Sentenza 25 gennaio 2007
Massime • 1
Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. (In motivazione la Corte ha precisato, trattandosi di sequestro di un manufatto abusivo, che tra le conseguenze del reato che il legislatore intende neutralizzare attraverso la misura cautelare reale vi sono anche il godimento e l'uso del bene che costituisce il prodotto del reato già consumato; inoltre, l'esistenza di una costruzione abusiva è circostanza atta ad aggravare il cosiddetto carico urbanistico e quindi a protrarre le conseguenze del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2007, n. 8441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8441 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 25/01/2007
Dott. OLDI OL - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 116
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 032251/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DA PI AO N. IL 26/06/1962;
avverso ORDINANZA del 08/06/2006 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dr. DI POPOLO A., che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv.sa Rizzacasa B., che, riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. OSSERVA
Il TdR di Bari, con ordinanza 8.6.2006, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di DE PI OL quale legale rappresentante della WIND TELECOMUNICAZIONI spa, terzo interessato, avverso decreto di sequestro preventivo della torre-faro per telefonia mobile installata in Monopoli in via Procaccia. La competente AG procede per i reati ex artt. 479, 480, 674, 110, 81 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146.
Ricorre per cassazione il difensore del DE PI e deduce violazione degli artt. 321 e 125 c.p.p., atteso che il TdR non ha minimamente giustificato il suo provvedimento sotto l'aspetto del periculum in mora derivante dall'illecito edilizio, non avendo specificato quali sarebbero le ulteriori conseguenze dannose e non tenendo conto che la lesione del regolare assetto del territorio è connaturata all'esistenza del manufatto edilizio.
La motivazione inoltre è contraddittoria nella parte in cui tenta di giustificare la sussistenza del fumus in relazione al reato ex art.674 c.p.. Invero non si comprende come possa ritenersi integrato il reato contestato dal momento che il livello di emissione di onde elettromagnetiche è rimasto contenuto entro i limiti di legge a far tempo dal 6.8.2001 (data del rilascio del parere tecnico favorevole da parte della ASL).
Il TdR ritiene comunque integrato il reato dal 25.5.2003 all'11.1.2005 (data del rilascio del certificato post-attivazione). E tuttavia sono, nella situazione attuale, del tutto carenti i requisiti di concretezza e attualità del reato.
Il ricorso è infondato e merita rigetto;
il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del grado. Invero il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del ruoto, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistendo nel protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato (SU sent. n. 12878 del 2003, ric. PM in proc. Innocenti, RV 223721, pronunziata, oltretutto, proprio con riferimento a una fattispecie relativa a sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi, uno dei quali in muratura, la cui costruzione era già stata ultimata). Ciò in quanto l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ben ipotizzarle anche dopo la consumazione del reato, in quanto le conseguenze che il legislatore ha inteso neutralizzare attraverso questa misura attengono anche agli effetti ulteriori della fattispecie penale, tra i quali si pongono, senza dubbio alcuno, anche l'uso e il godimento del bene, che certamente costituisce il prodotto del reato già consumato. D'altronde è noto (ASN 200211146-RV 221436) che l'esistenza di una costruzione abusiva è circostanza atta ad aggravare il ed. carico urbanistico e quindi a protrarre le conseguenze del reato. Tanto premesso, dal provvedimento impugnato si evince con chiarezza che la destinazione del bene è incompatibile con la "vocazione" dell'area sulla quale esso fu abusivamente realizzato e che lo stesso "postumo" rilascio della certificazione ASL sta a confermare la integrazione della condotta della contravvenzione contestata. Il provvedimento impugnato, pertanto, ha dato adeguatamente conto sia del fumus che del periculum.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007