CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE UD nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice competente per nuovo esame;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. RITENUTO IN FATTO 1. AN CL, per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del 16/06/2022 con cui la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza di rimessione nei termini per proporre appello avverso la sentenza n. 1716 del 19 giugno 2014 del Tribunale di Padova. Deduce: 1.1. "Ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.. L'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla violazione dell'art. 175 c.p.p.". Il ricorrente premette di avere conosciuto della sentenza emessa nei suoi confronti nell'ambito del procedimento penale n. 13044/2007 r.g.n.r. solo il 22/01/2022, quando riceveva la notifica del provvedimento di esecuzione di pene 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3901 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 09/11/2022 concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dove si faceva menzione della sentenza in questione. Lamenta, dunque, che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità -per tardività- dell'istanza di rimessione in termini, ritenendo che AN avesse avuto conoscenza della sentenza in data 01/10/2019, quando si perfezionava la notifica del provvedimento con cui il Tribunale di Novara revocava la sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza in data 19/06/2014 del Tribunale di Padova. 1.2. Con riguardo a tale notificazione precisa che essa avveniva presso la residenza di Novara, via Case Sparse Santa Rita n. 28, a mani di persona che si era dichiarata capace e convivente e che si era incaricata della consegna, ma che AN dichiara di non conoscere. «Appare quindi del tutto inverosimile -scrive la difesa- che nel mese di ottobre del 2019 il AN dimorasse nel campo nomadi e che colui il quale si è dichiarato convivente, ma che il ricorrente dichiara di non conoscere, possa avere portato a conoscenza dello stesso l'atto che gli era stato notificato», ove si consideri altresì che gli occupanti del campo nomadi avevano dichiarato di non conoscerlo. Deduce, quindi, la mancanza del requisito della effettiva conoscenza dell'atto, richiesto per fare decorrere il termine previsto per avanzare l'istanza di remissione in termini. 1.3. Aggiunge, inoltre, che -comunque- il provvedimento notificato non consente la piena conoscenza della sentenza per cui veniva richiesta la rimessione in termini, visto che nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti si menziona una sentenza del Tribunale di Novara e un'ordinanza (e non una sentenza) del Tribunale di Padova, con la generica indicazione della data di emissione e dell'Ufficio emittente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente sostiene di non avere avuto conoscenza della sentenza in occasione della notifica del provvedimento del Tribunale di Padova, in quanto notificato presso la sua residenza in Novara, via Case Sparse Santa Rita n. 28, che è un campo ROM, dove i residenti hanno dichiarato di non conoscerlo;
aggiunge che da marzo 2020 era stato dichiarato irreperibile e che lui non conosceva la persona che ha ricevuto il provvedimento e che si è dichiarato capace e convivente, incaricandosi di consegnarglielo. 1.2. Va rilevato come il ricorrente neghi l'avvenuta conoscenza del provvedimento sulla base di una deduzione che contrasta l'attestazione di un pubblico ufficiale, che ha dichiarato nella relata di notificazione che l'atto è stato 2 .../ ...,D k...).‘ I--, consegnato nella residenza anagrafica di AN, dove ha rinvenuto la persona che ha ricevuto l'atto e si è dichiarata capace e convivente. Va aggiunto che AN non ha mai negato di essere residente al n. 28 di via Case Sparse Santa Rita in Novara. Tanto esclude ogni rilevanza anche al fatto che tale residenza sia ubicata in un campo ROM, giacchè anche tale circostanza non neutralizza l'attestazione del Pubblico ufficiale, di essersi recato presso l'abitazione di AN e di avere quivi rinvenuto la persona capace e convivente, cui ha consegnato il provvedimento di che trattasi. Nell'ordinanza del Tribunale di Padova, peraltro, era stato puntualmente specificato che veniva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ossia un beneficio che sottende necessariamente l'inflizione di una pena e, dunque, di una condanna, a prescindere dal nome che viene attribuito al provvedimento che la contiene. 1.3. Le precedenti deduzioni fanno ritenere che il ricorrente non abbia soddisfatto l'onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza. Da qui il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il idente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice competente per nuovo esame;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. RITENUTO IN FATTO 1. AN CL, per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del 16/06/2022 con cui la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza di rimessione nei termini per proporre appello avverso la sentenza n. 1716 del 19 giugno 2014 del Tribunale di Padova. Deduce: 1.1. "Ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.. L'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla violazione dell'art. 175 c.p.p.". Il ricorrente premette di avere conosciuto della sentenza emessa nei suoi confronti nell'ambito del procedimento penale n. 13044/2007 r.g.n.r. solo il 22/01/2022, quando riceveva la notifica del provvedimento di esecuzione di pene 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3901 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 09/11/2022 concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dove si faceva menzione della sentenza in questione. Lamenta, dunque, che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità -per tardività- dell'istanza di rimessione in termini, ritenendo che AN avesse avuto conoscenza della sentenza in data 01/10/2019, quando si perfezionava la notifica del provvedimento con cui il Tribunale di Novara revocava la sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza in data 19/06/2014 del Tribunale di Padova. 1.2. Con riguardo a tale notificazione precisa che essa avveniva presso la residenza di Novara, via Case Sparse Santa Rita n. 28, a mani di persona che si era dichiarata capace e convivente e che si era incaricata della consegna, ma che AN dichiara di non conoscere. «Appare quindi del tutto inverosimile -scrive la difesa- che nel mese di ottobre del 2019 il AN dimorasse nel campo nomadi e che colui il quale si è dichiarato convivente, ma che il ricorrente dichiara di non conoscere, possa avere portato a conoscenza dello stesso l'atto che gli era stato notificato», ove si consideri altresì che gli occupanti del campo nomadi avevano dichiarato di non conoscerlo. Deduce, quindi, la mancanza del requisito della effettiva conoscenza dell'atto, richiesto per fare decorrere il termine previsto per avanzare l'istanza di remissione in termini. 1.3. Aggiunge, inoltre, che -comunque- il provvedimento notificato non consente la piena conoscenza della sentenza per cui veniva richiesta la rimessione in termini, visto che nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti si menziona una sentenza del Tribunale di Novara e un'ordinanza (e non una sentenza) del Tribunale di Padova, con la generica indicazione della data di emissione e dell'Ufficio emittente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente sostiene di non avere avuto conoscenza della sentenza in occasione della notifica del provvedimento del Tribunale di Padova, in quanto notificato presso la sua residenza in Novara, via Case Sparse Santa Rita n. 28, che è un campo ROM, dove i residenti hanno dichiarato di non conoscerlo;
aggiunge che da marzo 2020 era stato dichiarato irreperibile e che lui non conosceva la persona che ha ricevuto il provvedimento e che si è dichiarato capace e convivente, incaricandosi di consegnarglielo. 1.2. Va rilevato come il ricorrente neghi l'avvenuta conoscenza del provvedimento sulla base di una deduzione che contrasta l'attestazione di un pubblico ufficiale, che ha dichiarato nella relata di notificazione che l'atto è stato 2 .../ ...,D k...).‘ I--, consegnato nella residenza anagrafica di AN, dove ha rinvenuto la persona che ha ricevuto l'atto e si è dichiarata capace e convivente. Va aggiunto che AN non ha mai negato di essere residente al n. 28 di via Case Sparse Santa Rita in Novara. Tanto esclude ogni rilevanza anche al fatto che tale residenza sia ubicata in un campo ROM, giacchè anche tale circostanza non neutralizza l'attestazione del Pubblico ufficiale, di essersi recato presso l'abitazione di AN e di avere quivi rinvenuto la persona capace e convivente, cui ha consegnato il provvedimento di che trattasi. Nell'ordinanza del Tribunale di Padova, peraltro, era stato puntualmente specificato che veniva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ossia un beneficio che sottende necessariamente l'inflizione di una pena e, dunque, di una condanna, a prescindere dal nome che viene attribuito al provvedimento che la contiene. 1.3. Le precedenti deduzioni fanno ritenere che il ricorrente non abbia soddisfatto l'onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza. Da qui il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il idente