Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2561
CASS
Sentenza 20 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di obbligazioni per prestazioni professionali, l'invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l'esigibilità del credito, che può essere fatto valere anche col semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora. In tal caso, è onere del debitore, se intende contestare la conformità alla tariffa professionale della richiesta di pagamento, specificare le voci che ritiene non dovute perché non conformi alla tariffa, salva la verifica dell'esattezza delle contestazioni, da parte del giudicante, alla stregua della tariffa che si presume da lui conosciuta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2561
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2561
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

    Testo completo