Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2003, n. 14934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14934 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA --- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Lavoro14934/03 Composta dagli Ill.mi Si .ri gi Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 7787/01 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Cron. 30118 Dott. Natale CAPITANIO ww Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Ud. 28/04/03 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere - ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: CA TO, elettivamente domi ciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI ........ E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale t rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 45, presso lo studio dell'avvocato 2003 ROBERTO PESSI, ch e lo rappresenta e difende, giusta 2495 delega in atti;
-1
- controricorrente -
avversO la sentenza 11. 1523/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21/03/00 - R.G. N. 44929/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 12 giugno 1993 IO SC, già dipendente delle Ferrovie dello Stato ed inquadrato come operaio qualificato, chiese che il Pretore di Napoli gli riconoscesse il diritto all'inquadramento nel superiore livello di segretario dal 1988 e condannasse la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 21 marzo 2000 il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello. Su un piano generale, il Tribunale delinea in primo luogo il contenuto delle mansioni corrispondenti al livello richiesto (attività tecniche Анно amministrative e contabili, con particolare preparazione professionale specializzata con autonomia operativa e responsabilità diretta con facoltà di iniziativa), espressamente specificando la necessità della pienezza dell'esercizio (con assunzione della responsabilità e dell'autonomia corrispondenti alla qualifica) e, nell'esercizio di mansioni promiscue, la prevalenza dedotta da un raffronto qualitativo. Descrive, poi, il pacifico contenuto delle mansioni concretamente svolte (in quanto esposte dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio): aggiornamento del libro delle presenze, compilazione dei prospetti mensili di presenze, straordinari trasferte (atti poi controllati e firmati dal capo zona), compilazione del registro per la corrispondenza, dattiloscrittura, consegna dei buoni ristoranti o mensa, carico e scarico del materiale del magazzino. Dalla palese mancanza, in queste concrete mansioni (anche in quelle qualitativamente più significative), della responsabilità diretta e della 3 facoltà di iniziativa proprie della qualifica di segretario, il Tribunale deduce che lo SC non aveva svolto in alcun modo mansioni corrispondenti a questo livello. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IO SC, percorrendo le linee d'un unico motivo;
la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. resiste con controricorso. Motivi della decisione Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. Амоло in relazione al contratto collettivo del 1987 nonché insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che 1. il Tribunale, erroneamente ritenendo che il contenuto delle sue mansioni non fosse controverso, aveva immotivatamente negato l'ammissione della prova testimoniale richiesta;
2. in particolare, egli, confermando in sede di interrogatorio il ricorso introduttivo, aveva dichiarato non solo di avere gestito i buoni mensa ed i tickets, attività che comporta una responsabilità, bensì di essersi occupato, fra l'altro, della compilazione del modulo "R 27”, su cui si annotano gli importi delle competenze fisse ed accessorie di ogni dipendente, e che è posto a base della formazione della busta paga;
e la predisposizione di questo modulo, presupponendo la conoscenza di norme legali e contrattuali nonché di circolari dell'amministrazione ed esigendo attività di studio ed esame di documentazioni fiscali (per la variazioni delle quote di aggiunta di famiglia e la revisione delle competenze accessorie), è . مو caratterizzata dall'autonomia e dalla responsabilità del livello richiesto. 4 Il ricorso infondato. Devesi premettere che, come affermato da questa Corte (Cass. 25 agosto 2000 n. 11102), il percorso logico che conduce all'accertamento del diritto alla qualifica si snoda attraverso tre passaggi, espressione d'un aristotelico sillogismo, con i quali, dall'astratto modulo normativo che descrive il livello richiesto (e le differenze con quello relativo al livello formalmente riconosciuto: premessa maggiore) e passando attraverso l'esame delle concrete mansioni svolte (premessa minore), ed il raffronto fra premessa maggiore e premessa minore (fra "norma" e fatto), si Jeuser giunge a dedurre la materiale "appartenenza" (o non appartenenza) della premessa minore allo spazio della premessa maggiore. eseguitoIl concreto svolgimento di questo percorso, attraverso l'interpretazione della normativa contrattuale e l'esame delle concrete mansioni svolte ed il relativo raffronto, è un giudizio di fatto, che, rientrando nello spazio del merito ed effettuato attraverso corretta applicazione delle norme di interpretazione dei contratti e giustificato da adeguata motivazione, è sottratto al giudizio di legittimità, il quale si esaurisce in un esame esterno, limitato a questa applicazione ed a questa motivazione. Nel caso in esame, a differenza di quanto genericamente assunto dalla ricorrente, il Tribunale, seguendo l'indicato procedimento logico, ha, con adeguata analisi, accertato i parametri normativi di definizione (del livello riconosciuto e del livello richiesto) e le mansioni concretamente svolte, ed ha eseguito adeguato raffronto fra parametri e mansioni;
ed ha concretamente accertato e valutato l'assenza degli aspetti di iniziative e responsabilità, che il modulo normativo espressamente esigeva. 5 da Rusio Per quanto attiene al merito delle singole censure, & do (apprezzamento Osservare che la Valutazione delle prove dell'attendibilità e della concludenza dei singoli elementi probatori. ed in 14 particolare dei singoli testi d'una prova testimoniale, e scelta delle risultanze ritenute maggiormente idonee alla ricostruzione dei fatti) è funzione del giudice di merito;
e questa valutazione, pur nella necessità che sia indicata la ragione dell'irrilevanza degli elementi disattesi, di segno contrario in quanto potenzialmente idonei a condurre a diversa decisione. in sede di legittimità è sindacabile solo per la correttezza giuridica e la coerenza logico - Heures - formale delle relative argomentazioni (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Per contestare questa valutazione, è necessario che gli elementi, dei quali si eccepisce non adeguata valutazione da parte del giudice del merito, siano descritti in modo autosufficiente (con specificazione che consenta, con lo stesso ricorso, la chiara e completa cognizione dei fatti e delle argomentazioni: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa indicazione (in sede di merito), e nella loro processuale rilevanza. In questo quadro, la censura relativa al diniego, da parte del giudice di merito, dell'ingresso d'un mezzo istruttorio, esige che si indichi non solo il contenuto del mezzo richiesto, bensì la sua potenzialità probatoria ai fini dell'invocata decisione. D'altro canto, ove il giudicante affermi la pacificità d'un fatto, specificandone la ragione (come l'avere la parte stessa ammesso il fatto in - sede d'interrogatorio), è onere di colui che questa pacificità contesti, fornire decisivi elementi di censura. Nel caso in esame, la ritenuta pacificità dei fatti (mansioni svolte) fondata sul riconoscimento dei fatti stessi in sede di interrogatorio della parte (richiedente), appare coerente motivazione del diniego di prova testimoniale dei fatti stessi. Di conseguenza, per contestare questo diniego la parte aveva l'onere di indicare non solo il contenuto della prova testimoniale, bensì la natura duow controversa dei fatti ivi dedotti e la potenzialità probatoria del mezzo istruttorio ai fini della decisione. E nel caso in esame il ricorrente non ha indicato il contenuto della richiesta istruttoria e la sua potenzialità probatoria, né la natura controversa dei fatti dedotti. In ordine al fatto "di essersi occupato, tra l'altro, della predisposizione del mod. R 27", considerando che il giudicante ha valutato le mansioni prevalenti ed ha accertato che molti atti non erano sottoscritti dal ricorrente, questi non ha giustificato la rilevanza probatoria del fatto, anche nella prevalenza della dedotta mansione e nella responsabilità che determinava. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 10,100 7 olhe ad EURO.
1.500 per onorario. (mille cinquecento) - - Così deciso in Roma, il 28 aprile: 2003 ere eskensoreIf Consighere.es Entre Mercurio_ Sietro Cuore IL PRESIDENTÉ аQluve IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6 OTT. 2003/ oggi, IL CANCELLIERE are le 8 .