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Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2023, n. 28220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28220 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AS VA, nato a [...] 1'08/08/1956 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 07/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione;
lette le conclusioni dell'avv. Dario Bolognesi, difensore della parte civile IO ZZ, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv.ta Rita Gavioli, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui VA AS è stato condannato per il reato di calunnia, peraivere, nella qualità di titolare della Gima s.r.1., con denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Ferrara il 26/11/2013, incolpato falsamente il proprio dipendente IO ZZ del reato di 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 28220 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/02/2023 appropriazione indebita e, in particolare, di essersi appropriato del denaro a lui pagato "brevi manu" (così l'imputazione) dai clienti della GIMA s.r.I.- SS CI e AU PI fatti da cui era stato originato un procedimento penale poi archiviato (fatto del 26.11.2013) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
in ragione del tempo di commissione del reato, il termine sarebbe decorso il 26.5.2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La Corte avrebbe errato nel ritenere che l'imputato fosse consapevole della falsità dell'accusa al momento della presentazione della denuncia. AS sapeva degli "interventi" di ZZ verso i clienti ma non aveva ricevuto da questi i pagamenti compiuti: dunque, la contestazione disciplinare sollevata solo pochi giorni prima era giustificata. La Corte avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta erroneamente attendibile;
non sarebbe stato adeguatamente considerato, tuttavia, che, al momento della denuncia, era già pendente una vertenza di lavoro con la persona offesa e si era già verificato l'infortunio per il quale l'impresa aveva subito una ispezione e pagato una sanzione. Dunque, si afferma, non vi sarebbero stati ulteriori motivi per l'imputato per licenziare il dipendente, atteso che i rapporti erano già fortemente incrinati. Le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state erroneamente ritenute confermate da quelle della teste NA VAni, che, in realtà, avrebbe confuso gli importi e gli interventi;
vi è una ricostruzione delle incongruenze delle dichiarazioni della teste che, si assume, non poteva essere certa a distanza di mesi che quel denaro fosse stato consegnato a AS prima della denuncia di questi. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al prova della sussistenza del dolo;
il tema è sostanzialmente lo stesso. 3. Sono pervenute due memorie della parte civile con cui, in relazione al primo motivo, si evidenza come, nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale, all'udienza del 17.3.3017, avesse disposto la sospensione del termine di prescrizione per l'adesione dei difensori alla astensione collettiva dalle udienze e che il processo era stato rinviato all'udienza del 16.1.2018. L'assunto è che, computando per intero il periodo di sospensione, il reato si sarebbe estinto il 2.3.2022 dopo la sentenza impugnata. Sotto altro profilo si evidenzia come il secondo ed al terzo motivo sarebbero inammissibili. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, In ragione della sospensione del decorso del termine di sospensione disposta all'udienza del 17.3.2017 fino all'udienza dei 16.1.2018, derivante dall'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienza, il reato si è estinto per prescrizione 1'1.3.2022, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata 3. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. Con una puntualissima sentenza, priva di illogicità evidenti, la Corte di appello, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha valutato le prove e ricostruito i fatti;
ha spiegato: a) le ragioni per cui le dichiarazioni della persona offesa devono considerarsi attendibili;
b) come dette dichiarazioni, quanto alla esistenza di una prassi per cui i pagamenti venivano normalmente compiuti dai clienti direttamente nelle mani dei dipendenti che poi provvedevano a consegnarli al titolare, abbia trovato, a differenza degli assunti del ricorrente, plurime e oggettive conferme in altre dichiarazioni testimoniali;
c) come più testimoni abbiano riferito che anche la PI consegnò denaro a ZZ e, soprattutto, come, al di là di alcune imprecisioni, la teste VAni NA, soggetto che non era portatrice di un interesse ostile nei confronti di AS, fosse stata sicura nel riferire che il denaro corrisposto a ZZ da CI e PP fosse stato consegnato al datore di lavoro;
d) che l'imputato, prima della contestazione disciplinare a ZZ - avvenuta subito dopo un infortunio sul lavoro di questi che aveva cagionato una ispezione con conseguente sanzione alla società, per mesi - non avesse mai contestato alcunchè a ZZ in ordine a quei pagamenti;
e) quale sia stato il movente della calunnia;
f) le ragioni per cui la ricostruzione alternativa dell'imputato sia dotata di una pressocchè nulla attendibilità; g) perché sia stata raggiunta la prova del dolo. 4. Una motivazione davanti alla quale i motivi rivelano la loro strutturale inammissibilità, perché, da una parte, generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, sollecitano una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in questa sede. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da 3 preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre • la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. 4 L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ZZ IO, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ZZ IO, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione;
lette le conclusioni dell'avv. Dario Bolognesi, difensore della parte civile IO ZZ, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv.ta Rita Gavioli, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui VA AS è stato condannato per il reato di calunnia, peraivere, nella qualità di titolare della Gima s.r.1., con denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Ferrara il 26/11/2013, incolpato falsamente il proprio dipendente IO ZZ del reato di 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 28220 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/02/2023 appropriazione indebita e, in particolare, di essersi appropriato del denaro a lui pagato "brevi manu" (così l'imputazione) dai clienti della GIMA s.r.I.- SS CI e AU PI fatti da cui era stato originato un procedimento penale poi archiviato (fatto del 26.11.2013) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
in ragione del tempo di commissione del reato, il termine sarebbe decorso il 26.5.2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La Corte avrebbe errato nel ritenere che l'imputato fosse consapevole della falsità dell'accusa al momento della presentazione della denuncia. AS sapeva degli "interventi" di ZZ verso i clienti ma non aveva ricevuto da questi i pagamenti compiuti: dunque, la contestazione disciplinare sollevata solo pochi giorni prima era giustificata. La Corte avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta erroneamente attendibile;
non sarebbe stato adeguatamente considerato, tuttavia, che, al momento della denuncia, era già pendente una vertenza di lavoro con la persona offesa e si era già verificato l'infortunio per il quale l'impresa aveva subito una ispezione e pagato una sanzione. Dunque, si afferma, non vi sarebbero stati ulteriori motivi per l'imputato per licenziare il dipendente, atteso che i rapporti erano già fortemente incrinati. Le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state erroneamente ritenute confermate da quelle della teste NA VAni, che, in realtà, avrebbe confuso gli importi e gli interventi;
vi è una ricostruzione delle incongruenze delle dichiarazioni della teste che, si assume, non poteva essere certa a distanza di mesi che quel denaro fosse stato consegnato a AS prima della denuncia di questi. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al prova della sussistenza del dolo;
il tema è sostanzialmente lo stesso. 3. Sono pervenute due memorie della parte civile con cui, in relazione al primo motivo, si evidenza come, nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale, all'udienza del 17.3.3017, avesse disposto la sospensione del termine di prescrizione per l'adesione dei difensori alla astensione collettiva dalle udienze e che il processo era stato rinviato all'udienza del 16.1.2018. L'assunto è che, computando per intero il periodo di sospensione, il reato si sarebbe estinto il 2.3.2022 dopo la sentenza impugnata. Sotto altro profilo si evidenzia come il secondo ed al terzo motivo sarebbero inammissibili. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, In ragione della sospensione del decorso del termine di sospensione disposta all'udienza del 17.3.2017 fino all'udienza dei 16.1.2018, derivante dall'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienza, il reato si è estinto per prescrizione 1'1.3.2022, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata 3. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. Con una puntualissima sentenza, priva di illogicità evidenti, la Corte di appello, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha valutato le prove e ricostruito i fatti;
ha spiegato: a) le ragioni per cui le dichiarazioni della persona offesa devono considerarsi attendibili;
b) come dette dichiarazioni, quanto alla esistenza di una prassi per cui i pagamenti venivano normalmente compiuti dai clienti direttamente nelle mani dei dipendenti che poi provvedevano a consegnarli al titolare, abbia trovato, a differenza degli assunti del ricorrente, plurime e oggettive conferme in altre dichiarazioni testimoniali;
c) come più testimoni abbiano riferito che anche la PI consegnò denaro a ZZ e, soprattutto, come, al di là di alcune imprecisioni, la teste VAni NA, soggetto che non era portatrice di un interesse ostile nei confronti di AS, fosse stata sicura nel riferire che il denaro corrisposto a ZZ da CI e PP fosse stato consegnato al datore di lavoro;
d) che l'imputato, prima della contestazione disciplinare a ZZ - avvenuta subito dopo un infortunio sul lavoro di questi che aveva cagionato una ispezione con conseguente sanzione alla società, per mesi - non avesse mai contestato alcunchè a ZZ in ordine a quei pagamenti;
e) quale sia stato il movente della calunnia;
f) le ragioni per cui la ricostruzione alternativa dell'imputato sia dotata di una pressocchè nulla attendibilità; g) perché sia stata raggiunta la prova del dolo. 4. Una motivazione davanti alla quale i motivi rivelano la loro strutturale inammissibilità, perché, da una parte, generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, sollecitano una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in questa sede. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da 3 preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre • la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. 4 L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ZZ IO, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ZZ IO, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2023.