Sentenza 14 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2001, n. 11112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11112 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL OPOL ITALIANO1 1 1 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUL RENA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 15052/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 23732 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 17/05/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: OR SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO V. PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliate rappresentante in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio 2001 dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che le rappresenta e 2408 -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1472/98 del Tribunale di BARI, depositata il 28/05/98 R.G.N. 220/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso, rigetto nel resto. -2- Svolgimento del Processo Il Tribunale di Bari, in riforma della decisione di primo grado respingeva la domanda proposta da DO IM nei confronti della s.p.a. Ferrovie Stato per l'inquadramento nella categoria superiore di capostazione, rilevando preliminarmente l'infondatezza della eccezione proposta dall'appellato, relativa alla carenza di ius postulandi in capo al difensore della società appellante, dovendosi ritenere che ai capi degli uffici legali della stessa società erano stati conservati tutti i poteri rappresentativi, anche dopo la trasformazione dell'ente ferrovie in società per azioni, e quindi anche i poteri di rappresentanza sostanziale che, ai sensi dell'ar. 75 3° comma c.p.c., non può che estendersi anche a quello di rappresentanza processuale: così che legittimamente il dr. TI aveva conferito l'incarico di difendere la società all'avv. Cataldo Balducci, proprio perché dagli atti risultava dispore del potere di rappresentanza sostanziale. Nel merito il Tribunale riteneva che la domanda non poteva accogliersi in quanto, ai sensi dell'art. 2103 c.c .nonchè della normativa contrattuale di categoria occorre provare non solo di ave svolto le mansioni superiori rispondenti all'inquadramento richiesto per i tempi stabiliti da quelle normative ma anche di avere espletato le mansioni superiori in posti vacanți non in sostituzione di titolari legittimamente impediti con diritto alla conservazione del posto. Circostanza questa ultima che non era stata provata dal ricorrente, essendo risultato dalla istruttoria che le mansioni superiori di capostazione di Francavilla Fontana erano state svolte nel periodo 89/91 e che nello stesso periodo l'DO aveva sempre sostituito personale assente in congedo, maternità, malattia, in trasferta, comunque avente diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 40, punti 1, lett. A e C della disciplina collettiva di categoria. Né, in contrario, era sufficiente il riconoscimento aziendale avvenuto in sede di promozione, difettando l'accertamento del requisito sanitario, come poi risultato in sede di visita sanitaria a livello locale, nella quale lo stesso DO fu ritenuto fisicamente idoneo, ma privo del requisito psico attitudinario per le funzioni di capostazione. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione cansurandola con due motivazione. Resiste con controricorso la motivi per violazione di lege e vizio di Società intimata Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione degli artt. 75,420, 182 c.p.c. ritenendo che la procura conferita dal dott. TI, capo dell'ufficio legale di Bari della società intimata, al difensore della società stessa, Avv. Balducci, deve ritenersi nulla, riverberandosi tale nullità sull'atto d'appello che avrebbe dovuto essere conseguentemente dichiarato inammissibile, per difetto nel mandante di poteri rappresentativi processuali e sostanziali, non risultanti dalla procura institoria conferita al dott. TI. Con il secondo motivo deduce il ricorrente violazione dell'art. 2103 c.c., 2697 c.c., 1362 c.c. oltre a vizio di motivazione ritenendo che il Tribunale aveva reinterpretato le deposizioni dei testi di primo grado valutando in maniera distorta i contenuti delle loro deposizioni e trascurando la normativa di cui alle suddette disposizioni. In particolare rileva il ricorrente che il Tribunale è incorso in una palese contradizione nell'affermare che l'DO, nelle mansioni superiori, aveva sostituito personale assente con diritto alla conservazione del posto e, in altra parte della motivazione, affermando che le mansioni di Capo Stazione di Francavilla Fontana era state svolte per circa due anni per carenza di personale nella qualifica. Inoltre il ricorrente deduce che le conclusioni del Tribunale non tengono conto del fatto che le suddette mansioni furono svolte ininterrottamente dal 1989 al 1991, circostanza che rendeva evidente assai più una carenza di organico, quindi una vacanza, che una necessità di sostituzioni meramente temporanee. Ritiene la Corte, quanto al primo motivo di ricorso, che deve essere rigettato alla stregua della decisione di Cass. sez. un. 8 maggio 1998, n. 4666 ove si è affermato che deve escludersi la legittimità della delega ove sia disgiunta dalla attribuzione di poteri di rappresentanza anche sostanziale;
tuttavia non è necessaria la specificazione aprioristica dei singoli rapporti in relazione ai quali la rappresentanza sostanziale è conferita, potendosi pervenire alla individuazione dei poteri sostanziali delegati anche per via indiretta e/o in relazione alla natura dei rapporti controversi, ove l'impresa si sia data un assetto organizzativo che preveda la proposizione institoria di alcuni procuratori speciali ad un coecervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi comuni caratteristiche. Deve essere altrettanto rigettato il secondo motivo di ricorso, risolvendosi la censura in una valutazione diversa da quella data dal Tribunale nell'accertare che, anche in un consistente periodo del rapporto, le mansioni di Capo stazione furono costantemente svolte in sostituzione di personale asente con diritto alla consevazione del posto e non quindi per ragioni di carenza di organico: un accertamento che non poteva prescindere da una verifica del personale successivamente sostituito e dei motivi della sostituzione, quindi da indagini i cui risultati, in questa sede di legittimità, non possono essere rimessi in discussione. Per quanto precede la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di questo giudizio di legittimità per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il17 maggio 2001 Il Presidente Il Cons. Est Reparis be munis (колесня IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A60. 2001 oggi, 14 I D IL CANCELLIERE 3 3 5 . 0 N 1 . 3 T 7 - R 8 A A - ' S 1 S L 1 L A E T , E D A I G S S E G N E P E S L S I I N A A G L O L O E T A A T D D I T R S E I O , D P O R M O I T S I A G D E R E T N E S E