Sentenza 19 marzo 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il provvedimento con cui il pubblico ministero rigetta "de plano", anziché trasmetterla al G.i.p., la richiesta di revoca del sequestro preventivo presentata dall'interessato, deve essere considerato equipollente ad un parere negativo. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'interessato avverso il provvedimento del P.M., disponendo per l'effetto la trasmissione degli atti al G.i.p. in base al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del cosiddetto "favor impugnationis").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2008, n. 14249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14249 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 19/03/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 324
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 2783/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 16/10/2007 del Tribunale di Venezia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale, Dott. Izzo Gioacchino, con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
la Corte rileva:
FATTO E DIRITTO
In data 1/9/2007 il G.I.P. presso il Tribunale di Venezia convalidava il sequestro preventivo di un'area sita in Comune di Spinea, sequestrata d'iniziativa dalla p.g. il 30/8/2007 in danno di IL GI per violazione della normativa sui rifiuti. L'indagato, contestando la sussistenza del fumus del reato ipotizzato, chiedeva la revoca della misura cautelare o la riduzione della portata di essa ed il competente P.M. - con Decreto 24 settembre 2007 - sostanzialmente rigettava l'istanza, dissequestrando soltanto una roulotte.
Contro tale provvedimento l'indagato proponeva appello al Tribunale di Venezia, che però lo dichiarava inammissibile, ritenendo esperibile contro il decreto di rigetto del P.M. - ex art. 263 c.p.p., comma 5 - solo l'opposizione al G.I.P..
Ricorre per cassazione IL GI, denunciando la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 263 e 322-bis c.p.p. in quanto, trattandosi di sequestro preventivo, non trova applicazione il disposto del primo articolo, che si riferisce al sequestro probatorio, ma quello del secondo, tanto più che si contesta la sussistenza del fumus del reato ipotizzato. All'odierna udienza camerale il P.G. conclude come sopra riportato. Il ricorso va accolto nei limiti appresso indicati.
Premesso che il sequestro di cui si discute, da quanto è possibile evincere dagli atti trasmessi a questa Corte, deve ritenersi "preventivo" e non "probatorio", la disciplina applicabile non è quella di cui all'art. 263 c.p.p., come erroneamente ritenuto dal Tribunale, bensì quella di cui all'art. 321 c.p.p., il cui comma 3 stabilisce - in caso di istanza di revoca del sequestro - che il P.M. "quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni".
Il P.M., dunque, erroneamente ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro, non avendo osservato la richiamata disposizione;
del pari erronei l'appello dell'indagato, non previsto dal codice di rito, e l'ordinanza di inammissibilità del Tribunale, che avrebbe dovuto trasmettere gli atti al G.I.P. per la decisione sull'istanza di revoca, considerando il decreto impugnato come parere negativo del P.M..
Per ristabilire il corretto iter procedimentale, ritiene pertanto il Collegio, per il principio di conversione, sulla base dei criteri generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, previo annullamento della gravata ordinanza, di trasmettere gli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Venezia perché si pronuncia sull'istanza di revoca della misura cautelare presentata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 321 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificato il Decreto 24 settembre 2007 del P.M. come parere negativo sulla richiesta di revoca del sequestro, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia (G.I.P.) per la decisione.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008