Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 gennaio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 gennaio 1996 |
Commentari • 12
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Intervista di V. Militello e R. Conti a Raffaello Magi, Vittorio Manes e Francesco Viganò Sommario: 1. La scelta del tema - 2. Le domande - 3. Le risposte - Le repliche. 1. La scelta del tema Giustizia insieme riannoda i fili degli approfondimenti dedicati, a partire dal novembre 2019, agli effetti prodotti nell'ordinamento interno dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Dopo avere toccato i temi cari all'avvocatura civile e penale, ai comunitaristi ed internazionalisti, ai civilisti e lavoristi, processualcivilisti e processualpenalisti, tributaristi ed amministrativisti passando per il ruolo dei giudici che hanno lavorato alla Corte EDU – di seguito i link ai dodici precedenti …
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Giurisprudenza • 244
- 1. Trib. Milano, sentenza 28/10/2024, n. 9352Provvedimento: N. R.G. 31103/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente e Relatore dott. Idamaria Chieffo Giudice dott. Vincenzo Carni' Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31103/2022 promossa da: (C.F. PL7811861679XX), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 PAULOVICS IVETT e dell'avv. FASANO PIERFRANCESCO CARMINE ( ) PIAZZA BOTTINI, 1 20133 MILANO, C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA BOTTINI, 1 20133 MILANO presso il difensore avv. …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2024, n. 3332Provvedimento: Sentenza Ruolo Generale n. 3348/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Fulvio Dacomo Presidente Dott. Antonio Mungo Consigliere Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3348/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 17-4-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente TRA (C.F. Parte_1 ) – EX P.IVA_1 Parte_2 …Leggi di più...
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- 3. Trib. Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 2604Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 7789/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità- Fondo ristori” VERTENTE TRA rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Diego Cremona -Ricorrenti- E Controparte_1 [...] , rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze -Convenuti- REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA -Convenuta contumace- pagina 1 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281-decies cpc …Leggi di più...
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- 4. Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 1786Provvedimento: R.G. 1995/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ragusa Sezione Civile Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 25/11/2025; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1995/2021 pendente tra: (già già Parte_1 Parte_2 Parte_2 , in persona del dirigente pro tempore, con sede legale in Milano, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. Loredana Basile ( ), con elezione di domicilio in Napoli, tr. pr. T. de C.F._1 Amicis n. 52, presso il di lei studio ATTRICE contro ), in persona …Leggi di più...
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- 5. TAR Torino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 209Provvedimento: Pubblicato il 06/02/2026 N. 00209/2026 REG.PROV.COLL. N. 01522/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2024, proposto da -ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Capirossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Bugalla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento “ - …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. La legge 8 agosto 1991, n. 264 , si applica anche alle attivita' di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempienti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell' articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
2. L'attivita' indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 , e' di esclusiva competenza delle autoscuole.
3. L'attivita' di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e' esercitata da imprese e societa', ai sensi della citata legge n. 264 del 1991 , nonche', limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attivita' si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991 .
4. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata (( direttamente dall'Automobile club d'Italia ovvero )) dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 e' soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991 . L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991 , su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purche' i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991 , nonche' dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'articolo 9 della citata legge n. 264 del 1991 . - Art. 2. 1. All' articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264 , la parola: "sentite" e' sostituita dalla seguente: "sentiti"; e dopo le parole: "associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale" sono inserite le seguenti: "e l'Automobile Club d'Italia".
2. All'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club".
3. All'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente".
4. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attivita' dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle societa' e delle imprese che esercitano l'attivita' di cui all'articolo 1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
Note all'art. 2:
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Automobile Club d'Italia definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. L'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneita' svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club".
- Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Le tariffe minime e massime per l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:
a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente;
d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente".
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 264/1991 e' il seguente:
"Art. 1 (Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Ai fini della presente legge, per attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato". - Art. 3. 1. All' articolo 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264 , le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
2. All' articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
3. Il comma 3 dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
" 3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all' articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 . Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila".
4. Il comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 264 del 1991 e' abrogato.
Note all'art. 3:
- Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6.".
- Il testo dell' art. 92 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada ), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 92 (Estratto dei documenti di circolazione o di guida). - 1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o societa' di consulenza ai sensi dell' art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 , sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di quindici giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o societa'. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all' art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 . Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila".
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida). - 1. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6".
- Per il testo dell' art. 3 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 5 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 5 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.