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Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/2023, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RA AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 616 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Messina con ordinanza assunta in data 7 Ottobre 2021 rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente D'RA MA in relazione ad un periodo di esecuzione pena, risultato indebito, laddove la ricorrente aveva dato esecuzione nei termini prescritti all'ordine di demolizione del manufatto abusivo cui era subordinato il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 2. Il giudice distrettuale, pure riconoscendo che la domanda riparativa rientrava nello spettro di applicazione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, in quanto si era trattato di pena sofferta in eccedenza in ragione di un ordine di esecuzione illegittimo (ipotesi espressamente prevista dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale 310/96), nondimeno escludeva la riparazione in quanto era mancata l'esecuzione di una pena sostanzialmente detentiva, per essere stata eseguita in carcere o in detenzione domiciliare, laddove la ricorrente era stata sottoposta, per analogo periodo di pena ingiusta, alla misura alternativa dell'affidamento in prova quale modalità esecutiva di una pena detentiva che non poteva essere ad essa equiparata per gli effetti di cui all'art.314 cod.proc.pen., non avendo essa natura propriamente detentiva o custodiale, e le cui prescrizioni esecutive non erano in grado di modificarne la sostanza. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di D'RA MA denunciando violazione di legge laddove, partendo da una disamina normativa della disciplina della misura alternativa dell'affidamento in prova, valutando le prescrizioni in concreto assegnate alla misura dell'affidamento applicata alla ricorrente e richiamando giurisprudenza di legittimità che riconosceva la suddetta equiparazione, assumeva la assoluta corrispondenza tra sanzione espiata tramite l'affidamento in prova e la sanzione detentiva. 4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'Avvocatura dello Stato che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile in quanto privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità Invero la Corte di Cassazione, con valutazione assolutamente condivisibile, ha escluso che sia indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale trattandosi di misura alternativa non implicante privazione della libertà personale (sez.4, n.39766 del 23/05/2019, Cappadona, Rv.277559, conf. sez.4, n.35705 del 20/06/2018, Pallitta, Rv.273425) e ciò lo ha fatto all'esito di iter motivazionale articolato che pure ha pure esaminato e contraddetto, con argomentare del tutto coerente con la lettera e la funzione dell'istituto riparativo, gli spunti offerti alla riflessione da un isolato precedente contrario (sez.3, n.43550 del 8/07/2016, Balkoci, Rv.267928), iter motivazionale con il quale la difesa della omette assolutamente di confrontarsi. 2. Invero la difesa della ricorrente si è limitata ad affermare Vequiparabilità della misura alternativa alla detenzione, costituita dall'affidamento in prova, con le restrizioni connesse alla misura custodiale senza considerare che l'art.314 cod.proc.pen. àncora la riparazione ad una situazione di afflittività determinata dalla assoluta privazione della libertà personale, che può essere riconosciuta esclusivamente alle misure cautelari detentive e che il periodo durante il quale l'imputato è sottoposto a misure coercitive diverse dalla custodia detentiva non può essere considerato neppure tra le conseguenze afflittive "indirette" dell'ingiusta detenzione subita in quanto, in tali casi, manca "ah origine" il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione (sez.4, n.32233 del 20/06/2018, Cosentino, Rv.273430; sez.3, n.55787 del 27/11/2017, Florio, Rv.271808). 2.1 Tale approdo risulta poi del tutto coerente con le fonti sovranazionali: l'art. 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, infatti, tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza e la cui operatività ricorre solo in caso di violazione delle prescrizioni poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 (cfr. sez. 3 n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260328) nei quali si fa espresso riferimento alla 2 privazione della libertà (nello stesso senso sez.4, 20.6.2018 Pallitta Rv.273425; sez.4, 20.6.2018, Cosentino cit.). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata alle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero della Economia e delle Finanze le cui argomentazioni sono risultate fondate e pertinenti: spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.10.2022
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 616 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Messina con ordinanza assunta in data 7 Ottobre 2021 rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente D'RA MA in relazione ad un periodo di esecuzione pena, risultato indebito, laddove la ricorrente aveva dato esecuzione nei termini prescritti all'ordine di demolizione del manufatto abusivo cui era subordinato il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 2. Il giudice distrettuale, pure riconoscendo che la domanda riparativa rientrava nello spettro di applicazione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, in quanto si era trattato di pena sofferta in eccedenza in ragione di un ordine di esecuzione illegittimo (ipotesi espressamente prevista dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale 310/96), nondimeno escludeva la riparazione in quanto era mancata l'esecuzione di una pena sostanzialmente detentiva, per essere stata eseguita in carcere o in detenzione domiciliare, laddove la ricorrente era stata sottoposta, per analogo periodo di pena ingiusta, alla misura alternativa dell'affidamento in prova quale modalità esecutiva di una pena detentiva che non poteva essere ad essa equiparata per gli effetti di cui all'art.314 cod.proc.pen., non avendo essa natura propriamente detentiva o custodiale, e le cui prescrizioni esecutive non erano in grado di modificarne la sostanza. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di D'RA MA denunciando violazione di legge laddove, partendo da una disamina normativa della disciplina della misura alternativa dell'affidamento in prova, valutando le prescrizioni in concreto assegnate alla misura dell'affidamento applicata alla ricorrente e richiamando giurisprudenza di legittimità che riconosceva la suddetta equiparazione, assumeva la assoluta corrispondenza tra sanzione espiata tramite l'affidamento in prova e la sanzione detentiva. 4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'Avvocatura dello Stato che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile in quanto privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità Invero la Corte di Cassazione, con valutazione assolutamente condivisibile, ha escluso che sia indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale trattandosi di misura alternativa non implicante privazione della libertà personale (sez.4, n.39766 del 23/05/2019, Cappadona, Rv.277559, conf. sez.4, n.35705 del 20/06/2018, Pallitta, Rv.273425) e ciò lo ha fatto all'esito di iter motivazionale articolato che pure ha pure esaminato e contraddetto, con argomentare del tutto coerente con la lettera e la funzione dell'istituto riparativo, gli spunti offerti alla riflessione da un isolato precedente contrario (sez.3, n.43550 del 8/07/2016, Balkoci, Rv.267928), iter motivazionale con il quale la difesa della omette assolutamente di confrontarsi. 2. Invero la difesa della ricorrente si è limitata ad affermare Vequiparabilità della misura alternativa alla detenzione, costituita dall'affidamento in prova, con le restrizioni connesse alla misura custodiale senza considerare che l'art.314 cod.proc.pen. àncora la riparazione ad una situazione di afflittività determinata dalla assoluta privazione della libertà personale, che può essere riconosciuta esclusivamente alle misure cautelari detentive e che il periodo durante il quale l'imputato è sottoposto a misure coercitive diverse dalla custodia detentiva non può essere considerato neppure tra le conseguenze afflittive "indirette" dell'ingiusta detenzione subita in quanto, in tali casi, manca "ah origine" il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione (sez.4, n.32233 del 20/06/2018, Cosentino, Rv.273430; sez.3, n.55787 del 27/11/2017, Florio, Rv.271808). 2.1 Tale approdo risulta poi del tutto coerente con le fonti sovranazionali: l'art. 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, infatti, tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza e la cui operatività ricorre solo in caso di violazione delle prescrizioni poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 (cfr. sez. 3 n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260328) nei quali si fa espresso riferimento alla 2 privazione della libertà (nello stesso senso sez.4, 20.6.2018 Pallitta Rv.273425; sez.4, 20.6.2018, Cosentino cit.). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata alle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero della Economia e delle Finanze le cui argomentazioni sono risultate fondate e pertinenti: spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.10.2022