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Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2023, n. 46858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46858 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE AIPPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere IE CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 46858 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 26/10/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna di NC RA per furto semplice, con l'attenuante del danno di speciale tenuità (in Lucera il 30/5/2018), in concorso con RI RN (nei cui confronti ha invece dichiarato l'estinzione del reto per morte), i due essendo stati arrestati in flagranza, siccome sorpresi mentre lasciavano l'autovettura sulla quale Si trovava la merce poco prima sottratta a un supermercato, come dai medesimi confessato e come risultante dalle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza del sistema di sicurezza del punto vendita. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha invocato l'applicazione dello ius superveniens in relazione alla introduzione dell'art. 20 bis, cod. pen., il ricorso essendo stato presentato dopo l'entrata in vigore della novella che ha introdotto la norma invocata, il che, secondo la difesa, impedirebbe di avanzare la richiesta al giudice dell'esecuzione. Considerato in diritto 1. Il ricorso é inammissibile. 2. L'art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022 ha introdotto l'art. 20 bis del cod. pen. ("Pene sostitutive delle pene detentive brevi"), collocandolo nel Titolo II ("Delle pene"), al Capo I ("Delle specie di pene in generale"), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della novella è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2022. In base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato (art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022), «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall'art. 99 bis del d.lgs. 150/22, inserito dall'art. 6 del d. I. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla I. n. 199/2022. In tali ipotesi, dunque, sarà applicabile anche l'art. 545 bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall'art. 31, comma 1, d. Igs. n. 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». Lo stesso art. 95 cit. prevede, tuttavia, che «Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di 2 una. delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». 3. Tale essendo la cornice normativa di riferimento, nel caso di specie, la peculiarità è rappresentata dal fatto che la sentenza impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma che ha interessato anche il sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (30 dicembre 2022), cosicché si pone la questione di individuare il momento nel quale inizia la pendenza della fase successiva, essendo di tui:ta evidenza che parte ricorrente ha posto a fondamento dell'impugnazione l'assunto secondo il quale, nella specie, non sarebbe competente il giudice dell'esecuzione, dovendo la questione essere valutata da quello della cognizione, cosicché unico strumento attivabile sarebbe quello prescelto, cioè il ricorso per cassazione, successivo alla entrata in vigore della riforma. L'assunto è smentito dal testo normativo e dai principi generali già fissati dal diritto vivente in ordine al concetto di pendenza del giudizio e, pertanto, non può essere condiviso. La questione specifica, intanto, è già stata affrontata da questa Corte di legittimità, proprio con riferimento all'art. 95 in commento, operata la necessaria premessa in ordine alla natura delle sanzioni sostitutive, vere e proprie pene cioè, come tali soggette, in caso di successione di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, corna 3, cod. pen. (in motivazione, sez. 5, n. 37022 del 28/6/2023, n.m.). Si è spiegato, in particolare, che la situazione di pendenza, cui l'art. 95 citato ricollega la possibilità di adire il giudice dell'esecuzione, non può essere determinata dalla proposizione del ricorso, bensì dalla definizione della fase precedente che si ha, per l'appunto, con la pronuncia della sentenza di appello, operando un rinvio al diritto vivente in materia di normativa transitoria relativa al regime dì prescrizione applicabile (art. 10, comma 3, legge n. 251/2005, c.d. ex Cirielli), con specifico riferimento alla pendenza del giudizio d'appello (il riferimento è a Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810-01. In quella sede, infatti, era già stato chiarito - sia pur ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione - che la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. In particolare, le Sezioni unite hanno precisato che, difettando nel nostro sistema processual-penalistico una definizione del concetto di "pendenza", al fine di determinare quella del giudizio, non ne viene in rilievo la nozione generale e astratta, quanto piuttosto l'esatto significato che la locuzione normativa assume nel particolare contesto in cui è stata introdotta, considerando gli interessi perseguiti e le condizioni per le quali l'esclusione della retroattività si palesa compatibile con la legge fondamentale. In tale ottica, pertanto, il Supremo collegio, con riferimento al caso specificamente rimesso, ha ritenuto che la soluzione di ritenere pendente un procedimento (in 3 quel caso, in appello), nel momento in cui viene emesso il provvedimento che pone fine al grado precedente trovasse congrua spiegazione nella circostanza che tale evento determina l'impossibilità per il giudice di assumere ulteriori decisioni in merito all'accusa, nell'ambito del processo principale e che esso apre, comunque, la fase dell'impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano pendenti i termini per proporla (vedi, in motivazione, Sez. U, n. 47008/2009 cit.). 4. Tali principi vanno applicati al caso in esame. Si ritiene, infatti, in maniera ad essi coerente, che la pendenza del giudizio di cassazione coincida con il momento nel quale è stato definito il giudizio d'appello con la pronuncia del dispositivo, da quel momento pendendo la fase successiva, eventuale, del ricorso per cassazione. In tal senso milita, peraltro, anche il dlato testuale normativo, poiché l'art. 545 bis, cod. proc. pen. statuisce che «subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una dele pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». Nella specie, la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello prima del 30 dicembre 2022 ha determinato la conclusione della fase di merito e, dunque, la pendenza del giudizio di legittimità, posto che la motivazione era intesa solo a illustrare le ragioni della decisione assunta, non potendo il giudice fare applicazione del combinato disposto di cui ai citati artt. 20 bis, cod. pen. e 545 bis, cod. proc. pen., siccome non ancora vigenti. Con la conseguenza che, nel caso di dispositivo pronunciato ante riforma dal giudice d'appello, ancorché siano ancora pendenti i termini per il deposito della motivazione, deve ritenersi già pendente il giudizio davanti alla Corte di cassazione e trovare, dunque, applicazione il disposto di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 95 cit., anche nel caso di ricorso presentato dopo l'entrata in vigore della riforma. Pertanto, su istanza di parte, potrà essere attivato il procedimento previsto dall'art. 95 cit. dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (sez. 5, n. 37022 del 28/6/2023, cit., in motivazione). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). e
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IE Cap elio
svolta la relazione dal Consigliere IE CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 46858 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 26/10/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna di NC RA per furto semplice, con l'attenuante del danno di speciale tenuità (in Lucera il 30/5/2018), in concorso con RI RN (nei cui confronti ha invece dichiarato l'estinzione del reto per morte), i due essendo stati arrestati in flagranza, siccome sorpresi mentre lasciavano l'autovettura sulla quale Si trovava la merce poco prima sottratta a un supermercato, come dai medesimi confessato e come risultante dalle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza del sistema di sicurezza del punto vendita. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha invocato l'applicazione dello ius superveniens in relazione alla introduzione dell'art. 20 bis, cod. pen., il ricorso essendo stato presentato dopo l'entrata in vigore della novella che ha introdotto la norma invocata, il che, secondo la difesa, impedirebbe di avanzare la richiesta al giudice dell'esecuzione. Considerato in diritto 1. Il ricorso é inammissibile. 2. L'art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022 ha introdotto l'art. 20 bis del cod. pen. ("Pene sostitutive delle pene detentive brevi"), collocandolo nel Titolo II ("Delle pene"), al Capo I ("Delle specie di pene in generale"), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della novella è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2022. In base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato (art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022), «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall'art. 99 bis del d.lgs. 150/22, inserito dall'art. 6 del d. I. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla I. n. 199/2022. In tali ipotesi, dunque, sarà applicabile anche l'art. 545 bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall'art. 31, comma 1, d. Igs. n. 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». Lo stesso art. 95 cit. prevede, tuttavia, che «Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di 2 una. delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». 3. Tale essendo la cornice normativa di riferimento, nel caso di specie, la peculiarità è rappresentata dal fatto che la sentenza impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma che ha interessato anche il sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (30 dicembre 2022), cosicché si pone la questione di individuare il momento nel quale inizia la pendenza della fase successiva, essendo di tui:ta evidenza che parte ricorrente ha posto a fondamento dell'impugnazione l'assunto secondo il quale, nella specie, non sarebbe competente il giudice dell'esecuzione, dovendo la questione essere valutata da quello della cognizione, cosicché unico strumento attivabile sarebbe quello prescelto, cioè il ricorso per cassazione, successivo alla entrata in vigore della riforma. L'assunto è smentito dal testo normativo e dai principi generali già fissati dal diritto vivente in ordine al concetto di pendenza del giudizio e, pertanto, non può essere condiviso. La questione specifica, intanto, è già stata affrontata da questa Corte di legittimità, proprio con riferimento all'art. 95 in commento, operata la necessaria premessa in ordine alla natura delle sanzioni sostitutive, vere e proprie pene cioè, come tali soggette, in caso di successione di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, corna 3, cod. pen. (in motivazione, sez. 5, n. 37022 del 28/6/2023, n.m.). Si è spiegato, in particolare, che la situazione di pendenza, cui l'art. 95 citato ricollega la possibilità di adire il giudice dell'esecuzione, non può essere determinata dalla proposizione del ricorso, bensì dalla definizione della fase precedente che si ha, per l'appunto, con la pronuncia della sentenza di appello, operando un rinvio al diritto vivente in materia di normativa transitoria relativa al regime dì prescrizione applicabile (art. 10, comma 3, legge n. 251/2005, c.d. ex Cirielli), con specifico riferimento alla pendenza del giudizio d'appello (il riferimento è a Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810-01. In quella sede, infatti, era già stato chiarito - sia pur ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione - che la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. In particolare, le Sezioni unite hanno precisato che, difettando nel nostro sistema processual-penalistico una definizione del concetto di "pendenza", al fine di determinare quella del giudizio, non ne viene in rilievo la nozione generale e astratta, quanto piuttosto l'esatto significato che la locuzione normativa assume nel particolare contesto in cui è stata introdotta, considerando gli interessi perseguiti e le condizioni per le quali l'esclusione della retroattività si palesa compatibile con la legge fondamentale. In tale ottica, pertanto, il Supremo collegio, con riferimento al caso specificamente rimesso, ha ritenuto che la soluzione di ritenere pendente un procedimento (in 3 quel caso, in appello), nel momento in cui viene emesso il provvedimento che pone fine al grado precedente trovasse congrua spiegazione nella circostanza che tale evento determina l'impossibilità per il giudice di assumere ulteriori decisioni in merito all'accusa, nell'ambito del processo principale e che esso apre, comunque, la fase dell'impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano pendenti i termini per proporla (vedi, in motivazione, Sez. U, n. 47008/2009 cit.). 4. Tali principi vanno applicati al caso in esame. Si ritiene, infatti, in maniera ad essi coerente, che la pendenza del giudizio di cassazione coincida con il momento nel quale è stato definito il giudizio d'appello con la pronuncia del dispositivo, da quel momento pendendo la fase successiva, eventuale, del ricorso per cassazione. In tal senso milita, peraltro, anche il dlato testuale normativo, poiché l'art. 545 bis, cod. proc. pen. statuisce che «subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una dele pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». Nella specie, la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello prima del 30 dicembre 2022 ha determinato la conclusione della fase di merito e, dunque, la pendenza del giudizio di legittimità, posto che la motivazione era intesa solo a illustrare le ragioni della decisione assunta, non potendo il giudice fare applicazione del combinato disposto di cui ai citati artt. 20 bis, cod. pen. e 545 bis, cod. proc. pen., siccome non ancora vigenti. Con la conseguenza che, nel caso di dispositivo pronunciato ante riforma dal giudice d'appello, ancorché siano ancora pendenti i termini per il deposito della motivazione, deve ritenersi già pendente il giudizio davanti alla Corte di cassazione e trovare, dunque, applicazione il disposto di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 95 cit., anche nel caso di ricorso presentato dopo l'entrata in vigore della riforma. Pertanto, su istanza di parte, potrà essere attivato il procedimento previsto dall'art. 95 cit. dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (sez. 5, n. 37022 del 28/6/2023, cit., in motivazione). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). e
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IE Cap elio