Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
Allorché il regime di arresti domiciliari preveda la possibilità di allontanarsi dal domicilio per soddisfare determinate esigenze, previo avviso all'autorità, risponde del reato di evasione il detenuto che si allontana dal luogo degli arresti domiciliari nell'orario previsto e per lo scopo autorizzato, ma senza dare il prescritto avviso all'autorità, non costituendo l'adempimento in questione una mera prescrizione modale, ma una vera e propria condizione di efficacia dell'autorizzazione finalizzata ad evitare che il soggetto, fruendo con incontrollata discrezionalità dell'autorizzazione, possa in realtà sottrarsi all'attività di controllo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1999, n. 10256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10256 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 1.7.1999
1. Dott. Adoldo DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe LA GRECA " N.1258
3. " Eugenio AMARI " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio AGRÒ " N. 13683/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GL LV, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza in data 5.2.1999 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario FAVALLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5.2.1999, confermava la condanna di IO LV alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di evasione.
Osservava la Corte che era bensì vero che il IO era stato autorizzato dal giudice ad allontanarsi dall'abitazione per effettuare terapie presso il Centro Serapide, dove appunto si stava recando quando venne accertato il suo allontanamento dal domicilio;
ma nell'ordinanza era previsto l'obbligo di dare di volta in volta previo avviso alla competente autorità di polizia giudiziaria, obbligo che non era stato osservato.
2. Il IO ricorre, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 385 c.p. Nell'ipotesi di mancato avviso all'Autorità si configura una mera trasgressione di "prescrizioni modali", penalmente irrilevante ovvero comportante, al più, la sostituzione della misura in atto con altra più gravosa. Inoltre nel caso non era neppure ipotizzabile la volontà deliberata e consapevole di sottrarsi allo stato di custodia.
3. Il ricorso pone questioni che attengono sia all'elemento materiale sia all'elemento soggettivo del reato.
In relazione ad entrambi, si deve prima di tutto ricordare che la detenzione domiciliare è una misura alternativa alla custodia cautelare in carcere, che trova applicazione quando - sussistendo una o più delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. - la natura e il grado di queste inducono a ritenere che se ne possa assicurare il soddisfacimento con una forma di coercizione e di controllo attenuata rispetto a quella che caratterizza la carcerazione;
scelta che deve essere applicata tenendo conto dell'entità del fatto e della prevedibile sanzione (art. 275, commi 1 e 2, c.p.p.).
Ciò che differenzia le due misure cautelari poste ora a confronto non è dunque il fine perseguito (che nell'un caso e nell'altro consiste nell'evitare comportamenti ritenuti lesivi di determinati beni individuali e sociali ovvero di determinate esigenze processuali) e non è nemmeno il grado di conformità che si richiede alla condotta rispetto al regime applicato (che in entrambi i casi deve essere completo); la diversità è data dal livello delle esigenze, che si assume nell'un caso più elevato e nell'altro meno, e dalla corrispondente qualità del mezzo adoperato. Se si ha riguardo a ciò, si comprende che le due misure siano parificate a vari fini: i termini di durata massima della custodia cautelare, la riparazione per l'ingiusta detenzione, la computabilità ai fini della espiazione della pena detentiva, il divieto della c.d. contestazione a catena (Cass. 13.12.1996, De Luca).
Si comprende altresì, per converso, che la parificazione si estenda alla punizione in caso di allontanamento abusivo dal luogo di esecuzione della misura. L'allontanamento, infatti, ha il medesimo effetto in entrambe le situazioni: sottrae la persona al controllo che si è ritenuto di disporre e mette in pericolo il soddisfacimento delle esigenze in ragione delle quali è stata disposta la cautela. Il regime di detenzione domiciliare include anche, come risulta dal comma 3 dell'art. 284 c.p.p., la possibilità che il giudice autorizzi il soggetto ad allontanarsi in relazione a determinate esigenze. L'autorizzazione può essere data volta per volta, ovvero anche per un numero plurimo o indeterminato di volte, sia prestabilendo il momento cronologico in cui è consentita l'uscita, sia collegando quest'ultima a un determinato evento, sia condizionando la fruizione del permesso - come si è fatto nella specie - alla previa notizia data all'autorità di polizia. Ciò che è inderogabile è che l'autorizzazione sia coerente con le caratteristiche della misura e con le sue finalità.
Nel caso di specie, la previsione dell'onere del previo avviso all'autorità di polizia è chiaramente preordinata nel senso indicato: essa vuole evitare che il soggetto, fruendo con incontrollata discrezionalità dell'autorizzazione, possa in realtà sottrarsi all'attività di controllo che è contemplata dal comma 4 dell'art. 284 c.p.p., pure con riguardo alle uscite consentite.
Tutto ciò rende chiaro che- l'adempimento previsto non costituisce - come si deduce col ricorso - una mera "prescrizione modale": esso è una vera e propria condizione di efficacia dell'autorizzazione. Quindi se il soggetto si allontana dal luogo degli arresti domiciliari, sia pure nell'orario previsto e per lo scopo considerato dal provvedimento di ammissione, senza dare il prescritto avviso, egli tiene un comportamento non autorizzato e quindi non discriminato rispetto alla previsione del comma 3 dell'art. 385 c.p. Il ricorrente deduce altresì il difetto di dolo, non essendo neppure ipotizzabile che egli fosse animato dalla volontà deliberata e consapevole di sottrarsi allo stato di custodia. Ma nella specie non è così che deve caratterizzarsi l'elemento psicologico: è sufficiente infatti che il soggetto sia consapevole di allontanarsi indebitamente, sia pure per un tempo limitato, dal luogo degli arresti domiciliari.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1^ luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999