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Sentenza 23 giugno 2023
Sentenza 23 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/2023, n. 18102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18102 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 14306/2022 proposto da: GO LL, elettivamente domiciliato in Roma Via Cavour 285 presso lo studio dell’avvocato Menorello Domenico che lo rappresenta e difende;
-ricorrente - contro HI RE e HI AN quali eredi di GO IT;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 36650/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/11/2021; Civile Sent. Sez. 3 Num. 18102 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: IO HI Data pubblicazione: 23/06/2023 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/5/2023 dal Consigliere HI IO: FATTI DI CAUSA 1. Cass. sez. 3, ord. 25 novembre 2021 n. 36650, decidendo ricorso presentato da LL GO avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia pronunciata il 4 aprile 2019 riguardante una controversia tra lui e la sorella IT GO - cui nel giudizio di legittimità, quali eredi, erano subentrati RE e AN HI -, accoglieva per quanto di ragione l’undicesimo motivo, ritenuti inammissibili tutti gli altri, e in relazione ad esso cassava con rinvio, anche per le spese, alla stessa corte territoriale. 2. LL GO ha presentato ricorso per revocazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. - illustrato anche con memoria -, da cui RE e AN HI, intimati, non si sono difesi. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto nel senso della inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è basato su un unico motivo appunto ex articolo 395 n.4 c.p.c.: deduce il ricorrente che sussiste “errore in ordine alla supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita con riferimento al materiale errore di calcolo contenuto nella sentenza di secondo grado” denunciato con l’ottavo motivo del ricorso deciso con l’ordinanza impugnata. Sussisterebbe invero un debito di IT GO nei confronti del fratello LL GO dell’importo di euro 14.728,31, erroneamente non detratto dal ritenuto debito di LL GO nei confronti di lei nel dispositivo della sentenza 3 d’appello oggetto del ricorso per cassazione, così che, se fosse stato correttamente inserito nel calcolo determinativo della debenza conclusiva di LL GO, il debito di quest’ultimo tutt’al più avrebbe potuto essere di euro 18.120,15 - derivante dalla sottrazione appunto di euro 14.728,31 dal supposto debito di LL GO nei confronti della sorella, ammontante ad euro 32.848,46 -. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 In primo luogo, deve rilevarsi infatti che i motivi del ricorso deciso con l’ordinanza n. 36650/2021 sono stati tutti - con esclusione soltanto dell’undicesimo, riguardante, non a caso, le spese processuali determinate dal giudice d’appello - dichiarati inammissibili (risulta anche espressamente da dispositivo dell’ordinanza); e l’inammissibilità è stata ravvisata, offrendo un’ampia motivazione per spiegarlo, nella violazione dell’articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c. Il che non ha certo fatto venir meno l’aggiunta di ulteriore ragione di inammissibilità per tutti i suddetti dieci motivi - cioè proposizione fattuale di interpretazione del contratto: si veda nelle pagine 7-8 dell’ordinanza - e neppure ancora un’altra ragione di inammissibilità (anche questa di natura fattuale) per il quinto motivo. 4.2 Oltre a ciò, si osserva che l’ordinanza impugnata introduce una ulteriore ratio decidendi, in relazione ad una non corretta conformazione delle censure motivazionali. A pagina 8, infatti, si afferma che, “per altro verso” rispetto a quanto in precedenza rilevato, “al di là della formale intestazione dei motivi” sono state introdotte “in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co. n. 5 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053) nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico – fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze processuali (cfr. Cass. Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312)”. 4 5. Non è dunque sostenibile, a tacer d’altro, che vi sia stato il vaglio pieno dell’ottavo motivo, su cui verte la censura qui indicata come in relazione all’articolo 395 n.4 c.p.c., perché l’ordinanza ha arrestato la cognizione a un plurale livello di inammissibilità, il che inibisce la commissione di un siffatto preteso errore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali in quanto gli intimati non si sono difesi. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4 maggio 2023
-ricorrente - contro HI RE e HI AN quali eredi di GO IT;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 36650/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/11/2021; Civile Sent. Sez. 3 Num. 18102 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: IO HI Data pubblicazione: 23/06/2023 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/5/2023 dal Consigliere HI IO: FATTI DI CAUSA 1. Cass. sez. 3, ord. 25 novembre 2021 n. 36650, decidendo ricorso presentato da LL GO avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia pronunciata il 4 aprile 2019 riguardante una controversia tra lui e la sorella IT GO - cui nel giudizio di legittimità, quali eredi, erano subentrati RE e AN HI -, accoglieva per quanto di ragione l’undicesimo motivo, ritenuti inammissibili tutti gli altri, e in relazione ad esso cassava con rinvio, anche per le spese, alla stessa corte territoriale. 2. LL GO ha presentato ricorso per revocazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. - illustrato anche con memoria -, da cui RE e AN HI, intimati, non si sono difesi. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto nel senso della inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è basato su un unico motivo appunto ex articolo 395 n.4 c.p.c.: deduce il ricorrente che sussiste “errore in ordine alla supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita con riferimento al materiale errore di calcolo contenuto nella sentenza di secondo grado” denunciato con l’ottavo motivo del ricorso deciso con l’ordinanza impugnata. Sussisterebbe invero un debito di IT GO nei confronti del fratello LL GO dell’importo di euro 14.728,31, erroneamente non detratto dal ritenuto debito di LL GO nei confronti di lei nel dispositivo della sentenza 3 d’appello oggetto del ricorso per cassazione, così che, se fosse stato correttamente inserito nel calcolo determinativo della debenza conclusiva di LL GO, il debito di quest’ultimo tutt’al più avrebbe potuto essere di euro 18.120,15 - derivante dalla sottrazione appunto di euro 14.728,31 dal supposto debito di LL GO nei confronti della sorella, ammontante ad euro 32.848,46 -. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 In primo luogo, deve rilevarsi infatti che i motivi del ricorso deciso con l’ordinanza n. 36650/2021 sono stati tutti - con esclusione soltanto dell’undicesimo, riguardante, non a caso, le spese processuali determinate dal giudice d’appello - dichiarati inammissibili (risulta anche espressamente da dispositivo dell’ordinanza); e l’inammissibilità è stata ravvisata, offrendo un’ampia motivazione per spiegarlo, nella violazione dell’articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c. Il che non ha certo fatto venir meno l’aggiunta di ulteriore ragione di inammissibilità per tutti i suddetti dieci motivi - cioè proposizione fattuale di interpretazione del contratto: si veda nelle pagine 7-8 dell’ordinanza - e neppure ancora un’altra ragione di inammissibilità (anche questa di natura fattuale) per il quinto motivo. 4.2 Oltre a ciò, si osserva che l’ordinanza impugnata introduce una ulteriore ratio decidendi, in relazione ad una non corretta conformazione delle censure motivazionali. A pagina 8, infatti, si afferma che, “per altro verso” rispetto a quanto in precedenza rilevato, “al di là della formale intestazione dei motivi” sono state introdotte “in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co. n. 5 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053) nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico – fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze processuali (cfr. Cass. Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312)”. 4 5. Non è dunque sostenibile, a tacer d’altro, che vi sia stato il vaglio pieno dell’ottavo motivo, su cui verte la censura qui indicata come in relazione all’articolo 395 n.4 c.p.c., perché l’ordinanza ha arrestato la cognizione a un plurale livello di inammissibilità, il che inibisce la commissione di un siffatto preteso errore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali in quanto gli intimati non si sono difesi. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4 maggio 2023