Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
In tema di patteggiamento, allorché nell'accordo tra le parti sia contenuto un errore materiale nella determinazione della pena concordata, non è consentito procedere, in sede di giudizio di legittimità, a rettificazione della sentenza "ex" art. 619, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto l'errore stesso, non essendo contenuto nella sentenza, incide solo sull'atto negoziale da questa recepito per la congruità delle sue conclusioni, e non per le valutazioni e i calcoli che ne stanno alla base. (Fattispecie, nella quale il ricorrente lamentava che, avendo egli raggiunto con il P.M. un accordo che prevedeva la pena-base di un anno di reclusione, con riduzione di un terzo per attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito, la pena era stata determinata in mesi cinque e giorni venti di reclusione, e non in mesi cinque e giorni dieci di reclusione).
Commentario • 1
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 19.6.1998
1. Dott. Bruno ROSSI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore N.3655
3. " Antonio MARCHESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio SANTACROCE Consigliere N.11572/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SPALVIERI Massimiliano, n. 23.8.1972 a Isola del Liri avverso la sentenza in data 14.10.1997 del Tribunale di Cassino Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M., con le quali chiede la rettifica dell'entità della pena applicata con la sentenza impugnata a mesi 5 e giorni 10 di reclusione.
O S S E R V A:
Con sentenza in data 14.10.1997 il Tribunale di Cassino applicava, su richiesta delle parti la pena di mesi 5 e giorni 20 di reclusione nei confronti di SPALVIERI Massimiliano, tratto a giudizio per inosservanza dell'obbligo di soggiorno impostogli con la sorveglianza speciale (art. 9, co. 2, L. 27.12.1956 m. 1423).
L'imputato ricorre per cassazione, denunciando erronea applicazione della legge penale, in quanto la pena concordata era stata computata dalle parti sulla base di un anno di reclusione, con riduzione di un terzo per attenuanti generiche e ancora di un terzo per il rito;
ne conseguiva che, operata la prima riduzione ad otto mesi, l'ulteriore diminuzione avrebbe esattamente portato a mesi 5 e giorni 10, e non mesi 5 e giorni 20.
Il modesto errore materiale denunciato con il ricorso è effettivamente contenuto nel calcolo esposto dalle parti. Esso riguarda peraltro la fase negoziale anteriore al controllo del giudice, cui compete Soltanto la verifica in ordine alla legalità e congruità della pena concordata, che è tenuto ad applicare in caso di positiva valutazione (cfr. Corte Cost.
2.7.1990 n. 313) senza alcuna facoltà di modificare "ex officio" l'accordo sottopostogli o di sindacarne motivi e contenuti, se non sotto il profilo della "volontarietà" del consenso prestato (art. 446, co. 5, C.P.P.). Nel caso di specie la pena proposta è stata ritenuta congrua con esauriente motivazione, non investita da censure;
essa rientra altresì nei limiti edittali, poiché la diminuzione prevista dall'art. 444, co. 1, C.P.P. può giungere "fino a un terzo", ma non deve necessariamente essere applicata nella sua massima estensione. Pertanto, in forza dell'intangibilità dell'accordo tra le parti, comunque raggiunto, nessun rilievo può muoversi alla decisione impugnata, e non è neppure consentito rettificare ex art. 619, co. 2, C.P.P. l'errore materiale, in quanto non contenuto nella sentenza, ma incidente sull'atto negoziale da questa recepito per la congruità delle sue conclusioni, e non per le valutazioni e i calcoli che ne stanno alla base.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato, con i congruenti provvedimenti ai sensi dell'art.616 co.1, c.p.p.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998