Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2004, n. 13415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13415 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 207
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 043171/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON AN N. IL 30/03/1948;
avverso SENTENZA del 30/05/2003 PRIMA SEZ. CORTE CASSAZION di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Procuratore generale nella persona del Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
TO ON ha proposto, a norma dell'art. 625 bis c.p.p., un ricorso straordinario per errore di fatto, errore che sarebbe contenuto nella sentenza emessa nei suoi confronti il 30 maggio 2003 dalla prima sezione di questa Corte.
Il ricorrente espone che aveva proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Firenze con la quale era stata confermata la misura di custodia cautelare disposta dal Tribunale di Lucca nei suoi confronti;
che aveva dedotto la nullità della notificazione al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame in quanto era avvenuta a un indirizzo (via di Torrevecchia, n. 179) diverso da quello ove era il suo studio (via Vallebona, n. 10); che la Corte di Cassazione aveva ritenuto valida la notificazione rilevando che da una ricerca effettuata "dal collegio attraverso il sistema informatico in dotazione, collegato all'ordine forense" erano risultati tre domicili legali dell'avv. Egidio Lunari, tra i quali quello di via Torrevecchia, mentre non era risultato il domicilio di v. Vallebona;
che dai certificati rilasciati dal Consiglio dell'ordine di Roma risulta che lo studio dell'avv. Lunari è in via Vallebona.
Il ricorso è inammissibile perché la correzione è prevista dall'art. 625 bis comma 1 c.p.p. solo "a favore del condannato" e quindi "possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di Cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali" (Sez. un., 27 marzo 2002, Basile, in Cass. peti., 2002, p. 3474), come quella in questione, relativa all'applicazione di una misura cautelare.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2004