Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE IO - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R R PEREIRA 202, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BOFFA, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO VITUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZ FE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI RONFINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1310/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 06/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rimessione della causa al Primo presidente per la riunione alle Sezioni Unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15 febbraio 1983 FE ZO convenne innanzi al Tribunale di Treviso OD SA, e chiese il regolamento del confine tra le loro proprietà, denunziando l'abusiva occupazione di una striscia della sua.
Il convenuto si costituì ed affermò che, prima della notificazione dell'atto di citazione, aveva venduto a IO AN e a sua moglie IO MO, a Ferruccio Clementi, e alla s.a.s. Immobiliare Sedico di Segat Alberto le parti del suo fondo nel dettaglio specificate;
chiese in riconvenzionale l'accertamento di una sua servitù di passaggio sul fondo dell'attore.
Il giudice istruttore ordinò la chiamata in causa dei su menzionati, e propose anche nei loro confronti la sua domanda.
Dei chiamati si costituirono IO AN e IO MO;
il primo formulò richieste identiche a quelle di FE ZO;
la seconda eccepì la sua carenza di legittimazione passiva.
Gli altri chiamati restarono contumaci.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, il Tribunale, con sentenza dell'11 aprile 1966 regolò il confine della proprietà di FE LA nel modo suggerito dal perito nominato, e rigettò le domande riconvenzionali di OD SA e IO AN. Tale sentenza venne impugnata dal solo OD SA . FE ZO si costituì e chiese il rigetto dell'appello. La Corte d'appello di Venezia pronunziò il 30 giugno 1998 ordinanza con cui ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, che non erano state chiamate a partecipare al giudizio di impugnazione. OD SA chiese la revoca di tale ordinanza, non sussistendo a suo avviso, le condizioni di legge per l'integrazione del contraddittorio ordinato dalla Corte d'appello.
Quest'ultima, rigettata tale istanza, ha pronunziato il 6 luglio 2000 sentenza con cui ha dichiarato inammissibile l'appello, non essendosi provveduto all'integrazione del contraddittorio che aveva ordinato, nel termine che aveva all'uopo stabilito.
Ha in particolare affermato che "la chiamata in causa iussu judicis disposta nel giudizio di primo grado ha determinato una situazione di litisconsorzio processuale ed ha dato luogo alla formazione di una causa inscindibile che imponeva la necessità di evocare nel giudizio di impugnazione tutti i soggetti in esso convenuti". OD SA ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi.
FE ZO ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi del suo ricorso OD SA afferma che le controversie instaurate in primo grado tra FE ZO ed i diversi proprietari dei suoli confinanti con il suo, sono affatto distinte e separate, e che in appello esse erano scindibili, e andavano scisse, non avendo tutti i convenuti nel giudizio di primo grado, soccombenti, proposto appello, con conseguente acquiescenza di coloro che non avevano proposto impugnazione;
e lamenta poi che il giudice di secondo grado non ha preso in esame quanto da lui dedotto all'udienza del 16 febbraio 1999, in cui aveva puntualizzato che la sua impugnazione era relativa unicamente al tratto di confine che ancora separa (dopo la vendita di parti del suo fondo a IO AN e IO MO, a Ferruccio Clementi, e alla s.a.s. Immobiliare Sedico) la sua (residua) proprietà e quella di FE ZO.
Il ricorrente denunzia quindi violazione delL'art. 331 del codice di rito, e vizi di motivazione.
La censura è fondata.
Il principio di diritto affermato nell'impugnata sentenza non è del tutto esatto.
Il litisconsorzio che si determina nel caso di chiamata in causa di un terzo, sia essa disposta a richiesta di parte, che d'ufficio, è necessario, ed impone la partecipazione al giudizio di appello di tutte le parti del giudizio di primo grado, solo quando la causa sia inscidibile o le cause decise congiuntamente in tale sede siano tra loro dipendenti (art. 331 del codice di rito): ossia quando la decisione deve necessariamente (perché sia utile) essere adottata nei confronti di tutte, o non possa essere adottata senza una preventiva altra decisione, che riguardi diversi soggetti. Quanto innanzi è quel che hanno di recente affermato in proposito le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 3074/2003), allorché hanno puntualizzato che l'ambito di applicazione dell'art. 331 del codice di rito è circoscritto alle cause "inscIdibili", e a quelle "tra loro dipendenti".
Nel caso di specie la Corte veneziana non ha esposto le ragioni per cui non ha preso in considerazione la puntualizzazione dell'appellante con cui quest'ultimo, interpretando in modo autentico il suo appello, ed in ogni caso limitandone la evenutale originaria maggior ampiezza, aveva affermato che con esso aveva impugnato la sentenza di primo grado soltanto per ciò che attiene al confine tra il suo fondo e quello dell'appellato.
Il giudice del rinvio provvederà a colmare tale lacuna motivazionale, e ad applicare il principio di diritto innanzi puntualizzato.
Provvedere anche al governo delle spese giudiziali del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004