Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
Qualora il giudice penale abbia erroneamente dichiarato estinto per amnistia un reato che già sia estinto "ope legis" per prescrizione, la pronuncia non è vincolante nel giudizio civile; pertanto, la prescrizione dell'azione di danni non decorre dalla data della sentenza dichiarativa dell'amnistia - quand'anche siano state applicate le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti - ma, in base alla regola generale di cui all'art. 2947, primo comma cod. civ., dal giorno in cui si è verificato il fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10414 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC FI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ALFIO GAETANO PATRANÈ con studio in 95014 GIARRE VIA MASSIMO DIAZEGLIO 48, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC AN, CC AR, AL RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difesi dall'avvocato GASPARE MOLLICA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 547/98 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 12/03/98 e depositata il 30/06/98 (R.G. 219/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 12.10.1978 CC TO, minore degli anni 18, sparava con un fucile ad aria compressa un pallino di piombo che attingeva all'occhio destro CA IP, cagionandogli lesioni. Il CC veniva sottoposto a procedimento penale per i reati di lesioni colpose, porto e detenzione abusiva di arma da fuoco.
Conclusosi a distanza di circa dieci anni il procedimento penale con l'applicazione dell'amnistia di cui al D.P.R. 16.12.1986 n. 865, previa concessione della diminuente della minore età e delle attenuanti generiche, con citazione notificata 118.2.1989 lo CA conveniva innanzi al tribunale di Catania il CC ed i genitori, CC RI e DA GR, questi ultimi a norma dell'art. 2048 c.c., per il risarcimento dei danni. I convenuti si costituivano ed eccepivano - tra l'altro - la prescrizione.
Il tribunale accoglieva la domanda in relazione al danno biologico, morale, patrimoniale da invalidità permanente, rigettandola in relazione al danno da invalidità temporanea. A diversa conclusione perveniva la corte di appello di Catania che, con sentenza resa il 12.3.1998 su gravame del CC e della DA, accoglieva l'eccezione di prescrizione.
Considerava la corte che anteriormente all'emanazione del decreto di amnistia (16.12.1986) era maturata la prescrizione del fatto-reato (lesioni colpose) ed il giudice penale avrebbe dovuto accordare prevalenza a questa causa di estinzione, escludendo che decorresse "ex novo" la prescrizione dell'azione civile;
che inoltre in data 18.12.1981, prima che maturasse la prescrizione, era intervenuto altro provvedimento di clemenza, sicché si era contestualmente estinto il reato ed aveva incominciato a decorrere la prescrizione dell'azione civile, venendo a maturazione anteriormente al 18.12.1986, data di emanazione del più recente decreto di clemenza.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo CA, affidandone l'accoglimento a tre motivi;
hanno resistito con controricorso gli intimati, i quali hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché illogicità della motivazione, lamenta che la corte di merito abbia ritenuto prescritta l'azione risarcitoria sul presupposto che si siano prescritti i reati generatori del danno. Sostiene che il presupposto è erroneo sia perché, essendo stata applicata l'amnistia di cui al D.P.R. 865/1986, previa concessione della diminuente della minore età e delle attenuanti generiche, la corte non avrebbe potuto ravvisare una diversa causa di estinzione, sia perché non tutti i reati si sono prescritti, essendo alcuni puniti con pena superiore a cinque anni di reclusione. In realtà -prosegue- la corte di merito avrebbe dovuto attenersi strettamente alla declaratoria di estinzione per amnistia, tanto più che l'interessato non ha rinunciato al provvedimento di clemenza, ed applicare il principio giurisprudenziale, secondo il quale qualora il reato si estingua per amnistia propria la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dalla data di entrata in vigore del decreto con il quale è concessa l'amnistia. Il motivo non merita accoglimento.
La materia della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato è disciplinata dall'art. 2947, terzo comma, c.c. che contiene due regole.
La prima è che la prescrizione prevista per il reato si applica al diritto al risarcimento del danno se è più lunga, mentre nel caso contrario a tale diritto si applica la prescrizione sua propria, venendo in tale caso meno le ragioni dell'unificazione dei termini prescrizionali, individuate nell'esigenza di impedire che l'azione civile si prescriva durante il tempo occorrente per l'espletamento del processo penale.
Il giudice civile deve quindi accertare se il fatto dannoso concreta una fattispecie di reato in ogni suo elemento, tanto oggettivo che soggettivo.
Se l'azione penale non è stata esercitata, il giudice compie l'accertamento in modo autonomo;
se lo è stata, rimane vincolato alla contestazione contenuta nel capo di imputazione nel senso che non può variarla o integrarla;
sono, peraltro, irrilevanti eventuali modificazioni che intervengano nel corso del giudizio penale o con la sentenza che lo definisce, anche se comportino variazioni della pena, incidendo sulla durata della prescrizione (Cass. 22.6.1996 n. 4740;
Cass. 17.5.1997 n. 4431). Come è stato rilevato, la disposizione in esame ha la finalità di consentire al danneggiato di aspettare in prudente attesa la definizione del procedimento penale prima di iniziare quello civile, ponendolo al riparo dall'eventuale prescrizione, e supplisce, pertanto, alla mancanza nel sistema legislativo di una norma generale che disponga la sospensione del termine di prescrizione dell'azione civile fino a quando è in vita l~ azione penale o è in corso il processo penale (Cass. 14.4.1972 n. 1193; Cass. 22.6.1996 n. 4740;
Cass 17.5.1997 n. 4431). Nella determinazione della durata della prescrizione del reato il giudice civile deve applicare l'art. 157 c.p., tenendo conto delle circostanze aggravanti o attenuanti specificamente previste dagli artt. 61 e 62 stesso codice, ma non delle attenuanti generiche. La ragione è che è possibile accertare "a priori" la riscontrabilità nella struttura del concreto fatto illecito delle prime circostanze, tipizzate con l'indicazione degli estremi che le integrano, e non anche delle seconde, che nella previsione legislativa sono indeterminate (Cass. 20.6.1978 n. 3036). Il fatto dannoso deve pienamente coincidere con la fattispecie di reato.
Se, pertanto, sia instaurato nei confronti dell'autore dell'illecito procedimento penale per una pluralità di reati ontologicamente distinti in tutti i loro elementi e collegati per l'identità dell'autore (c.d. concorso materiale di reati), ma esclusivamente ad uno o ad alcuni di essi sia concretamente ricondotta la responsabilità civile, è a questo o a questi reati che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, occorre avere riguardo per stabilire se la durata della prescrizione sia inferiore o superiore a quella del diritto al risarcimento del danno, rimanendo irrilevante la durata della prescrizione degli altri reati (Cass. 21.3.1996 n. 2432). Solo se, diversamente dalla specie, si tratta di concorso formale di reati (che si verifica quando con una unica azione od omissione si violano diverse disposizioni di legge), all'azione civile si applica la prescrizione prevista per il reato più grave;
in tale caso, difatti, i reati, che sono concorrenti ai sensi dell'art. 81 c.p., integrano ai fini dell'art. 2043 c.c. e quindi dell'art. 2947, 3^ comma, stesso codice non già una pluralità di fatti, bensì un fatto illecito sostanzialmente unitario, soggetto come tale ad unica prescrizione (Cass. 14.4.1972 n. 1193). La seconda regola posta dal terzo comma dell'art. 2947 è che, se il reato si estingue per causa diversa dalla prescrizione o interviene sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei due primi commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza diventa irrevocabile, mentre se il reato si estingue per prescrizione l'indicato diritto si deve ritenere prescritto a norma della prima parte del comma in esame, sicché le due prescrizioni coincidono, salvo che il termine di prescrizione del reato non sia inferiore, nel qual caso i termini si diversificano nel senso che quello del diritto al risarcimento del danno è quinquennale.
La soluzione non cambia se l'estinzione del reato sia dichiarata con sentenza irrevocabile in quanto l'interpretazione della norma ed una evidente ragione sistematica rendono palese che la sentenza irrevocabile, cui si riferisce la norma, è quella di condanna o proscioglimento non presclusiva dell'azione civile, diversa da quella dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione (Cass. 17.9.1970 n. 1515). La questione se gli atti interruttivi della prescrizione penale si ripercuotono sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, che il motivo pone indirettamente mediante il riferimento all'attività processuale sfociata nella sentenza applicativa dell'amnistia, è stata risolta negativamente dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza 18.2.1997 n. 1479, sul rilievo che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sebbene raccordata sotto il circoscritto profilo del periodo di durata alla disciplina della prescrizione del reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto della prescrizione penale.
Qualora, come nella specie, il giudice penale abbia erroneamente dichiarato estinto per amnistia un reato che già lo sia per prescrizione "ope legis" senza necessità di apposito provvedimento giudiziale, la pronuncia non è vincolante nel giudizio civile, con la conseguenza che la prescrizione dell'azione di danni non decorre, come pretende il ricorrente, dalla data della sentenza dichiarativa dell'amnistia, anche se sono state applicate le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, ma alla stregua della regola generale espressa dal comma 1 dell'art. 2947 dal giorno in cui si è verificato il fatto (Cass. 18.6.1966 n. 2258). Nella specie la corte di merito, dopo avere individuato nel reato di lesioni colpose il fatto dannoso, implicitamente escludendo la rilevanza delle altre fattispecie di reato contestate, e dopo avere considerato che il detto reato si è prescritto anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza emanato il 16.12.1986, non si è pronunciata espressamente, come avrebbe dovuto, sulla regola da applicare;
la soluzione che ha adottato (prescrizione dell'azione risarcitoria nella medesima data di prescrizione del reato di lesioni colpose) è, comunque, in linea con i principi sopra esposti.
Rimangono assorbiti i rimanenti motivi di ricorso, con i quali si lamenta che la corte di merito non abbia riconosciuto la rivalutazione monetaria (secondo motivo) e non abbia posto le spese a carico del soggetto tenuto al risarcimento (terzo motivo), presupponendo entrambi l'accoglimento del primo motivo. Concludendo, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 20 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002