Sentenza 16 novembre 2001
Massime • 1
In tema di alimenti, per la configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. c) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (impiego negli alimenti di sostanze con cariche microbiche superiori ai limiti di legge)non è necessario l'accertamento della nocività delle sostanze impiegate, ma è sufficiente il mancato rispetto dei limiti imposti a garanzia della qualità del prodotto. (Fattispecie nella quale risultavano superati i limiti microbici imposti per i prodotti a base di latte dal D. P. R. 14 gennaio 1997 n. 54).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2001, n. 44659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44659 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 16/11/2001
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 3080
3. Dott. ALFREDO LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 43831/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PA CO n. a Rovereto 18.1.1957 avverso la sentenza C.A. Trento in data 21 settembre 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Zumbo
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto.
udito il difensore avv. Alessio Pezcoller
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza in data 21 settembre 2000, la Corte di Appello di Trento condannava PA CO alla pena di L.
6.500.000 di ammenda (così sostituiva la pena di mesi 2 di arresto e L.
2.000.000 di ammenda) per il reato di cui agli art. 5, lett. c, e 6 legge 283/62. L'imputato proponeva ricorso per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione rilevando: 1) la nullità del decreto di citazione a giudizio perché nell'imputazione non era specificato ai quali certificati di analisi veniva fatto riferimento;
2) la inutilitabilità della prova in quanto non era stato dato l'avviso all'indagato della prima analisi eseguita dei campioni in sequestro;
3) che era stato ritenuto il superamento dei limiti della qualità dei prodotti ma che ciò non comportava il cattivo stato di conservazione degli stessi.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sub 1.
La mancata specificazione dei certificati delle analisi non costituisce la nullità in quanto degli stessi è fatto espresso riferimento al superamento delle cariche microbiche ed alle norme regolamentari del D.P.R. 54/97 e non ha comportato alcun pregiudizio al diritto di difesa che si è compiutamente esercitato ed esplicato sul punto.
Sub 2.
L'esito delle analisi microbiologiche è stato ritualmente acquisito in quanto le stesse sono state eseguite due volte sulle medesime sostanze alimentari e la seconda volta sono state precedute dalla comunicazione all'indagato e svolte alla presenza del consulente di parte.
Sub 3.
L'articolo 7 del D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 54 stabilisce che i prodotti a base di latte devono essere "conformi ai requisiti previsti dall'allegato c, capitolo 2^" che fissa i limiti minimi e massimi di tollerabilità delle cariche microbiotiche. Per la sussistenza del reato è, dunque, sufficiente il mancato rispetto dei limiti imposti a garanzia della qualità del prodotto e la nocività delle sostanze alimentari fa solo scattare la ipotesi aggravata di cui al quinto e sesto comma dello art. 6 della legge 283/62 o determinare la sussistenza di altre ipotesi delittuose.
E la Corte di Appello ha dato atto che "il superamento dei limiti prescritti risulta indiscutibilmente provato dai certificati di analisi agli atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi e che, trattandosi di violazione contravvenzionale, punita a titolo di mera colpa, non può essere esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al PA, che, nella qualità di responsabile del caseificio, doveva garantire l'osservanza dei limiti di legge nella produzione del formaggio poi messo in vendita.
L'inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma, che appare equa L. 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2001