Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2003, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
a 63 /03 l C.C. 63016 A D E T REPUBBLICA A ITALIANA N Oggetto: Imposte sui reddi 1 3 E C 1 Accertamento NOM DEL POL": NO30/0 3 E E . T N A A CORTE SUPREMA ĻCASSAZI 1 M SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 872/1999 composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 4 57 Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente Rep. Dott. Massimo Oddo Consigliere Ud. 14.06.2002 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere Dott. Achille LL Rel. Consigliere 5 4 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, e dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Macerata, in per- sona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatu- ra generale dello Stato, presso la quale in Roma, Via dei Portoghesi 12, do- micilia ope legis,
- ricorrenti -
CORTE SUPRIMA DI CAS 20.
contro
CAMPIONE C LE il signor RI ZI, residente in [...]; 63096
- intimato -
▬▬ avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona 28 ot- tobre 1997, n. 91/4/97, depositata il 16 dicembre 1997; 讹 2725 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 14 giugno 2002 dal Cons. Achille LL;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. 1.'8 gennaio 1999 il Ministro delle finanze notifica al signor RI ZI un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona 28 ottobre 1997, n. 91/4/97, depositata il 16 dicembre 1997, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Macerata contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Macerata 25 ottobre 1991, n. 346/04/91, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento n. 313100191 in tema di IRPEF ed ILOR 1984. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 5 dicembre 1990 l'Ufficio delle imposte dirette di Macerata notifica al - signor RI ZI l'avviso di accertamento n. 3131001191, con il quale si rettifica la dichiarazione dei redditi del 1984 per omessa dichiarazione di co- spiti per lire 1.639,940.000, qualificati come redditi diversi ai sensi dell'art. 80 DPR 29 settembre 1973, n. 597, derivanti da attività illecite perpetrate dal signor ZI in associazione con altri nella sua qualità di ex impiegato della Cassa di risparmio di Macerata, secondo quanto emerso dall'indagine di polizia giudiziaria di Macerata e da perizia tecnica di ispettori della Banca d'Italia effettuate per ordine del giudice istruttore del Tribunale di Macera- ta, 2 - է il contribuente ricorre alla Commissione tributaria di primo grado di Ma- cerata, che, con sentenza 25 ottobre 1991, n. 346/4/91, accoglie il ricorso, aderendo alla tesi della intassabilità dei proventi illeciti e non mancando, al- tresì, di rilevare, nel merito, il carattere non ortodosso del metodo adottato dall'Ufficio in sede di accertamento e riconoscendo come non sia affatto dimostrato che il signor ZI abbia effettivamente incamerato la somma imputatagli;
l'appello dell'Ufficio contro la sentenza di primo grado è, poi, rigettato dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona, ora impu- gnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona 28 ottobre 1997, n. 91/4/97, è così motivata: in merito alla pregiudiziale sull'imponibilità dei proventi derivanti da atti- vità illecite non si condividono le considerazioni dei primi giudici, mentre si aderisce all'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale sono imponibili i proventi illeciti non confiscati;
il Collegio condivide, invece, le eccezioni mosse dal ricorrente ed accolte - anche dei primi giudici sull'assoluta mancanza del presupposto oggettivo di imposta, perché non risulta né da prove certe né da presunzioni gravi, preci- se concordanti, l'effettiva assunzione della somma da parte del signor ZI;
quanto al metodo adottato dall'Ufficio, esso si fonda chiaramente su pre- sunzioni a catena, quali la ripartizione aritmetica dell'ammanco totale tra gli imputati e la considerazione che un fatto presupposto sia altamente probabi- le. 3 2.1. Il ricorso per cassazione del Ministro delle finanze, integrato con memoria, è sostenuto con un solo motivo di impugnazione, 2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia accolto, che la sentenza impugnata sia cassata e che siano adottate le consequenziali sta- tuizioni di legge anche in ordine alle spose.
3. L'intimato non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro delle finanze denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, degli art. 2727 e 2723 cc, dall'art. 115 e 116 cpc, dei principi generali in materia di sentenza ex art. 444 cpp, del combinato degli anzidetti norme e principi, motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo la controversia.
4.2. Il Ministro ricorrente sostiene, in proposito, che il signor RI ZI ha patteggiato la pena per l'appropriazione e per gli altri reati ascritti- gli e che, se è vero che la sentenza di patteggiamento non fà stato, essa pro- va, nei confronti del patteggiante, l'esistenza dei fatti per i quali si è patteg- giata la pena. Si deve, dunque, ritenere per certo il fatto per il quale è stata adottata la pronuncia. Esso può, quindi, esser posto a fondamento di presun- zione e può, conseguentemente, bastare anche un'unica presunzione per af- fermare che egli ne cavò un profitto per una quota paritaria rispetto ai con- correnti nel reato. Il ricorrente, inoltre, sostiene che la sentenza sarebbe superficiale, con particolare riguardo alla motivazione e relativamente alla ripartizione in aquali parti tella suddivisione dei proventi illeciti. не 4 4.3. Il motivo è fondato per quanto attiene al vizio logico nella valu- tazione delle prove e per la incoerenza o mancanza di motivazione della sen- tenza. Infatti, si leggono nella sentenza impugnata questi due brani: da un lato si afferma, nelle premesse di fatto, che le somme recuperate ad imposi- zione sarebbero derivate, secondo l'avviso di accertamento, da attività il- lecite perpetrate dal ZI in associazione con altri quale ex impiegato della CARIMA, secondo quanto emerso dall'indagine di polizia giudiziaria di MC e da perizia tecnica di Ispettori della Banca d'Italia, effettuate per ordine del G.E. del Tribunale di Macerata>>; dall'altro, che il Collegio condivide... le eccezioni mosse dal ricorrente ed accolte anche dai primi giudici sulla as- soluta mancanza del presupposto oggettivo di imposta, per non risultare né da prove certe, né da presunzioni gravi, precise concordanti, l'effettiva as- sunzione della somma da parte del ZI. Quanto al metodo adottato dall'Uf- ficio, questo si fonda chiaramente su presunzioni a catena, quali la riparti- zione aritmetica dell'ammanco totale tra gli imputati e la considerazione che un fatto presupposto sia altamente probabile>>. Una motivazione così strutturata è palesemente viziata perché è pa- tente la contraddizione tra il riconoscimento dell'esistenza di prove (le inda- gini di polizia giudiziaria e la perizia tecnica della Banca d'Italia) e l'affer- mazione, priva di qualsiasi adduzione di ragioni, che mancherebbero sia prove cosiddette certe sia prove presuntive. Sotto questo profilo manca qualsiasi indicazione della valutazione delle prove che sia stata effettuata dal giudice di appello. In secondo luogo, il rimprovero all'Ufficio di aver adottato un meto- do di "presunzioni a catena" è del tutto generico, perché non indica i fatti 5 concatenati né viene precisato quale sia il fatto presupposto altamente pro- babile, cioè se si tratti di uno dei fatti accertati attraverso l'indagine di poli- zia giudiziaria oppure attraverso la perizia tecnica della Banca d'Italia o del fatto o dei fatti oggetto di patteggiamento. In sintesi, la sentenza impugnata presenta una struttura così generica e così confusa che non consente nemmeno di verificare se sussista la denun- ciata violazione di legge. In questo senso è fondata la censura di superficialità della sentenza avanzata dal Ministro delle finanze, il cui ricorso, pertanto, va accolto nei limiti indicati.
5. La riconosciuta fondatezza, per quanto di ragione, del motivo di censura addotto nel ricorso comporta il suo accoglimento e la cassazione della sentenza impugnata con il rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, che provvederà anche in ordine alle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Rome, nella camera di consiglio del 14 giugno 2002.. II Presidente Th e res Ашер Сло relatore ed estensore IL CANCELLIERE C1, LL E LD NA N O I Z DEPOSITATO IN CANCELLERIA A R -6 FEA 2803 T S I 6 G IL CANCELLIERE-C1 8 9 Oggi A E 1 I хулось R Araigo Fasany / S R 9 / . - A A 4 N D 3 T 3 - U E T B I * N R E S T 1 E A I L