Sentenza 16 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10315 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO TE SUPREMA DI CASSAZIONE1 0315/02 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.n Magistrati: Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO R.G.N. 18210/99 Cron.27817 Rel. Consigliere Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Consigliere Dott. Paolo STILE Ud.19/02/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente 105 SENTENZA pгоровко sul ricorso proposto da: LL LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', dott. Quelo Scuto cog nitore triporanes del giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO 2002 TUCCARI di ROMA DEL 28.12.99, rep. N. 53010; 1749 -1- - resistente con procura avverso la sentenza n. 17504/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/10/98 R.G.N. 28804/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Esmer -2- + SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 12 aprile 1995, il sig. AL EL proponeva appello avverso la sentenza pretorile che aveva rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento di malattia professionale e il diritto alla relativa rendita di inabilità. Non costituitosi l'Istituto appellato, il Tribunale, su richiesta del procuratore dell'appellante, assegnava termine perentorio (sino al 31 dicembre 1997) per la notificazione dell'atto d'appello all'INAIL. Con sentenza in data 5 marzo 6 ottobre 1998, Tribunale ha dichiarato improseguibile il il giudizio d'appello. Ha motivato tale decisione osservando che, nella specie, l'appellante non Geme aveva ottemperato all'ordine di eseguire la notifi_ cazione, e che in caso del genere non é consentita una dichiarazione d'ufficio di estinzione del processo né l'assegnazione di nuovo termine, mentre sussiste il potere - dovere del giudice di definire il processo con una pronuncia di mero rito dichiarativa della impossibilità di proseguire il 3 Emer processo ed esaminare il merito. Ha pure precisato che soltanto nel caso in cui l'ordine del giudice sia eseguito ma con ritardo - ipotesi non specie - deve ritenersiricorrente nella necessaria, ai fini dell'estinzione del processo, l'eccezione di parte ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c.. Il EL chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. La parte intimata ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il ricorrente EL, denunziando con l'unico motivo "difetto assoluto di motivazione ed illogica motivazione circa un punto decisivo" assume che la statuizione del Tribunale è viziata da "erroneo esame dei documenti di causa", in quanto, prima ancora della prima udienza tenutasi in appello (il 3 aprile 1997), era stata depositata nel fascicolo dell'appellante la copia del gravame notificata il 17 ottobre 1995. Sostiene che per "mera svista" esso ricorrente aveva richiesto, all'udienza del 23 ottobre 1997, un nuovo termine per la notificazione del ricorso: il che non era necessario, appunto perché laaffatto notifica пи dell'atto d'appello era andata a buon fine, essendosi perfezionata nei confronti del procuratore dell'Istituto costituito in primo grado. Il ricorrente deduce quindi, che il Tribunale "è incorso, per mera svista, in un difetto assoluto di motivazione, supponendo l'inesistenza di un fatto, quale la notificazione dell'appello, la cui esistenza risultava, invece, icto oculi da un'attenta lettura degli atti di causa".
2. Il ricorso è inammissibile.- Invero il motivo del ricorso per cassazione indipendentemente dalla formale qualificazione data al motivo stesso della parte - si sostanzia nella deduzione di un mero e materiale errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado, e che sarebbe consistito in una semplice svista a giudice avrebbe dato causa della quale il detto per non depositata la copia notificata dell'atto d'appello, che invece sarebbe stata ritualmente depositata in atti. È evidente, dunque, che l'impugnazione nella presente sede di legittimità ha nella specie, per presupposto, secondo la prospettazione della stessa parte ricorrente, una ipotesi non riconducibile ad 5 Emer N alcuna delle previsioni contenute dall'art. 360 c.p.c. concernenti i motivi del ricorso per cassazione, ma che invece integra motivo di impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. riguardante l'ipotesi dell'"errore di fatto": errore, quest'ultimo, che "deve consistere in una mera svista di carattere materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in un modo parimenti indiscutibile" (Cass. 13 agosto 1990 n. 8241). Ma oltre a quanto sin qui decisivamente riferito dunque alla qualificazione considerato, stregua delle del motivo d'impugnazione alla deduzioni della medesima parte istante - va peraltro, e solo per completezza, rilevato che neppure risulta acquisita agli atti la detta copia notificata dell'atto d'appello, del resto non indicata nell'indice del fascicolo di parte né menzionata in alcuna dei verbali d'udienza del giudizio d'appello e comunque in atti non rinvenibile. Indipendentemente da ciò va peraltro emessa, Ener per quanto sopra considerato, declaratoria di inammissibilità del ricorso. La natura previdenziale della controversia preclude, in relazione al disposto dell'art. 152 disp. att. C.P.C., una pronuncia di condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 19 febbraio 2002. 強 il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE DI Depositata in Cancellería 16 LUG. 2002 Oggi, A OL CA M IL CANCELLIERE E R A W S T R O C 7