Sentenza 12 novembre 1999
Massime • 1
L'ordinanza del Gip che, disattendendo l'istanza di partecipazione personale, dispone la partecipazione a distanza dell'indagato all'udienza fissata per l'espletamento di incidente probatorio non può considerarsi abnorme, atteso che, essendo normativamente attribuito a quel giudice il potere di statuire al riguardo, tale provvedimento non esula dagli schemi tipici del sistema processuale, ne' produce alcuna stasi processuale. (Di conseguenza la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, pur osservando che, a differenza di quanto statuito dal gip, nel caso di procedimento contro più indagati la possibilità di far ricorso al collegamento audiovisivo sussiste solo nei confronti di quegli, tra gli indagati sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ordinamento penitenziario cui è contestato alcuno tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis. La Corte ha altresì escluso la sussistenza di una nullità generale ex art. 178, lett. C, cod. proc. pen. in quanto l'intervento dell'imputato non è precluso, ma assicurato mediante modalità partecipative previste dall'ordinamento). è possibile far ricorso al collegamento audiovisivo anche nei confronti di quegli, tra gli indagati, cui non è contestato alcuno tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/1999, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Paolo FATTORI - Presidente;
2) Dott. Fabio MAZZA - Consigliere;
3) Dott. Gianfranco TATOZZI - Consigliere;
4) Dott. Francesco MARZANO - Consigliere rel
5) Dott. Ruggero GALBIATI - Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) AR EP, n. in Reggio C. il 07.12.1957; 2) AR AN, n. in Reggio C. il 04.02.1955;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio C. in data 7 aprile 1999.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Osserva:
1. Il 7 aprile 1999 il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta formulata nell'interesse degli indagati AR AN e AR EP, volta ad ottenere la loro traduzione presso quell'ufficio giudiziario per presenziare all'udienza fissata per lo svolgimento di un incidente probatorio, senza avvalersi della procedura della video-conferenza disposta nei loro confronti.
Rilevava il giudice del merito che "l'interpretazione che si ricava dal tenore letterale e sostanziale della norma... prevede il ricorso al collegamento in teleconferenza per i detenuti sottoposti al regime eccezionale di cui all'art. 41 O.P.", e che "tale riferimento non comporta che in caso di procedimento contro più indagati si debba procedere anche per ognuno di loro per i reati indicati nella suddetta norma, cioè quelli di cui all'art. 51.3-bis c.p.p., posto che solo la presenza di una delle condizioni previste dalle lettere a), b), c) dell'art. 2, attribuibili specificamente ai singoli indagati legittima il ricorso alla teleconferenza, mentre il riferimento ai reati di cui all'art. 51.3-bis c.p.p. deve intendersi ancorato all'intero procedimento, in quanto la norma, nella sua parte introduttiva, fa espresso riferimento al procedimento nel suo complesso...".
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso entrambi i suindicati indagati, per mezzo del loro difensore, successivamente producendo anche memoria. Premesso che l'ordinanza impugnata "è incontestabilmente abnorme", denunciano i vizi di violazione di legge e di motivazione. Deducono, in particolare, che essi sono indagati per "presunte cessioni di sostanze stupefacenti", reati non ricompresi nella previsione dell'art. 51.3 c.p.p., e che, pertanto, nei loro confronti non poteva farsi ricorso al sistema della video - conferenza, trovandosi essi "al di fuori dell'area, transennata, dell'art. 2 della legge" 7 gennaio 1998, n. 11. 3.0 Deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 146-bis delle disp. att. c.p.p., come introdotto dall'art. 2 della L. 7 gennaio 1998, la partecipazione a distanza al dibattimento, mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo di custodia, è consentito quando "si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere... c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354...". Appare, perciò, evidente che,
contrariamente a quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, devono sussistere entrambe le condizioni suindicate, e cioè che si proceda per taluno dei reati di cui al precitato art. 51 c.p.p. "nei confronti di persona" che per alcuno di tali titoli di reato trovasi in stato di detenzione in carcere e che nei confronti di tale persona sia stata disposta l'applicazione di misure di cui all'art. 41-bis dell'O.P.: entrambe queste condizioni devono riguardare, specificamente, la persona per la quale si dispone la partecipazione al dibattimento a distanza, non altre eventualmente coindagate, senza possibilità, quindi, che al difetto della prima di tali condizioni possa sopperire il titolo di reato contestato ad altro indagato, o imputato, per reati connessi o collegati.
3.1. Epperò, ciò posto, è da escludere che il provvedimento in questione sia impugnabile sotto il profilo della sua dedotta abnormità. Provvedimento abnorme, infatti, è quello che non rientra negli schemi tipici del sistema processuale, che si ponga in contrasto con il sistema, che, per vizi in procedendo o in iudicando assolutamente imprevedibili dal legislatore, sia da considerarsi del tutto avulso dall'ordinamento. Tale non può considerarsi l'ordinanza del G.I.P. che disponga la partecipazione a distanza dell'indagato all'udienza fissata per l'espletamento di incidente probatorio, disattendendo l'istanza dell'indagato medesimo di parteciparvi di persona, non esulando tale provvedimento dagli schemi tipici del sistema processuale, normativamente attribuito a quel giudice il potere di rendere le relative statuizioni al riguardo, e non producendo tale provvedimento alcuna stasi processuale. Deve, sotto altro profilo, escludersi che la illegittima (per erronea ritenuta sussistenza delle condizioni di legge) disposizione del giudice in ordine alla partecipazione a distanza dell'indagato all'udienza concretizzi l'ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p.: difatti, non è in tal caso affatto precluso l'intervento dell'indagato, ma esso è assicurato attraverso modalità partecipative e di intervento pure previste dall'ordinamento. E per il resto non può non rilevarsi che, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che, ex art. 568 c.p.p., informa l'attuale codice di rito (come, del resto, quello previgente), avverso il provvedimento in questione non è previsto alcun mezzo di impugnazione.
4. I proposti ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in lire cinquecentomila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di lire cinquecentomila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2000