsi la sistemazione abitativa presso la sede della propria attività o per fronteggiare altri bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa, e tantomeno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro". Che, d'altronde, a quest'ultimo riguardo è stato pure precisato (Cass. n. 948 del 05/02/96) che la dipendenza dal rapporto di lavoro che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 48 DPR n. 917/86, deve escludersi solo nel caso in cui il rapporto stesso sia mera occasione per la corresponsione di somme, che trovano il loro titolo in una causa del tutto autonoma, e non mai, laddove, pur difettando un rapporto di sinallagmaticità tra percezione dell'indennità e prestazione di lavoro, purtuttavia, una dipendenza dal rapporto di lavoro certamente sussista trovando causa nelle vicende relative allo svolgimento del rapporto di lavoro e giustificazione nell'esigenza aziendale che le prestazioni del lavoratore siano rese secondo confacenti modalità di tempo e di luogo. Alla luce degli enunciati principi il ricorso va respinto. La richiesta di applicazione, con riguardo alle sanzioni pecuniarie, del più favorevole ius superveniens di cui all'art. 25 del D. Legs. 18 dicembre FORTE 1997 n. 472, non è scrutinabile, perché non inclusa nei motivi del ricorso per cassazione, proposto quando detta normativa era già in vigore ed avanzata soltanto con la memoria del 27/06/2000 (Cass. n. 7052 del 07/07/99). 7 La natura della problematica affrontata e l'epoca del consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali confermati in questa sede rendono equa la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 05 luglio 2000. Il Presidente Dott. Michele Canfillo Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. NT Di Blasi IL CANCELLIERE C1 OS NI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 44 FEB. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 OSNI A R A L S C A E 6 N 8 O 9 I 1 A Z / I . 4 A R / N R 6 - A T 2 S . T B I R . U . G P L B . E L I D R CORTE A R . T A B D A T I E S A 1 T N I 3 S R U P M A E E N 1 R S E E . I S A T E N A M 0 0