Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 1
Qualora la sentenza di appello contenga una pluralità di Statuizioni, l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere quelle ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato. Pertanto, quando la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso della parte parzialmente soccombente non onerata dalle spese processuali, cassi la sentenza della Corte di appello, rinviando per il riesame ad altra sezione della stessa Corte cui affida il compito di riesaminarlo e di decidere sulle spese del giudizio di legittimità, il giudice di rinvio può decidere solo su tali punti e la statuizione sulle spese del merito, se non ha formato oggetto di ricorso incidentale, passa in giudicato, senza che in contrario possa invocarsi l'effetto espansivo interno della cassazione parziale stabilito dall'art. 336, comma primo, cod. proc. civ.; atteso che la regola della dipendenza del capo di sentenza concernente le spese processuali da quelli recanti le statuizioni del merito opera nei limiti della soccombenza effettiva della parte impugnante e, quindi, con esclusivo riguardo alle ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione possa rivedere in senso più favorevole al vincitore anche la decisione sulle spese non direttamente impugnata, non anche in quella, inversa, in cui la statuizione dipendente non implica soccombenza di detta parte ma dell'altra, la quale invece non abbia proposto al riguardo alcuna doglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI IR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati RODOLFO BORGHESAN e LORENZO SCILLITANI quest'ultimo con studio in 71100 FOGGIA VIA TORELLI 12, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CAGNANO VARANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell'avvocato M. CLEMENTE, difeso dall'avvocato SCATTARELLI GAETANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AG AL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 459/97 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 22/04/97 e depositata il 14/05/97 (R.G. 1337/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Lorenzo SCILLITANI;
udito l'Avvocato Gaetano SCATTARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1.8.1988 il Tribunale di Lucera, decidendo sulla domanda proposta da IR PE nei confronti del Comune di Cagnano Varano e su quella di garanzia da quest'ultimo spiegata nei riguardi di AT IN: rigettava quest'ultima domanda e condannava il Comune, che riteneva responsabile - con il concorso di colpa della vittima quantificato nella misura del 30% - dei danni subiti dal PE la sera del 13.9.80 (allorché questo, nello attraversare un terreno posto in località Capoiale, era precipitato in un pozzo lasciato aperto e senza protezione) al pagamento in favore dell'attore della somma di L. 58.800.471, con gli interessi legali dal fatto al saldo, nonché al rimborso delle spese di causa. Avverso tale decisione proponeva gravame in via principale il PE ed in via incidentale il Comune di Cagnano Varano e la Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 19.6.91, così statuiva: a) quantificava il concorso di colpa del PE nella misura del 50%; b) escludeva la risarcibilità del danno da invalidità permanente riconosciuto dal primo giudice;
c) attribuiva il risarcimento dei danni morali;
d) escludeva il danno per ripercussioni fisiche;
e) condannava il Comune al pagamento in favore del PE della somma di L. 23.500.000, oltre a L. 5.170.000 (per svalutazione monetaria successiva alla sentenza) e agli interessi legali dal fatto al saldo. La Corte di Cassazione, con sentenza in data 6.5.1994, accoglieva il ricorso del PE, rilevando l'erroneità della decisione in riferimento al danno da invalidità permanente, e cassava sul punto la sentenza della Corte d'Appello rinviando per un riesame ad altra sezione della stessa.
La Corte d'Appello di Bari, quindi, dinanzi alla quale la causa veniva riassunta, con sentenza 22.4/14.5.1997, condannava il Comune di Cagnano Varano al pagamento, all'anzidetto titolo, della ulteriore somma di L. 5.000.000, con gli interessi legali dalla sentenza al saldo, e compensava integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza, limitatamente alla parte inerente al regolamento delle spese del giudizio, propone ricorso il PE affidandone l'accoglimento a tre motivi illustrati anche da memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Cagnano Varano che deposita, a sua volta, memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia il ricorrente con il primo mezzo "violazione delle norme sulla intangibilità del giudicato (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 324 stesso codice e 2909 c.c.)". La Corte di Bari, disponendo con l'impugnata decisione la compensazione delle spese di tutti i gradi e di tutte le fasi del giudizio avrebbe adottato un provvedimento abnorme in quanto, decidendo essa in sede di rinvio, era tenuta al rispetto del giudicato sul punto, formatosi nei confronti del Comune che non aveva proposto impugnazione (l'unico ad impugnare la prima decisione della Corte distrettuale era stato, infatti, esso PE). La censura è fondata.
Con sentenza in data 6.5.1994 la Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal PE avverso precedente pronuncia (del 19.6.1991) della stessa Corte di Bari, rilevava l'erroneità della decisione in relazione al danno da invalidità permanente, la cassava sul punto e rinviava ad altra sezione della Corte d'Appello cui affidava il compito di riesaminarlo e di decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Atteso quanto sopra la Corte d'Appello di Bari, statuendo anche sulle spese del giudizio di merito, ha chiaramente debordato dai limiti del mandato e modificato un capo della sentenza già passato in giudicato nei confronti del Comune.
Ed invero il richiamato principio dell'effetto espansivo interno della cassazione parziale di una sentenza di cui all'art. 336 primo comma cod. proc. civ. - affermato nelle indicate decisioni di questa
Suprema Corte (Cass.
9.6.1994 n. 5601 e 13.11.92 n. 12233) ed in numerose altre in materia - è stato nella specie erroneamente applicato dalla Corte di merito.
Come precisato in una successiva pronuncia di questa Corte (v. Cass. 5748/1996) "la regola della dipendenza del capo della sentenza concernente le spese processuali da quelli recanti le statuizioni di merito opera nei limiti della soccombenza effettiva della parte impugnante e quindi con esclusivo riguardo alle ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione possa rivedere in senso più favorevole al vincitore anche la statuizione sulle spese non direttamente impugnata, non anche in quella inversa in cui la statuizione dipendente non implica soccombenza di detta parte, ma dell'altra, la quale, invece, non abbia proposto al riguardo alcuna doglianza". E nel caso che ci occupa è perciò indubbio che la statuizione sulle spese dei giudici del merito non poteva essere riformata a favore del Comune che non l'aveva richiesta e non aveva nemmeno proposto impugnazione.
L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio - esistendo sul punto un giudicato e non essendo in alcun modo necessaria la emissione di altra decisione dello stesso contenuto - relativamente al capo afferente la liquidazione delle spese dei giudizi di primo e secondo grado;
cassata con rinvio per la liquidazione delle spese del primo giudizio di cassazione, del conseguente giudizio di rinvio e dell'attuale giudizio di cassazione. I successivi motivi con i quali viene dedotta "violazione del principio di soccombenza - difetto di motivazione in ordine alla compensazione delle spese", ed "ultrapetizione", per l'effetto, vanno ritenuti assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese dei giudizi di primo e secondo grado;
cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la liquidazione delle spese del primo giudizio di cassazione, del conseguente giudizio di rinvio e dell'attuale giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001