Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
È legittima l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare che il giudice dell'udienza preliminare nei cui confronti sia stata presentata "in limine" dichiarazione di ricusazione, emetta, al termine delle attività processuali propedeutiche alla decisione sulla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio, contestualmente al rinvio dell'udienza ad altra data, in attesa della decisione sulla ricusazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2009, n. 40086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40086 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
40 0 86 /09/ ITALIANA REPUBBLICA 86 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Ud.Camera di Cons. FERRUA Presidente Dott. GIULIANA
Consigliere del 09/07/09 1. Dott. ALFONSO AMATO
SENTENZA Consigliere 2. RAFFAELLO FEDERICO
Consigliere N. 990 3. " ANIELLO NAPPI
OLDI Cons. Relatore R.G.N.09180/09 4. " PAOLO
ha pronunciato la seguente:
S EN TENZA
sul ricorso proposto da:
N. IL 29/04/1951 NT ANTONINO
avverso l'ORDINANZA del 16/07/08
TRIBUNALE DEL RIESAME di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO
OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo
che ha chiesto l'annullamento con rinvio, per notifica-
re il ricorso nei termini
Con ordinanza in data 16 luglio 2008 il Tribunale del riesame di Reggio
Calabria ha respinto l'appello proposto da IN ON e RM ON avverso il provvedimento col quale il giudice dell'udienza preliminare presso il locale Tribunale aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare in carcere nei loro confronti.
Era accaduto che i due lamonte, imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p., all'udienza del 29 gennaio 2008 avessero presentato dichiarazione di ricu- sazione nei confronti del G.U.P.; costui, dopo aver proseguito espletando gli atti della fase procedimentale in corso, all'udienza del 31 gennaio 2008 aveva dispo- sto rinvio al 28 febbraio 2008, non potendo emettere la pronuncia fino alla deci- sione sulla ricusazione;
con lo stesso provvedimento aveva disposto la sospen- sione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c. 1 lett. a) c.p.p..
Il Tribunale del riesame ha ritenuto giuridicamente corretto l'operato del
G.U.P., considerando equiparabile a un'istanza di rinvio la dichiarazione di ricu- sazione del giudice.
Ha proposto ricorso per cassazione IN ON, affidandolo a un solo motivo. Con esso sostiene doversi distinguere l'ipotesi in cui la ricusazione sia proposta solo al momento della decisione, da quella - verificatasi nella spe- cie in cui la dichiarazione sia presentata in limine litis;
solo nel primo caso a- vrebbe ragion d'essere l'equiparazione a un'istanza di rinvio. Lamenta, inoltre, che non abbia avuto risposta la tesi secondo la quale la sospensione doveva con- siderarsi illegittima per il tempo successivo al 7 febbraio 2008, data in cui la
Corte d'Appello aveva provveduto sulla ricusazione.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Quale che sia il momento nel quale la dichiarazione di ricusazione viene presentata, per effetto di essa rimane inibita la potestà del giudice di emettere la decisione della quale è investito, fino a quando non sia intervenuto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della ricusazione: ciò in base all'inequivocabile disposto dell'art. 37 c. 2 c.p.p..
La differenza fra l'ipotesi (presa più volte in esame dalla giurisprudenza) in cui la dichiarazione di ricusazione sia presentata appena prima della decisione finale e quella in cui l'iniziativa sia assunta in limine consiste in ciò, che nel pri-
2 primo caso la sospensione della decisione è immediata, in quanto il giudice è privato di ogni potere deliberativo;
mentre nel secondo caso egli è abilitato a compiere tutte le attività processuali antecedenti l'indirizzo conclusivo del pro- cedimento: e solo all'esaurimento di esse la situazione diviene identica a quella descritta nella prima ipotesi.
Correttamente dunque ed anzi doverosamente il G.U.P. di Reggio
Calabria, solo dopo aver ultimato tutti gli adempimenti propedeutici alla deci- sione sulla richiesta di rinvio a giudizio, ha provveduto a rinviare l'udienza in attesa della decisione da parte della Corte d'Appello sulla ricusazione presentata nei suoi confronti.
Nella situazione così creatasi, poiché la sospensione della decisione è stata necessitata dalla pendenza del giudizio incidentale attivato dagli imputati, giustamente quel giudice ha disposto la sospensione del termine di custodia cau- telare, in applicazione del principio secondo cui la dichiarazione di ricusazione equivale ad una implicita richiesta di rinvio.
Né può sostenersi, come fa il ricorrente nell'esporre la sua tesi subordinata, che la sospensione dei termini sia ipso facto divenuta illegittima all'indomani della decisione della Corte d'Appello, avvenuta il 7 febbraio 2008
(e perciò anteriormente alla data per la quale era stato disposto il rinvio dell'udienza). Il G.U.P. non poteva certo sapere in anticipo in quale data il giudice investito della ricusazione si sarebbe espresso: onde il provvedimento di sospensione non può considerarsi illegittimo neppure sotto tale profilo.
L'ordinanza del Tribunale del riesame non può, a sua volta, ritenersi vi- ziata per omessa motivazione sul punto da ultimo esaminato, attesa la manifesta infondatezza di questo;
costituisce, infatti, un principio acquisito nella giurispru- denza di legittimità quello per cui il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare il mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano im- proponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Cass. 5 marzo
1999 n. 4415; Cass. 17 maggio 1993 n. 7728).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter delle di-
جرای sposizioni di attuazione al c.p.p..
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P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. al c.p.p..
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
IL PRESIDENTE un IL CONSIGLIERE EST.
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Depositata in Cancelleria
Roma, li 140JT.2009
ELLIERE
Carmela Lanzuise T
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