Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
O T A T 0 S .1 I R 1 O IN NOME02 1-35 / 03 IE 1 L L N E A T D TR R A S O IC E 8 N 9 R : - IO A -3 C S UBBLICA ITALIANA L 6 A U P L E S E S E D E : P IA 0 S R 4 E . T L A LA CORTE SUP DE CASSAZIONE M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.9496/01 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Renato RORDORF Cron. 4831 Cons. Rel. Dott. Luigi MACIOCE Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 12/12/02 Consigliere Cott. Bruno SFAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliazo in Roma, via ER DN, Tacito 50 presso l'avv.Ettore Randazzo con l'avv. Giovanni Randazzo che lo rappresenta e difende giusta delega in al_i; - ricorrente
contro
- intimato Prefetto di Foggia Avverso il decreto del Tribunale di Foggia in data 23.1.01. Udita la relaziono della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Generale Dott.Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto. 2345 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 21.11.2000 il Prefetto di Foggia disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di DN ER ai sensi dell'ar . 13 comma 2 lelt. B) del D. Leg. 286/98, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno scaduto de più di 60 giorni. DN ER proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Foggia con ricorso 28.12.2000 deducendo che la tardività della richiesta a rinnovo del p.d.s. (scaduto il 30.6.2000) era dovuta alla sua detenzione, durata sino all 8.11.2000, e quindi a cause di forza maggiore;
censurava, ancora, la marcata traduzione del decreto in una lingua conosciuta e deduceva che l'acto conteneva ипа errata indicazione dell'A.G, alla quale proporre opposizione (tale essendo il Giudice del Tribunale di Foggia, ove aveva sede il Prefetto espellente, е ron quellc delia residenza ° dimora di Esso opponente). Con decreto 23.1.2001 il Tribunale adito dichiarava Inammissibile il ricorso affermando che esso era tardivo (oltre ип mese dalla notifica del decreto), che il termine di 99 5 era statuito a pena di decadenza, che l'errata indicazione del Giudice non aveva indo co errore scusabile, dato chc 1'espulso non aveva adito neanche il Giudice er creamente indicato, che ncanche la detenzione, cessa 1 8. 1.2000, era ragione per la rimessione in 2 termini. Per la cassazione di tale decreto DN ER ha proposto ricorso notificato il 26.3.01 con tre motivi. Mintimato Prefetto non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primo motivo del ricorso si denunzia violazione degli art . 3 L. 24 /90 € 3 D.Leg. 113/99 per avere il Tribunale scorrettamente esciuso che 1' errata ricevereindicazione del Tribunale competente 1'opposizione potesse Ever determinato il mancato tempestivo esercizio dell'opposizione stessa. La censura non é condivisibile. Questa Corte, соп riguardo alle ipotesi in cui l'allo amministrativo non contenga le indicazioni necessarie ad opponendum, quali previste dall'art. 3 della L. 241/90, ha intoso ricondurre la vicenda non già ad una ipotesi di invalidità dell'atto B esso bensì ad una condizione di scusabilità dell' errore nel qualc il destinatario sia incorso nel proporre (fuori termine 0 opposizione innerzi ad altra Autoritàj la propria (Cass. 9263/02 - 9725/00 362S.U./00, ritesso alla prudente eDa Santo consegue che discrezionale valutazione de_ Giudice dei merito ravvisare 0 meno, nella condotto dell'opponente avendo riguardo alla portata della irregolarità, siffatta esimente soggettiva indotta dalla negligenza 3 dell'Amministrazione. Nel Ca 50 sottoposto, il Tribunale, con valutazione insindacabile e m'unita di. logica ed adeguata valutazione, ha escluso la scusabilità avendo riguardo alia inerzia dell'DN ER che, pur a fronte di una errata indicazione cel Tribunale competente, non avrebbe dovuto attendere sino al 28.12.2000 per adire il Giudice T.A avrebbe potuto manifestare la propria volontà di ricorrere innanzi all'Autorità indicata (ec Ovviamente non essendo a lui imputabile la successiva trasiatic judicii che fosse stata disposla). Né, 2 criterio del Tribunale, a giustificare il ritardo nella introduzione della lite sarebbe stata invocabile la sua condizione di detenuto, questa essendo comunque cessata sin dal '8.11.2000. Con il secondo mo ivo il ricorrente Censura come vizi di omessa motivazione tanto tale ultima affermazione (che sarebbe stata una errata risposta ad una deduzione formulaza con riguardo alla forza maggiore, esimente dalla tardività nella richiesta di rinnovo del p.d.s.] quanto il Tancato esame della doglianza afferente la violazione della посла su la traduzione del decreto in lingua conosciuta dall'espellendo. Ritiene il Collegio che tali censure debbano rimanere de tutto assorbite per effetto della reiezione del primo motivo е della + conseguente conferma delia statuizione di tardività del ricorso (non potendo addebilarsi Tribunale il mancato esare di profili di nullità del decreto espulsiva una volta ritenuta corretta la decisione di per tardività, l'opposizione dichiarare iramissibile, al decreto stesso). Ed analoge Borle di assorbimento, A per le tegtè eapcste ragioni, va riservata alla cognizione del terzo motivo de ricorso con il quale si lamenta violazione dell'art. 13 comma 2 letl. B. del T.U. sull'immigrazione, per avere pretermesso la valutazione cegli obiettivi ostacoli alla tempestiva richiesta di rinnovo dol p.d.s. rappresentati, tra l'altro, dal suo Statu di pregressa detenzione e dalle que condizioni familiari e sociali. Noг è luogo provvederea suile зрезе in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Cosi decise in Roma il 12 dicembre 2002 T1 Cons est. il Presidente loleiro VHO Cancelleria Deposita IL GANOLI ERE 13 FEB. 2003 Asa Passiry ih e