Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 1426
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Sentenza 3 dicembre 2013

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La competenza a disporre il sequestro preventivo dopo che sia stato pronunciato il rinvio a giudizio spetta al Gip fino a che gli atti del processo non siano stati trasmessi al giudice del dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 1426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1426
    Data del deposito : 3 dicembre 2013

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