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10 agosto 2007
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29 gennaio 2009
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4 luglio 2017
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Art. 5. (( (Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche). )) (( 1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5. E' vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attivita' aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.
6. Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis.
7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
8. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entita' che lo applica, ne' per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento e' stato determinato da negligenza. )) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5. E' vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attivita' aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.
6. Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis.
7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
8. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entita' che lo applica, ne' per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento e' stato determinato da negligenza. )) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Commentari • 8
- 1. Sanzioni finanziarie: orientamenti EBA, bonifici istantanei e ordinariDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 15 luglio 2025 · 2.6583252
[…] Anche in questo caso, tuttavia, rimarrebbe in ogni caso ferma la responsabilità delle banche di assicurare il pieno rispetto del divieto di mettere (direttamente o indirettamente) fondi a disposizione di soggetti o entità soggetti a misure restrittive, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.lgs. n. 109/2007. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 40
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 22/02/2021, n. 2192Provvedimento: […] 1. Con ricorso notificato in data 12 giugno 2017 e depositato in data 10 luglio 2017, la società ricorrente impugnava il Decreto con il quale il Ministero delle Finanze aveva sanzionato la società per violazione del divieto di esportazione previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 109/2007 in ragione del fatto che il soggetto destinatario dei beni fabbricati e venduti dalla stessa risultava essere un soggetto “listato” dalle competenti Autorità Europee ai fini della normativa finalizzata al contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.Leggi di più...
- Deposito ricorso·
- Art. 11 cod. proc. amm.·
- Inammissibilità·
- Giurisdizione ordinaria·
- D.Lgs. 109/2007·
- Art. 5 c.p.c.·
- Art. 14 D.Lgs. 109/2007·
- Giurisdizione amministrativa·
- Giurisdizione·
- Tribunale di Roma·
- Competenza territoriale·
- D.Lgs. 90/2017