Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 39153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39153 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Composta da
ON DR
39153-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
-Presidente-
LD ET
NN BE
- Relatore -
EP LL
NN GI
sez. 1474
Sent. n. sez.,
UP - 14/10/2025
R.G.N. 19532/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SP CH, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 14/1/2025 della Corte d'appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri da identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
IL FUNZIONA DIZIARIO
udita la relazione svolta dal Consigliere NN BE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
Deposita in Cancelleria
Oggi
DIC 2025
IL FUNZIONAR DZIARIO
Luana a
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 gennaio 2025 la Corte d'appello di Roma, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 15 marzo 2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, CH SP era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile in relazione ai reati di violenza sessuale (capo A, commesso nei confronti di RA OM, e capo C, commesso nei confronti della consorte RA OM) e maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie (capo B), ha assolto l'imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia di cui al capo B) e ha rideterminato la pena per i restanti reati di violenza sessuale di cui ai capi A) e C) in sei anni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l'imputato appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali sostenute dalla parte civile.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Corrado De Angelis, che lo ha affidato a quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo ha lamentato la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, con riferimento alla valutazione degli elementi di prova e alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla conseguente conferma della affermazione di responsabilità in ordine ai residui delitti di violenza sessuale in danno della cognata e della moglie, che si fonderebbe su una valutazione degli elementi di prova manifestamente illogica, stante la loro insufficienza per consentire di ritenere provate le condotte contestate. Ha lamentato, in particolare, la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dello stato di semi incoscienza nel quale si trovava il ricorrente al momento della realizzazione delle condotte, dovuto ad assunzione di cocaina, riferita sia dal vicino di casa Di Pietra sia dai carabinieri intervenuti, condizione desumibile anche da quanto dichiarato dalla stessa persona offesa, RA OM, a proposito delle modalità di realizzazione della condotta di cui era stata vittima, incidente anche sull'elemento psicologico del reato e tale, comunque, da determinare la qualificazione della condotta come tentativo di violenza sessuale, non essendo stata attinta la sfera di libertà sessuale della vittima.
2.2. In secondo luogo, ha eccepito la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata, tale da determinarne la nullità per violazione dell'art. 546, lett. e), cod. proc. pen., non essendo stato illustrato il procedimento logico che aveva condotto la Corte d'appello di Roma a ribadire l'affermazione di
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responsabilità dell'imputato in ordine alle due contestazioni di violenza sessuale che gli erano state mosse.
2.3. Con un terzo motivo ha lamentato la violazione di disposizioni di legge penale e un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, che sarebbe sproporzionato rispetto alla effettiva entità dei fatti, anche alla luce della assoluzione del ricorrente dal reato di maltrattamenti in famiglia di cui al capo B), connesso a quello di violenza sessuale nei confronti della consorte di cui al capo C), in relazione al quale la vittima non aveva neppure presentato querela.
2.4. Infine, con un quarto motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e un vizio della motivazione anche su tale punto, giacché il riconoscimento di tale beneficio avrebbe consentito di meglio adeguare la pena alla obiettiva entità dei fatti, che, invece, erano state negate in assenza di idonea giustificazione da parte di entrambi i giudici di merito.
3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità e la manifesta infondatezza di tutti i motivi, sia di quelli relativi alla responsabilità sia di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente in ragione della sovrapponibilità delle censure con gli stessi formulate, tutte relative alla conferma della affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove e alla adeguatezza e logicità della relativa motivazione, sono inammissibili, sia a causa della loro genericità, essendo privi di autentico confronto, tantomeno critico, con le risultanze istruttorie, le condotte e la motivazione delle concordi sentenze di merito;
sia perché sono volti, entrambi, a censurare l'apprezzamento e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito, senza individuare contraddizioni o illogicità manifeste della relativa motivazione, ma proponendone solamente una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, è concorde e scevra da illogicità manifeste, e non è dunque rivisitabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità; sia a cagione della loro manifesta infondatezza, essendo chiaramente insussistenti le lacune motivazionali con gli stessi lamentate. La Corte d'appello, nel ribadire l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione a entrambe le contestazioni di violenza sessuale, di cui ai capi A) e C),
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ha sottolineato la spontaneità, la logicità e la coerenza delle dichiarazioni accusatorie rese da RA OM, cognata del ricorrente e vittima del reato di violenza sessuale di cui al capo A), realizzata nella abitazione del ricorrente nella quale l'imputato aveva invitato la vittima a recarsi e la aveva poi minacciata con un fucile, poi rinvenuto dalla polizia giudiziaria;
l'assenza nella vittima di tale reato di intenti ritorsivi o calunniatori;
l'irrilevanza, ai fini della configurabilità del medesimo reato e della intenzionalità della condotta, del malore accusato dall'imputato a causa della assunzione di stupefacenti;
la compiuta invasione della sfera di libertà sessuale della vittima di detto reato, realizzato ponendo l'organo sessuale dell'imputato nella bocca della vittima, e, con essa, la consumazione del reato, non arrestatosi al tentativo come sostenuto con l'atto d'appello, con argomenti sostanzialmente replicati senza apprezzabili elementi di novità critica con il ricorso per cassazione;
le gravi minacce pacificamente profferite dall'imputato nei confronti della moglie allo scopo di costringerla a subire le violenze sessuali di cui al capo C), ritenute, in modo logico, indicative di sopraffazione e coartazione della volontà della vittima. Si tratta di considerazioni idonee a confermare il giudizio di attendibilità delle persone offese e di genuinità delle loro dichiarazioni, sulle quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità per detti reati, non manifestamente illogiche, ma, anzi, conformi alle regole della logica e a comuni massime di esperienza (quali quelle relative alla necessità di individuare elementi concreti e specifici per poter qualificare come calunniose le dichiarazioni accusatorie della persona offesa), che il ricorrente ha censurato in modo generico, senza considerarle compiutamente, ed esclusivamente sul piano della valutazione della portata di dette dichiarazioni, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità, con la conseguente inammissibilità di detti motivi di ricorso.
3. Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito del terzo e del quarto motivo, anch'essi esaminabili congiuntamente in ragione della sovrapponibilità anche di tali censure, che risultano generiche, essendo anch'esse prive di confronto con le condotte e con la motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, con le ragioni addotte a sostegno della conferma del trattamento sanzionatorio, ponendosi in termini di mero dissenso valutativo rispetto alle concordi determinazioni dei giudici di merito in ordine al trattamento punitivo, che sono state, anch'esse, giustificate, con motivazione idonea e immune da vizi logici, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito e, in particolare, della congruità della pena e della meritevolezza del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. La pena base per il più grave delitto di violenza sessuale aggravata dall'uso di un'arma di cui al capo A) è stata determinata in sette anni e sei mesi di reclusione,
ossia in misura inferiore al minimo edittale (pari, per l'ipotesi aggravata contestata del fatto commesso con armi, a otto anni di reclusione) con un aumento per la continuazione di un anno e sei mesi di reclusione per le cinque ulteriori condotte di violenza sessuale commesse in danno della moglie, non certamente eccessivo o irragionevole, e che il ricorrente ha criticato esclusivamente sul piano valutativo e della congruità, giustificata adeguatamente dalla Corte d'appello con la gravità di dette condotte (come descritte nella parte della motivazione relativa alla conferma della affermazione di responsabilità). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato evidenziando l'assenza di elementi di positiva considerazione, che non sono stati allegati neppure con il ricorso per cassazione, a fronte della sottolineatura da parte della Corte d'appello della gravità e della reiterazione delle condotte, ossia degli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati preponderanti nella valutazione di gravità dei fatti e ostativi al riconoscimento di detto beneficio, con valutazione non illogica, anch'essa non sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità.
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 14/10/2025
Il Consigliere estensore NN BE Elibera
Il Presidente ON DR
IL FUNZIONARIO DIARIO
Luana M
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