Sentenza 27 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2001, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 5 9 A I 1 I . Z / R N 4 A / - 1 R A 6 T 2 T B S . . I N R L . G E L P I E . A D R R . T L B PUBBLICA ITALIANA E A A D D T ME DAL POOLO K LIA044 10 / 0 1 I A 1 S E I 3 IN N T 1 E R N S . E E I N S T A CORTE DE CASSAZIONEPREMA E A Oggetto M RREGOLARITÀ SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria NOTIFICA JENTENRE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 11 GRAJo Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente R.G.N. 1603/99 Cron. 9485 Consigliere Dott. Eugenio AMARI - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Consigliere Ud. 22/11/00 Dott. RE DI PALMA ConsigliereDott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GR OR, EM NA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato BOIRIVANT UGO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
UFF II DD LIVORNO;
intimato avverso la sentenza n. 65/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2000 20/11/97; 1943 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso;
assorbito il primo. -2- Svolgimento del processo Dopo una decisione di secondo grado sfavorevole per i contribuenti l'ufficio ha iscritto a ruolo le imposte relative ai redditi rettificati. Avverso la conseguente cartella esattoriale hanno proposto ricorso i coniugi Di RA RE e GU AN sostenendo che ancora non era stata loro notificata la decisione di secondo grado, e chiedendo la conciliazione per le liti pendenti prevista dalla legge n. 564/1994. La Commissione di primo grado ha dichiarato inammissibile la conciliazione perché trattavasi di questione di diritto. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione impugnata dai contribuenti evidenziando: a)la legittimità dell'iscrizione a ruolo in presenza di una decisione di secondo grado;
b)l'inammissibilità della richiesta di conciliazione perché relativa a questione di diritto;
c)l'infondatezza e la pretestuosità della doglianza relativa ad una irregolarità della notifica (gli appellanti a questo proposito avevano contestato la validità della notifica della decisione di secondo grado per una pretesa illeggibilità della firma sulla cartolina di ritorno). Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso i contribuenti deducendo due motivi. L'Amministrazione Finanziaria non si è costituita in questa fase. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e/o falsa applicazione della legge 20.11.82 n.890 (art.360 n.3 c.p.c.) sul presupposto che quando un atto viene notificato per posta a persona diversa dal destinatario è necessario che venga apposta una firma sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna con la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario. In particolare, hanno evidenziato che nella specie nell'avviso di ricevimento risulta una firma illeggibile e non è specificata la qualità del consegnatario. Con il secondo motivo è stata dedotta omessa o insufficiente motivazione sul rilievo che dalla sentenza impugnata non emerge l'iter logico seguito per il rigetto dell'appello. Ritiene la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile posto che la decisione impugnata è basata su due autonome rationes decidendi, la prima relativa alla legittimità della iscrizione a ruolo in presenza di una decisione emessa dai giudici di secondo grado, e la seconda relativa alla ritenuta infondatezza e pretestuosità della irregolarità della notifica. I ricorrenti non hanno impugnato in alcun modo il primo punto della sentenza (ossia, la prima ratio decidendi autonoma) per cui il loro ricorso è senz'altro inammissibile. Anche un eventuale accoglimento del secondo motivo del ricorso non può comportare in alcun modo la modifica della sentenza che, ripetesi, non è stata impugnata nella sua principale ratio decidendi. In ogni caso, un eventuale vizio della notifica della sentenza di secondo grado non incide affatto sulla validità della iscrizione a ruolo (possibile per il fatto stesso della emanazione di una sentenza di secondo grado sfavorevole per i contribuenti), ma potrebbe riguardare soltanto la decorrenza o meno dei termini per proporre impugnazione avverso quel provvedimento (ma la questione è estranea a questo giudizio).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 22.11.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. rel. Alfio Finocchia Dr. Giuseppe Falcone The IL CANCELLIERE C1 OC BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR 2001 Oggi. IL CANCELLIERE C1 OC BA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA