Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
¡ Aula 'A' ! 0 39 02 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SI SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO assque ch Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: invillicite i Dot L. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Presidente R.G.N. 17806/0 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 8940 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep- Dott. Pietro CUOCO Consigliere 04.06 /12/02 Dott. Federico ROSELLI - kel. Consigliere ha pronunciato la seguente ! SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ID RO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA . ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato procura notarite GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta detega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in ' persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, i presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati CARLO DE2002 rappresentato 5284 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -I- : delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato -! I avvers0 la sentenza n. 28/00 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 20/06/00 - R.G. N. 42/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO, che ha concluso per | rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 20 giugno 2000 la Corte d'appello di Campobasso rigettava, per quanto qui ancora interessa, 1' impugnazione proposta da RO D' ID contro decisione emanata dal Tribunale il 14 ottobre 1999, di rigetto della domanda intesa al conseguimento di un assegno di invalidità a carico dell'Inps; che, ad avviso della Corte Come già del Tribunale, la domanda era preclusa da una sentenza pretorile n. 121 del 1998, passata in giudicato, di rigetto della medesima domanda per difetto del requisito contributivo;
che l'appellante aveva fondato la Sua nuova pretesa su contributi previdenziali versati prima dell' emanazione della sentenza passata in giudicato e che perciò avrebbero dovuto essere fatti valere nel precedente processo;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la D'ID, mentre l'Inps si costituito con la sola procura al difensore.
Considerato che
con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 e 99 cod. proc. civ. € vizi di motivazione, sostenendo che la "nuova posizione 3 contributiva" da lei dedotta nel più recente processo impediva di identificare la causa petendi con quella già dedotta nel processo definito con regiudicata, ja quale non poteva perciò precludere la nuova domanda;
che il motivo non è fondato giacchè, se è vero giudicata non resiste alle che la COSд sopravvenienze di fatto e di diritto, tuttavia non può essere considerato come sopravvenienza un fatto preesistente ad essa e che avrebbe potuto essere provato nel relativo processo;
che nel caso di specie quest'ultima ipotesi si è verificata poiché, di fronte ad una sentenza pretorile del 1998 passata in giudicato, la parte u avrebbe voluto far valere in un nuovo giudizio contributi versati per l'anno 1993; che pertanto esattamente la Corte d'appello ha ravvisato la preclusione da giudicato;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere poiché l'Istituto intimato si è costituito senza compiere atti difensivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spesc. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2002. 76 Presidente Jour sture 1..5 Vedi Treb ht ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO A DOLLART. 13 DELLA LEGGI 11 6-93 R. 533 Presidente: it Congestensore (CAICELLIERE Depositate Far olleria 17 7 MAR 2003. IL CANCELLIERE 4