Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
La competenza a disporre il sequestro preventivo dopo che sia stato pronunciato il rinvio a giudizio spetta al Gip fino a che gli atti del processo non siano stati trasmessi al giudice del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/12/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2393
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 34349/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR MA;
avverso l'ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Milano del 28.7.2013;
udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Prestipino;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dr. Eduardo Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Manfredini Elena, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Milano ha rigettato l'istanza di riesame proposta da AR MA DR avverso il decreto di sequestro preventivo delle disponibilità di somme e di altri valori depositati sui conti correnti intestati allo stesso AR e a LL IT, emesso nei confronti di entrambi dal gip dello stesso Tribunale il 27.6.2013 nell'ambito del procedimento penale a loro carico per il reato di truffa aggravata, fino alla concorrenza della somma di Euro 425.280, pari al profitto del reato.
1.1. Premesso che dalle indagini preliminari erano emersi a carico dei due indagati, elementi di prova tali da superare il livello del fumus commissi delicti, per attingere quello della gravità indiziaria, il Tribunale rileva quanto al nesso di pertinenzalità tra i valori sequestrati e il reato, che pur dovendosi escludere che si trattasse "fisicamente" delle somme oggetto della truffa (verosimilmente rimaste custodite in Svizzera), pure detti valori dovevano ritenersi "indirettamente" pertinenti al reato, in quanto avrebbero consentito al AR di assicurarsi il consolidamento delle accumulazioni patrimoniali risultanti dai conti correnti in sequestro.
2. Quanto al periculum in mora, i giudici territoriali lo desumono dalla stessa "volatilità" delle somme di denaro, facilmente occultabili.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il AR per mezzo del proprio difensore, deducendo il vizio di violazione dell'art. 321 c.p.p., tanto in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di pertinenzialità con il reato delle somme di denaro, dei titoli e delle obbligazioni disponibili sui conti correnti intestati allo stesso ricorrente e a LL IT, che in relazione alla valutazione del periculum in mora. Lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che sarebbe del tutto inverosimile che gli indagati, dopo avere consumato il reato di appropriazione indebita avessero trasferito le somme di denaro che ne erano state oggetto dalla Svizzera in Italia. Il rilievo secondo cui la disponibilità dei cospicui proventi del reato, "ha consentito all'indagato di conseguire il proprio arricchimento ed incremento del suo patrimonio", donde l'indiretta derivazione dal reato dei valori sequestrati, corrisponderebbe poi ad un ragionamento del tutto artificioso, non adeguato ai requisiti di legittimità del sequestro preventivo.
3.1. L'intrinseca debolezza logica delle argomentazioni del Tribunale sarebbe desumibile già dalla circostanza che i giudici territoriali nemmeno si preoccuperebbero di specificare in quale misura i profitti del reato sarebbero stati distribuiti tra i due imputati.
3.1. Erronea sarebbe, ancora, la valutazione del rischio di aggravamento delle conseguenze del reato ipotizzabile in relazione al mantenimento, da parte degli indagati, della disponibilità delle somme in sequestro, in ragione della "volatilità" del denaro. L'argomentazione finirebbe infatti con il sovrapporre alle esigenze preventive tipiche del sequestro ex art. 321 c.p.p., improprie esigenze conservative, estranee alla funzione della misura. La truffa si sarebbe ormai consumata, e il profitto del reato si sarebbe consolidato negli anni compresi tra il 2006 e il 2009; nessuna protrazione dell'iter criminoso di un fatto ormai esauritosi dal punto di vista dei suoi connotati di illiceità penale sarebbe quindi concepibile. All'udienza di discussione il difensore ha ulteriormente dedotto l'incompetenza funzionale del GIP rispetto all'emissione del provvedimento di sequestro, in quanto successivo al rinvio a giudizio del AR.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza del gip rispetto all'emissione del provvedimento di sequestro. Dalla documentazione prodotta dalla difesa non si desume, infatti, che gli atti del procedimento fossero stati già trasmessi al giudice di merito al momento dell'adozione della misura cautelare, non essendo sufficiente il semplice rinvio a giudizio dell'imputato (Cfr. Corte di Cassazione SEZ. 6 Nr. 04184 17/11/1995 D'Alessandro secondo cui La competenza del giudice del merito a disporre il sequestro preventivo dopo l'esercizio dell'azione penale, e1 legata necessariamente (non solo) all'emissione del decreto di rinvio a giudizio, (ma anche) all'ultimazione dell'attività di formazione del fascicolo di ufficio da parte del Gip ed al ricevimento degli atti da parte del giudice del merito: "medio tempore" persiste pertanto la competenza funzionale del Gip).
2. È corretta inoltre, in diritto, l'affermazione dei giudici territoriali secondo cui ai fini del sequestro preventivo nella nozione di profitto confiscabile rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45389 del 06/11/2008, Imputato: Perino Vedi, anche, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 490 del 02/02/1996 Morandi, dove la precisazione che la nozione di cose pertinenti al reato, lasciata espressamente dal legislatore all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è più ampia di quella di corpo di reato definita nell'art. 253 c.p.p., comma 2, essendosi in detta norma operata tale distinzione per fornire una "definizione sufficientemente comprensiva sul concetto di corpo del reato e per mettere in risalto che la categoria dei beni pertinenti al reato non comprende solo questo ma abbraccia tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa". Pertanto, poiché l'art. 253 c.p.p., definisce corpo di reato "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo", la nozione di cose pertinenti al reato in sede di sequestro preventivo, oltre a comprendere dette cose, deve riguardare anche quelle, mobili o immobili che anche in via indiretta sono collegate in vario modo al reato).
3. Superata la questione processuale e ribadita la correttezza delle premesse di diritto del provvedimento impugnato, le valutazioni del Tribunale sul nesso di pertinenzialità (indiretta) dei valori sequestrati con il reato ascritto al AR, si sottraggono alle altre censure del ricorrente in considerazione dei limiti dell'impugnazione di legittimità di misure cautelari reali stabiliti dall'art. 325 c.p.p., che ammette in materia il ricorso per cassazione solo per violazione di legge (cfr. Corte di Cassazione nr. 25932 del 29/05/2008 Ivanov;
la Corte precisa che la violazione di legge per mancato rispetto dell'obbligo di motivazione può comprendere solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice cfr. anche, Cass. S.U.,29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio).
3.1. Il tribunale ha infatti ritenuto di applicare, con riferimento al caso concreto, il principio della rilevanza della "pertinenzialità indiretta", con un apprezzamento di merito rispetto alla possibilità di ravvisare tale nesso tra i beni sequestrati e il reato, in funzione del consolidamento di precedenti situazioni patrimoniali dell'imputato, che non può considerarsi al di sotto dello standard motivazionale minimo.
3.2. Alquanto generiche sono infine le doglianze difensive sulla mancata distinzione dei profitti del reato riferibili all'uno o all'altro dei soggetti coinvolti.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014