CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2025, n. 39408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39408 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RN MI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Patarnello i che ha concluso chiedendo 1E3 l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado con rinvio degli atti al giudice dell'udienza preliminare. Sentito l'avvocato Melandri in difesa del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.La difesa di MI AN RN impugna la sentenza descritta in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano, decidendo del gravame interposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale locale che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 368 cod. pen e 186, comma 7, cds, ha dichiarato estinta per prescrizione quest'ultima contravvenzione e confermato nel resto il giudizio di responsabilità, con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice. 2. Quattro i motivi dedotti a sostegno del ricorso. 2.1. Con il primo si ribadisce la nullità assoluta legata alla omessa notifica, all'imputato e al difensore, della data di trattazione dell'udienza preliminare, con conseguente nullità derivata degli atti successivi. Eccezione, questa, superata erroneamente dalla Corte ritenendo la detta nullità sanata dalla successiva partecipazione dell'imputato al dibattimento e dalla sua mancanza di interesse a prospettare il rilievo, non avendo mai dichiarato di voler accedere al rito Penale Sent. Sez. 6 Num. 39408 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 04/11/2025 abbreviato, ipotesi che sarebbe stata preclusa dalla sua mancata partecipazione all'udienza preliminare. Il tutto trascurando le connotazioni proprie del vizio invalidante prospettato. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo si contesta il giudizio di responsabilità relativo alla calunnia ascritta al ricorrente. Sia sul versante della configurabilità del reato, Perché il reato oggetto dell'accusa calunniosa rivolta dall'imputato alla persona offesa avrebbe riguardato in realtà una mera sanzione amministrativa;
sia in relazione alla corretta valutazione probatoria degli elementi acquisiti, avuto riguardo in particolare al rilievo ascritto alle dichiarazioni degli operanti escussi e alle relative relazioni di servizio e alle condizioni di salute del ricorrente, non compatibili con l'uso della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità. 2.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si contesta la valutazione resa nel negare il beneficio della non menzione, esclusa facendo un erroneo riferimento alla intensità del dolo e apprezzando negativamente il contegno processuale dell'imputato il quale, di contro, non poteva che ritenersi estraneo a censure di sorta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e dà conto di una nullità inficiante il decreto che ha disposto il giudizio, destinata ad invalidare in via derivata anche le due sentenze di merito. L'annullamento che ne consegue assorbe lo scrutinio delle altre censure. 2. Ritiene la Corte errata l'affermazione, resa in sentenza dai giudici di appello, in forza della quale, l'omessa notifica dell'avviso inerente alla fissazione dell'udienza preliminare all'imputato risulterebbe sanato, dalle successive scelte processuali del ricorrente, che ha preso parte al dibattimento senza nulla addurre rispetto al detto vizio. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, equiparabile all'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, essendo riferita la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep.17/02/2017, Rv. 269027 - 01; Sez. U, n. 35358 del 09/07/2003, Rv. 225361 - 01). 2 3. Così inquadrato, il relativo vizio invalidante è insuscettibile di sanatoria in conseguenzekdelle successive scelte processuali tenute, nel corso del dibattimento, dall'imputato pretermesso dalla partecipazione all'udienza preliminare. Nel caso, l'originario avviso inerente alla udienza preliminare venne notificato all'imputato presso il difensore domiciliatario nonché al difensore stesso a mezzo pec. I fatti legati all'incendio che ebbe a riguardare i locali del Tribunale di Milano nel marzo del 2020, cui si sovrapposero anche le note vicende pandemiche, imposero il rinvio di ufficio della detta udienza, fissata per il 28 maggio 2020, a data da destinarsi;
rinvio disposto con decreto presidenziale del 29 aprile 2020 per tutti i procedimenti diversi da quelli da trattare secondo la normativa emergenziale. L'ufficio competente, il 3 novembre 2020, ebbe a notificare un nuovo avviso al difensore, anche per l'imputato. La mail di accompagnamento conteneva i dati identificativi del processo (Numero di ruolo, ufficio di riferimento, nome dell'imputato) e recava l'indicazione "Rinvio udienza d'ufficio"; l'allegato decreto, tuttavia, era quello già notificato in precedenza, recante la data di originaria trattazione dell'udienza preliminare. Chiesti chiarimenti via pec alla cancelleria competente, quest'ultima tuttavia non rispondeva al difensore. 4. Ne consegue che, nel caso, una notifica del rinvio d'ufficio venne effettuata ma la data riportata dal decreto allegato era all'evidenza errata. Il complessivo contenuto della comunicazione, inoltre, non consentiva al difensore interessato di risalire alla data di effettiva trattazione dell'udienza; ciò anche in ragione dell'inerzia mostrata dalla cancelleria competente rispetto alla richiesta di chiarimenti all'uopo veicolata prima di ricevere il decreto di citazione a giudizio, reso all'esito di una udienza alla quale non parteciparono né lui né l'imputato. Da qui la riscontrata nullità paventata dal ricorso / cui segue la decisione descritta in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 13 marzo 2023 e il decreto che dispone il giudizio, con la trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale di Milano. Così è deciso, 04/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Patarnello i che ha concluso chiedendo 1E3 l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado con rinvio degli atti al giudice dell'udienza preliminare. Sentito l'avvocato Melandri in difesa del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.La difesa di MI AN RN impugna la sentenza descritta in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano, decidendo del gravame interposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale locale che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 368 cod. pen e 186, comma 7, cds, ha dichiarato estinta per prescrizione quest'ultima contravvenzione e confermato nel resto il giudizio di responsabilità, con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice. 2. Quattro i motivi dedotti a sostegno del ricorso. 2.1. Con il primo si ribadisce la nullità assoluta legata alla omessa notifica, all'imputato e al difensore, della data di trattazione dell'udienza preliminare, con conseguente nullità derivata degli atti successivi. Eccezione, questa, superata erroneamente dalla Corte ritenendo la detta nullità sanata dalla successiva partecipazione dell'imputato al dibattimento e dalla sua mancanza di interesse a prospettare il rilievo, non avendo mai dichiarato di voler accedere al rito Penale Sent. Sez. 6 Num. 39408 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 04/11/2025 abbreviato, ipotesi che sarebbe stata preclusa dalla sua mancata partecipazione all'udienza preliminare. Il tutto trascurando le connotazioni proprie del vizio invalidante prospettato. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo si contesta il giudizio di responsabilità relativo alla calunnia ascritta al ricorrente. Sia sul versante della configurabilità del reato, Perché il reato oggetto dell'accusa calunniosa rivolta dall'imputato alla persona offesa avrebbe riguardato in realtà una mera sanzione amministrativa;
sia in relazione alla corretta valutazione probatoria degli elementi acquisiti, avuto riguardo in particolare al rilievo ascritto alle dichiarazioni degli operanti escussi e alle relative relazioni di servizio e alle condizioni di salute del ricorrente, non compatibili con l'uso della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità. 2.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si contesta la valutazione resa nel negare il beneficio della non menzione, esclusa facendo un erroneo riferimento alla intensità del dolo e apprezzando negativamente il contegno processuale dell'imputato il quale, di contro, non poteva che ritenersi estraneo a censure di sorta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e dà conto di una nullità inficiante il decreto che ha disposto il giudizio, destinata ad invalidare in via derivata anche le due sentenze di merito. L'annullamento che ne consegue assorbe lo scrutinio delle altre censure. 2. Ritiene la Corte errata l'affermazione, resa in sentenza dai giudici di appello, in forza della quale, l'omessa notifica dell'avviso inerente alla fissazione dell'udienza preliminare all'imputato risulterebbe sanato, dalle successive scelte processuali del ricorrente, che ha preso parte al dibattimento senza nulla addurre rispetto al detto vizio. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, equiparabile all'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, essendo riferita la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep.17/02/2017, Rv. 269027 - 01; Sez. U, n. 35358 del 09/07/2003, Rv. 225361 - 01). 2 3. Così inquadrato, il relativo vizio invalidante è insuscettibile di sanatoria in conseguenzekdelle successive scelte processuali tenute, nel corso del dibattimento, dall'imputato pretermesso dalla partecipazione all'udienza preliminare. Nel caso, l'originario avviso inerente alla udienza preliminare venne notificato all'imputato presso il difensore domiciliatario nonché al difensore stesso a mezzo pec. I fatti legati all'incendio che ebbe a riguardare i locali del Tribunale di Milano nel marzo del 2020, cui si sovrapposero anche le note vicende pandemiche, imposero il rinvio di ufficio della detta udienza, fissata per il 28 maggio 2020, a data da destinarsi;
rinvio disposto con decreto presidenziale del 29 aprile 2020 per tutti i procedimenti diversi da quelli da trattare secondo la normativa emergenziale. L'ufficio competente, il 3 novembre 2020, ebbe a notificare un nuovo avviso al difensore, anche per l'imputato. La mail di accompagnamento conteneva i dati identificativi del processo (Numero di ruolo, ufficio di riferimento, nome dell'imputato) e recava l'indicazione "Rinvio udienza d'ufficio"; l'allegato decreto, tuttavia, era quello già notificato in precedenza, recante la data di originaria trattazione dell'udienza preliminare. Chiesti chiarimenti via pec alla cancelleria competente, quest'ultima tuttavia non rispondeva al difensore. 4. Ne consegue che, nel caso, una notifica del rinvio d'ufficio venne effettuata ma la data riportata dal decreto allegato era all'evidenza errata. Il complessivo contenuto della comunicazione, inoltre, non consentiva al difensore interessato di risalire alla data di effettiva trattazione dell'udienza; ciò anche in ragione dell'inerzia mostrata dalla cancelleria competente rispetto alla richiesta di chiarimenti all'uopo veicolata prima di ricevere il decreto di citazione a giudizio, reso all'esito di una udienza alla quale non parteciparono né lui né l'imputato. Da qui la riscontrata nullità paventata dal ricorso / cui segue la decisione descritta in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 13 marzo 2023 e il decreto che dispone il giudizio, con la trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale di Milano. Così è deciso, 04/11/2025