CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/10/2023, n. 27983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27983 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3524/2015 R.G. proposto da: TI IT e TI CI, quali eredi di TI MO, res. in LI (SA), rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Modestino Acone e Germano Di Feo, el.dom.ti, come da procura speciale in atti, in Roma, Via Buccari 3 presso IA TE Acone;
- parte ricorrente - contro Equitalia Sud spa (ora ADER spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Filippo Leporini di Salerno, ivi el.dom.to in Via Renato De Martino 33/c, come da procura in atti;
- parte controricorrente - Civile Sent. Sez. 5 Num. 27983 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 04/10/2023 2 di 10 Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6024 del 17.6.2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere Giacomo IA Stalla;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori delle parti. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. IT e CI TI, quali eredi di MO TI, propongono otto motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale ha respinto l'appello da loro proposto contro la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria eseguita a loro carico, seppure limitatamente all'importo portato dalle prodromiche cartelle risultate debitamente notificate (nn. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 e 15, rispetto alle quindici complessivamente dedotte). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - a seguito di ordinanza di esibizione dei primi giudici, Equitalia aveva allegato gli originali degli atti della procedura notificatoria delle cartelle prodromiche (<<esibite in visione ed originale rispetto alle copie conservate agli atti di causa>>), dai quali risultava effettivamente la rituale notificazione delle cartelle su indicate;
- né, a fronte di questa circostanza processuale, i contribuenti avevano dedotto, per ciascuna cartella asseritamente priva di regolare notifica, specifiche ragioni che inducessero ad una conclusione diversa da quella già ampiamente argomentata dai primi giudici;
- quanto sopra andava riferito esclusivamente agli importi riportati nelle cartelle che si riferivano a debiti tributari nei 3 di 10 confronti dell'Erario, con esclusione delle somme invece rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Resiste con controricorso Equitalia Sud spa. Parte ricorrente ha depositato memoria. § 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce - rispettivamente ex art.360, co. 1^ nn.3 e 5 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 26 d.P.R. n. 602/73, 60 d.P.R. 600/73 e 14 legge 890/82, nonché omesso esame della questione decisiva concernente l'invalidità della notificazione delle cartelle prodromiche. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato che la notificazione in questione era avvenuta a mezzo del servizio postale direttamente da parte dell'agente per la riscossione, e quindi senza la intermediazione di agente notificatore abilitato, da ritenersi necessaria secondo varie pronunce di merito. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si deduce, analogamente, violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione degli atti (segnatamente l'articolo 140 cod.proc.civ.), nonché omesso esame della relativa decisiva questione. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato che la notificazione delle cartelle in esame era avvenuta tramite consegna a persona diversa dal contribuente (de cujus) e senza invio a quest'ultimo di lettera raccomandata recante la informativa di avvenuta notifica, da ritenersi necessaria a seguito di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010. Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso si deduce, analogamente, violazione delle norme sulla notificazione e dell'articolo 48 l. fall., nonché omesso esame della relativa questione decisiva. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la radicale inesistenza della notificazione delle cartelle in oggetto in quanto notificate, in pendenza di fallimento del de cujus (rimasto aperto dal 30 marzo ‘98 al 27 ottobre ‘06 avanti al Tribunale di Vallo della Lucania), al solo curatore e non anche al fallito, pure ammesso alla impugnazione nell'inerzia del primo. 4 di 10 Con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso si lamenta, analogamente, violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 8 e 25 d.lgs.472/97, nonché omesso esame della relativa questione decisiva. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato che gli importi in cartella andavano comunque depurati delle sanzioni e dei relativi interessi, stante il principio di intrasmissibilità della sanzione agli eredi. § 3.1 Va premesso che tutti i motivi così dedotti in ricorso ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. sono inammissibili sia perché non concernenti l'omesso esame di un decisivo elemento materiale e storico della fattispecie integrando essi, piuttosto, la mera riproposizione, sub specie di omesso esame, della stessa identica questione di interpretazione-applicazione giuridica dedotta nel motivo di ricorso ad essi immediatamente precedente (v. Cass.n. 22397/19 ord.; conf. 26305/18 ord. ed altre), sia perché relativi ad aspetti giuridici i cui elementi fattuali sottostanti (gli unici, come detto, astrattamente rilevanti ai fini del tipo di censura in esame) sono già stati vagliati con esiti pienamente conformi tanto in primo quanto in secondo grado, dunque con gli effetti preclusivi di cui all'articolo 348 ter cod.proc.civ..(Cass.n. 5947/23, Cass.n. 26774/16 ed altre). § 3.2 Ciò posto, e venendo con ciò alle doglianze di violazione e falsa applicazione di legge ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ., si rileva che: - (primo motivo) contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti sulla base di talune pronunce di giudici di merito, costituisce un dato interpretativo di legittimità ormai pacifico ed assodato che il concessionario della riscossione possa provvedere alla notificazione della cartella di pagamento anche in via diretta a mezzo del servizio postale raccomandato, senza necessità di intermediazione di messo o agente notificatore;
nel qual caso la prova del perfezionamento della notificazione è data dall'avviso di ricevimento, non essendo a tal fine richiesta la predisposizione di relata da parte di ufficiale giudiziario o 5 di 10 messo notificatore, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass.n. 4275/18; Cass.n. 28872/18 ed innumerevoli altre). Si è inoltre osservato che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma <> di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica esercitata dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass.n. 28872/18 cit. ed altre); - (terzo motivo) l'inammissibilità del motivo in esame discende dal fatto che la doglianza in sede di legittimità, quand'anche basata sulla asserita violazione di norme di diritto, richiede pur sempre la puntuale e specifica ricostruzione dei fatti di causa e degli elementi della fattispecie con riguardo ai quali si assume la violazione di legge. Orbene, nel caso di specie si lamenta la mancata osservanza da parte del concessionario delle incombenze di cui all'articolo 140 cod.proc.civ. (segnatamente sotto il profilo del mancato invio della comunicazione informativa di avvenuta notifica: c.d. ‘seconda raccomandata’), senza tuttavia puntualmente ricostruire le concrete ed effettive 6 di 10 modalità notificatorie nella specie seguite (non trascritte, ma neppure richiamate o altrimenti individuate e localizzate in ricorso): sia per quanto concerne l'effettuazione di esse a mezzo dell'ordinario servizio postale raccomandato ovvero della procedura di cui alla legge 890/82, sia per quanto concerne l'individuazione del consegnatario e della sua effettiva non coincidenza con la persona del contribuente, così da giustificare l'adozione dell'incombente informativo di cui si lamenta la pretermissione. E queste precisazioni dovevano apparire tanto più essenziali in considerazione del fatto che nei gradi di merito la regolarità della notificazione era stata vagliata in tutti i suoi aspetti (venendo infine selettivamente affermata solo per alcune delle cartelle poste a base dell'iscrizione ipotecaria), che almeno alcune di queste ultime cartelle risulterebbero invece regolarmente notificate a mani dello stesso MO TI in contrasto con quanto affermato in ricorso, e che già la Commissione Tributaria Regionale ha avuto modo (con affermazione non censurata) di evidenziare la mancanza di puntuali rilievi di difformità, cartella per cartella. Si richiama, in via generale, quanto stabilito da Cass.SSUU n. 8950/22 secondo cui, se è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi ed anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, altrettanto indubbio è che ciò presuppone comunque 7 di 10 che <<nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e specificamente segnalata la loro presenza negli del giudizio di merito>>, il che nella specie non avviene. E si ribadisce inoltre, sul punto specifico, che: <<in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle pagamento, il rispetto del principio autosufficienza, è necessaria trascrizione integrale relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, fine consentire verifica della fondatezza doglianza in base alla sola lettura ricorso, senza necessità accedere a fonti esterne allo stesso>>. Vi è però un ulteriore ed ancor più radicale motivo di inammissibilità della doglianza, dato dal fatto che in essa neppure viene specificato se questo particolare profilo (inesistenza della notificazione per violazione dell’art. 140 cod.proc.civ.), oltre ad essere stato dedotto nella <<memoria illustrativa depositata in appello il 13 febbraio 2014>>, fosse stato ritualmente introdotto in giudizio fin dal ricorso originario e poi riformulato in atto di appello;
- (quinto motivo) quanto ora osservato vale anche per il motivo in esame, dal momento che l'avvenuta notificazione delle cartelle alla sola persona del curatore fallimentare, e non anche al TI, costituisce un elemento fattuale che i ricorrenti danno per pacifico e scontato, nonostante che esso non venga argomentato con richiamo alle specifiche risultanze di causa, che di esso non vi sia riscontro alcuno nella sentenza impugnata, e che in controricorso si eccepisca invece che soltanto due cartelle siano state notificate al curatore, risultando tutte le altre regolarmente notificate al contribuente vuoi in pendenza del suo fallimento, vuoi successivamente alla 8 di 10 sua chiusura. La vaghezza serbata dal motivo di ricorso sul punto cruciale così individuato preclude ogni vaglio di legittimità della decisione di appello qui impugnata, non senza tuttavia osservare come - in linea di diritto - la questione della legittimazione straordinaria del contribuente fallito ad impugnare l'atto impositivo sia stata recentemente vagliata da Cass.SSUU n. 11287/23 secondo cui: << Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato;
l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.>>. Si tratta tuttavia di un principio che non si adatta alla concretezza del caso, non venendo in quest'ultimo in discussione la potestà o legittimazione del TI di impugnare l'atto di iscrizione ipotecaria e le prodromiche cartelle, e nemmeno viene posto in discussione che, nel caso di quelle cartelle che risultassero effettivamente notificate solo al curatore, sarebbe stato a lui precluso di impugnarle tempestivamente pur in presenza di inerzia degli organi fallimentari;
- (settimo motivo) la fondatezza di questa doglianza, incidente su un aspetto (l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie) dedotto dai ricorrenti in appello e comunque rilevabile anche d'ufficio dal giudice poiché integrativo della fattispecie 9 di 10 costitutiva del diritto dell'Erario di irrogare le stesse (Cass.n. 19988/19), deriva dalla circostanza pacifica dell'avvenuto decesso in corso di causa (4 maggio 2012) del contribuente debitore (circostanza di cui dà atto anche la sentenza impugnata), con conseguente applicabilità dell'articolo 8 d.lgs.472/97, norma affermativa di un principio di ordine generale che opera indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito sanzionatorio erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione. Si richiama in proposito quanto osservato, tra le altre, da Cass.n. 25315/22 secondo cui: <<mentre le sanzioni civili sono aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, amministrative (di cui alla l. n. 689 del 1981) e quelle tributarie 472 1997) hanno un carattere afflittivo una destinazione generale non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da tipo sanzione piuttosto che altro. tale scelta si ricollega regime applicabile, anche riferimento trasmissibilità agli eredi, prevista solo civili, quale principio in materia obbligazioni, altre, quali opera diverso dell'intrasmissibilità, corollario personale responsabilità>>. § 4. In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente al settimo motivo, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e decisione nel merito, non essendo necessari 10 di 10 ulteriori accertamenti in fatto ex articolo 384 cod.proc.civ., con accoglimento del ricorso originario in punto sanzioni tributarie. Le spese del giudizio di legittimità, visto il solo parziale e limitato accoglimento del ricorso, vanno in parte compensate (30%) ed in parte poste a carico dei ricorrenti (70 %), come da liquidazione in dispositivo. Le spese dei gradi di merito vanno compensate interamente, visto il consolidarsi in corso di causa dei su riportati indirizzi interpretativi.
P.Q.M.
Accoglie il settimo motivo di ricorso, respinti o inammissibili gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario di parte contribuente in punto non debenza delle sanzioni tributarie;
compensa integralmente le spese dei giudizi di merito;
compensa le spese del giudizio di legittimità in ragione del 30 %, ponendo il residuo 70 % a carico dei ricorrenti, liquidandole in euro 1500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,
- parte ricorrente - contro Equitalia Sud spa (ora ADER spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Filippo Leporini di Salerno, ivi el.dom.to in Via Renato De Martino 33/c, come da procura in atti;
- parte controricorrente - Civile Sent. Sez. 5 Num. 27983 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 04/10/2023 2 di 10 Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6024 del 17.6.2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere Giacomo IA Stalla;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori delle parti. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. IT e CI TI, quali eredi di MO TI, propongono otto motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale ha respinto l'appello da loro proposto contro la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria eseguita a loro carico, seppure limitatamente all'importo portato dalle prodromiche cartelle risultate debitamente notificate (nn. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 e 15, rispetto alle quindici complessivamente dedotte). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - a seguito di ordinanza di esibizione dei primi giudici, Equitalia aveva allegato gli originali degli atti della procedura notificatoria delle cartelle prodromiche (<<esibite in visione ed originale rispetto alle copie conservate agli atti di causa>>), dai quali risultava effettivamente la rituale notificazione delle cartelle su indicate;
- né, a fronte di questa circostanza processuale, i contribuenti avevano dedotto, per ciascuna cartella asseritamente priva di regolare notifica, specifiche ragioni che inducessero ad una conclusione diversa da quella già ampiamente argomentata dai primi giudici;
- quanto sopra andava riferito esclusivamente agli importi riportati nelle cartelle che si riferivano a debiti tributari nei 3 di 10 confronti dell'Erario, con esclusione delle somme invece rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Resiste con controricorso Equitalia Sud spa. Parte ricorrente ha depositato memoria. § 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce - rispettivamente ex art.360, co. 1^ nn.3 e 5 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 26 d.P.R. n. 602/73, 60 d.P.R. 600/73 e 14 legge 890/82, nonché omesso esame della questione decisiva concernente l'invalidità della notificazione delle cartelle prodromiche. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato che la notificazione in questione era avvenuta a mezzo del servizio postale direttamente da parte dell'agente per la riscossione, e quindi senza la intermediazione di agente notificatore abilitato, da ritenersi necessaria secondo varie pronunce di merito. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si deduce, analogamente, violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione degli atti (segnatamente l'articolo 140 cod.proc.civ.), nonché omesso esame della relativa decisiva questione. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato che la notificazione delle cartelle in esame era avvenuta tramite consegna a persona diversa dal contribuente (de cujus) e senza invio a quest'ultimo di lettera raccomandata recante la informativa di avvenuta notifica, da ritenersi necessaria a seguito di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010. Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso si deduce, analogamente, violazione delle norme sulla notificazione e dell'articolo 48 l. fall., nonché omesso esame della relativa questione decisiva. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la radicale inesistenza della notificazione delle cartelle in oggetto in quanto notificate, in pendenza di fallimento del de cujus (rimasto aperto dal 30 marzo ‘98 al 27 ottobre ‘06 avanti al Tribunale di Vallo della Lucania), al solo curatore e non anche al fallito, pure ammesso alla impugnazione nell'inerzia del primo. 4 di 10 Con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso si lamenta, analogamente, violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 8 e 25 d.lgs.472/97, nonché omesso esame della relativa questione decisiva. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato che gli importi in cartella andavano comunque depurati delle sanzioni e dei relativi interessi, stante il principio di intrasmissibilità della sanzione agli eredi. § 3.1 Va premesso che tutti i motivi così dedotti in ricorso ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. sono inammissibili sia perché non concernenti l'omesso esame di un decisivo elemento materiale e storico della fattispecie integrando essi, piuttosto, la mera riproposizione, sub specie di omesso esame, della stessa identica questione di interpretazione-applicazione giuridica dedotta nel motivo di ricorso ad essi immediatamente precedente (v. Cass.n. 22397/19 ord.; conf. 26305/18 ord. ed altre), sia perché relativi ad aspetti giuridici i cui elementi fattuali sottostanti (gli unici, come detto, astrattamente rilevanti ai fini del tipo di censura in esame) sono già stati vagliati con esiti pienamente conformi tanto in primo quanto in secondo grado, dunque con gli effetti preclusivi di cui all'articolo 348 ter cod.proc.civ..(Cass.n. 5947/23, Cass.n. 26774/16 ed altre). § 3.2 Ciò posto, e venendo con ciò alle doglianze di violazione e falsa applicazione di legge ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ., si rileva che: - (primo motivo) contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti sulla base di talune pronunce di giudici di merito, costituisce un dato interpretativo di legittimità ormai pacifico ed assodato che il concessionario della riscossione possa provvedere alla notificazione della cartella di pagamento anche in via diretta a mezzo del servizio postale raccomandato, senza necessità di intermediazione di messo o agente notificatore;
nel qual caso la prova del perfezionamento della notificazione è data dall'avviso di ricevimento, non essendo a tal fine richiesta la predisposizione di relata da parte di ufficiale giudiziario o 5 di 10 messo notificatore, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass.n. 4275/18; Cass.n. 28872/18 ed innumerevoli altre). Si è inoltre osservato che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma <
- (quinto motivo) quanto ora osservato vale anche per il motivo in esame, dal momento che l'avvenuta notificazione delle cartelle alla sola persona del curatore fallimentare, e non anche al TI, costituisce un elemento fattuale che i ricorrenti danno per pacifico e scontato, nonostante che esso non venga argomentato con richiamo alle specifiche risultanze di causa, che di esso non vi sia riscontro alcuno nella sentenza impugnata, e che in controricorso si eccepisca invece che soltanto due cartelle siano state notificate al curatore, risultando tutte le altre regolarmente notificate al contribuente vuoi in pendenza del suo fallimento, vuoi successivamente alla 8 di 10 sua chiusura. La vaghezza serbata dal motivo di ricorso sul punto cruciale così individuato preclude ogni vaglio di legittimità della decisione di appello qui impugnata, non senza tuttavia osservare come - in linea di diritto - la questione della legittimazione straordinaria del contribuente fallito ad impugnare l'atto impositivo sia stata recentemente vagliata da Cass.SSUU n. 11287/23 secondo cui: << Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato;
l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.>>. Si tratta tuttavia di un principio che non si adatta alla concretezza del caso, non venendo in quest'ultimo in discussione la potestà o legittimazione del TI di impugnare l'atto di iscrizione ipotecaria e le prodromiche cartelle, e nemmeno viene posto in discussione che, nel caso di quelle cartelle che risultassero effettivamente notificate solo al curatore, sarebbe stato a lui precluso di impugnarle tempestivamente pur in presenza di inerzia degli organi fallimentari;
- (settimo motivo) la fondatezza di questa doglianza, incidente su un aspetto (l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie) dedotto dai ricorrenti in appello e comunque rilevabile anche d'ufficio dal giudice poiché integrativo della fattispecie 9 di 10 costitutiva del diritto dell'Erario di irrogare le stesse (Cass.n. 19988/19), deriva dalla circostanza pacifica dell'avvenuto decesso in corso di causa (4 maggio 2012) del contribuente debitore (circostanza di cui dà atto anche la sentenza impugnata), con conseguente applicabilità dell'articolo 8 d.lgs.472/97, norma affermativa di un principio di ordine generale che opera indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito sanzionatorio erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione. Si richiama in proposito quanto osservato, tra le altre, da Cass.n. 25315/22 secondo cui: <<mentre le sanzioni civili sono aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, amministrative (di cui alla l. n. 689 del 1981) e quelle tributarie 472 1997) hanno un carattere afflittivo una destinazione generale non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da tipo sanzione piuttosto che altro. tale scelta si ricollega regime applicabile, anche riferimento trasmissibilità agli eredi, prevista solo civili, quale principio in materia obbligazioni, altre, quali opera diverso dell'intrasmissibilità, corollario personale responsabilità>>. § 4. In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente al settimo motivo, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e decisione nel merito, non essendo necessari 10 di 10 ulteriori accertamenti in fatto ex articolo 384 cod.proc.civ., con accoglimento del ricorso originario in punto sanzioni tributarie. Le spese del giudizio di legittimità, visto il solo parziale e limitato accoglimento del ricorso, vanno in parte compensate (30%) ed in parte poste a carico dei ricorrenti (70 %), come da liquidazione in dispositivo. Le spese dei gradi di merito vanno compensate interamente, visto il consolidarsi in corso di causa dei su riportati indirizzi interpretativi.
P.Q.M.
Accoglie il settimo motivo di ricorso, respinti o inammissibili gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario di parte contribuente in punto non debenza delle sanzioni tributarie;
compensa integralmente le spese dei giudizi di merito;
compensa le spese del giudizio di legittimità in ragione del 30 %, ponendo il residuo 70 % a carico dei ricorrenti, liquidandole in euro 1500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,