Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di obbligazioni per prestazioni professionali, l'invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l'esigibilità del credito, che può essere fatto valere anche col semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora. In tal caso, è onere del debitore, se intende contestare la conformità alla tariffa professionale della richiesta di pagamento, specificare le voci che ritiene non dovute perché non conformi alla tariffa, salva la verifica dell'esattezza delle contestazioni, da parte del giudicante, alla stregua della tariffa che si presume da lui conosciuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato VEZIO PAGLIARINI, difeso dall'avvocato ALVARO PESCETELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ZERELLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 123/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 31/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo LIBERTINO ALBERTO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 19/5/84 LU OR, perito agrario, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Perugia ND RN per sentirla condannare al pagamento di lire 3.307.259 a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali, come da estratto conto del 5/11/83 che produceva.
La RN, costituitasi, chiese il rigetto della domanda sostenendo che non le era stata presentata la parcella corredata dal parere dell'Organo professionale, ma solo l'estratto conto, e che, per le prestazioni eseguite dall'OR, era più che sufficiente la somma da lei già versata.
Con sentenza 13/2/89 il Tribunale condannò la convenuta a pagare all'attore lire 3.107.529, da rivalutarsi dal 22/1/83 fino al saldo, oltre interessi sulla somma rivalutata e spese legali. La decisione venne confermata dalla Corte d'appello di Perugia che, con sentenza 31/5/99, rigettò il gravame proposto dalla RN. Dichiarati inammissibili perché nuovi i primi due motivi d'appello, la Corte territoriale ritenne, quanto ai restanti motivi, che la RN, pur sapendo che il suo terreno era inedificabile, aveva ugualmente conferito all'OR l'incarico di progettazione e pertanto gli doveva il compenso, non rilevando, a tal fine, il mancato invio della parcella vidimata dal l'Organo professionale, in quanto spettava alla committente, una volta che le era stato richiesto il pagamento del compenso, verificarne la corrispondenza alla tariffa professionale.
Ritenne, inoltre, che non vi era stata ultrapetizione in ordine al danno da svalutazione perché questo era stato espressamente richiesto dall'OR.
Contro la sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi di censura illustrati da una memoria. L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo si denunciano violazione dell'art. 345 c.p.c. nonché vizi della motivazione su punto decisivo per avere la sentenza ritenuto nuovo, e perciò inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c, il secondo morivo d'appello, che invece verteva su un tema che era stato dibattuto nel giudizio di primo grado. I fatti su cui verteva il suddetto motivo, e cioè che il progetto di cui l'OR chiedeva il compenso era stato redatto non da lui, ma dall'architetto CA, erano emersi dall'interrogatorio formale dello stesso OR e precisati dal medesimo anche in una successiva udienza, tanto da indurre la ricorrente a formulare sul punto una richiesta di prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni.
La censura è fondata.
Risulta dagli arti di causa, il cui esame è consentito al Collegio essendo stata denunciata, tra l'altro, la violazione di una norma processuale, che la RN, con l'appello, aveva dedotto specificamente che dei due progetti di cui l'OR chiedeva il pagamento, il secondo, per ammissione dello stesso all'udienza dell'1^/7/86, risultava eseguito dall'architetto CA, aggiungendo che comunque, esso non avrebbe potuto essere redatto dall'OR, esorbitando dalla sua competenza professionale di perito agrario (v. atto di appello sub 2). Risulta, inoltre, che in proposito aveva chiesto, in via subordinata, l'accoglimento della prova per testi articolata all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado (v. conclusioni finali dell'atto di appello). È perciò errata, perché non corrispondente alla realtà processuale, l'affermazione fatta dalla Corte territoriale di novità del corrispondente motivo d'appello.
Trattandosi di punto decisivo, in quanto vertente sui fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'OR in giudizio, s'impone la cassazione della sentenza con rinvio al giudice a quo per esame sul punto.
2 - Col secondo motivo si denunciano violazione di legge (artt. 1176.
1218 e 2236 c.c.) nonché vizi della motivazione per avere la sentenza affermato che la ricorrente, pur sapendo che il terreno di sua proprietà era inedificabile, aveva ugualmente incaricato l'OR della redazione del progetto. Secondo la ricorrente, tale affermazione, da cui la sentenza aveva fatto discendere l'obbligo della ricorrente di pagare comunque all'OR il corrispondente compenso, non trovava alcun supporto probatorio, non essendovi alcuna, prova ne' che essa fosse informata dell'inedificabilità del terreno ne' che, pur sapendolo, avesse ugualmente conferito all'OR l'incarico di redigere il progetto.
Col medesimo motivo la ricorrente si duole anche che il giudice d'appello non abbia tenuto conto, ritenendola obbligata a pagare il progetto, che trattandosi di progetto esecutivo, gravava sul professionista l'obbligo di redigerlo in conformità delle norme urbanistiche.
Il motivo - con esclusione del secondo profilo di doglianza, del tutto nuovo e, quindi, inammissibile - merita accoglimento. Sul tema relativo al conferimento dell'incarico all'OR da parte della ricorrente, cui era connessa la questione della conoscenza da parte di costei dell'inedificabilità del terreno, la Corte territoriale, ignorando le deduzioni svolte dall'appellante su fatti e circostanze già dibattute in primo grado (v. in particolare il 3 motivo d'appello), si è limitata ad affermare: "è del tutto incredibile che un proprietario non sappia se il proprio terreno è terreno agricolo o edificabile, mentre è credibile la tesi dell'OR, secondo cui la RN, ben a conoscenza del vincolo, gli avesse dato ugualmente incarico di redigere il progetto, nella convinzione che tale vincolo sarebbe stato rimosso, il che è poi puntualmente avvenuto, come ha incontestatamente detto l'OR". Trattasi di una motivazione apparente non risultando indicate, con riferimento alle risultanze processuali e alle deduzioni delle parti, le ragioni logiche per le quali il giudicante ha ritenuto di dare la preferenza alla tesi dell'appellato piuttosto che a quella dell'appellante.
Anche su tale punto s'impone quindi la cassazione della sentenza con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
3^ - Col terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto valida la richiesta di pagamento inviata dall'OR alla ricorrente con l'estratto conto 5/11/83, e onerata la ricorrente di verificare la corrispondenza alla tariffa delle somme richieste dal professionista, non considerando che l'onere probatorio gravava sull'altra parte tanto che la stessa Corte d'appello, con l'ordinanza collegiale 30/12/91, aveva ordinato all'OR di depositare la parcella vistata dal competente Ordine professionale.
La censura è infondata.
L'invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona l'esigibilità del credito. Questo può essere fatto valere, come nel caso di specie, anche col semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora.
Spetta al cliente, quale debitore, se intende contestare la conformità alla tariffa professionale della richiesta di pagamento, specificare le voci che ritiene non dovute perché non conformi alla tariffa, salva la verifica, da effettuarsi dal giudicante alla stregua della tariffa che si presume da lui conosciuta, dell'esattezza delle contestazioni.
Bene ha fatto quindi la Corte territoriale a disattendere la doglianza della RN e a ritenere ininfluente sull'onere di contestazione che su di lei gravava, quale debitrice, l'ordine di esibizione della parcella vistata dall'Organo professionale, impartito dal Collegio per esigenze meramente conoscitive. 4^ - Col quarto motivo si denunciano violazione di legge (art. 1224 c.c. e altre norme) e vizi di motivazione per avere la sentenza confermato l'attribuzione all'OR della rivalutazione dal 22/1/83, benché da lui non richiesta. Ciò facendo la sentenza aveva travisato il contenuto del settimo motivo d'appello, volto a contestare non già l'attribuzione all'OR della rivalutazione monetaria - come erroneamente affermato dalla Corte territoriale- ma soltanto la decorrenza di questa dal 22/1/83, in quanto disposta dal primo giudice ultra petita. Inoltre, la sentenza, accordando la rivalutazione automatica col cumulo degli interessi, aveva erroneamente considerato il credito del professionista come credito di lavoro.
La censura, limitatamente al primo profilo, è fondata. Il giudice di primo grado, ritenuto quello dell'OR un credito di lavoro, aveva accordato la rivalutazione dal 22/1/83 (data dell'estratto conto inviato dall'OR alla RN), con gli interessi sulla somma rivalutata.
Con l'appello la RN aveva censurato tale statuizione limitatamente alla decorrenza della rivalutazione, in quanto stabilita dal 22/1/83 anziché dal 5/11/83, come, sia pure infondatamente, era stato richiesto dall'OR (v. atto di appello, sub 7 nonché conclusioni dell'OR in primo grado). Pertanto, mentre sono inammissibili perché nuovi i rilievi formulati solo in questa sede dalla ricorrente in ordine alla natura del credito e al cumulo degli interessi, appare invece fondato il rilievo concernente la decorrenza della rivalutazione. La Corte territoriale ha respinto il settimo motivo d'appello affermando che la rivalutazione era stata dall'OR espressamente richiesta, non tenendo conto che il difetto di domanda denunciato dall'appellante non concerneva la rivalutazione in quanto tale (effettivamente domandata dall'OR), ma soltanto la data della sua decorrenza, disposta dal Tribunale in data diversa (22/1/83) da quella indicata dalla stessa parte nelle conclusioni di primo grado (5/11/83).
Essendo stato travisato il contenuto della doglianza, non vi è stata pronunzia sul punto.
Limitatamente a tale profilo, si impone quindi la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame sul punto concernente la decorrenza della rivalutazione.
Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello dell'Aquila, provvedere a liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello de L'Aquila, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003