Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17696 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7 6 9 6 / 02 REPUBBLICA ITALIAN LA COR E SUPREM. DICASSAZIONELA Oggetto ESTINZIONE PROCESSO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13735/01 Dott. Rosario DE MUSIS -Consigliere Dott. Donato PLENTEDA 41664Cron. 411 Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rep. 4718 - Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 10/07/2002 Consigliere Dott. Renato RORDORF ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ND AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCAPRIORA 32, presso l'avvocato GIUSEPPE MURDOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA RENDA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
ND ND, ND ST, AD RI RI, ND AT, ND IA, ND LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIPRO 77, presso l'avvocato CRISTINA SPERANZA, rappresentati e 2002 difesi dall'avvocato FILIPPO TESTA, giusta procura а 1604 margine del controricorso;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 588/00 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata il 06/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. Mario udienza del 10/07/2002 dal Consigliere Rosario MORELLI;
udito per il resistente l'Avvocato Testa che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 2 maggio 1996, TO US, TO IO, DU RI AB, Ro- tondo IA, TO VI e TO RA, le ulti- me quattro quali eredi di TO NO, proponevano appello nei confronti di TO NN ed avverso il provvedimento del 18 marzo 1996, con il quale il Preto- re di Campobasso aveva dichiarato l'estinzione del giu- ° นdizio possesso già iscritto al n. 29/85 RG Pretura mandamentale di Riccia e successivamente al n.1099/89 RG Pretura circondariale di Campobasso, promosso con ricorso depositato il 25 ottobre 1985 da TO Iolan- da, TO NO e TO US nei confronti di Ro- tondo NN. A sostegno dell'appello le istanti esponevano che erroneamente il Pretore aveva ritenuto l'intervenuto decorso del termine annuale previsto dall'art. 307 c.p.c. per la riassunzione della causa cancellata dal ruolo per inattività delle parti, senza considerare che la morte del procuratore degli originari ricorrenti (Avv.to Testa), avvenuta prima del compimento del sud- detto termine, aveva interrotto il giudizio e che alla data della riassunzione non era ancora trascorso il termine semestrale per la prosecuzione del processo in- terrotto, la cui decorrenza doveva ricondursi non al momento della morte del procuratore bensì alla data della conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte dei ricorrenti. Conseguentemente, in accoglimento dell'appello, doveva essere rigetta l'eccezione di estinzione e la causa doveva essere rimessa al primo giudice. Con sentenza del 6 dicembre 2000, il Tribunale adi- respinta l'eccezione, di nullità dell'originario to ricorso possessorio, formulata dall'appellata - acco- glieva il gravame e, per l'effetto, esclusa l'estinzione del giudizio, rimetteva le parti innanzi al giudice di primo grado. Contro questa sentenza NN TO ricorre ora per cassazione. 3 Restano le intimate con controricorso. La ricorrente ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre (in parte) ripetitivi e, comunque, con- nessi motivi della impugnazione (che possono, perciò, congiuntamente esaminarsi), la ricorrente addebita in sostanza al Tribunale di non aver rilevato (come anche d'ufficio avrebbe dovuto) la pur eccepita nullità asso- luta, per difetto di "jus postulandi", del ricorso pos- sessorio contro di lei originariamente proposto innanzi al Pretore di Riccia, in cui le ricorrenti erano assi- stite dall'Avv. Leone, iscritto all'albo di altro di- stretto: nullità non sanata, perchè, a loro avviso, non sanabile dalla successiva costituzione dell'Avv.to Te- sta (poi deceduto). Ma la censura così formulata, non può trovare acco- glimento. E ciò in quanto essa involge una questione che non rilevando ai fini della estinzione del processo ma sul diverso piano della valida costituzione del rappor- to processuale nel giudizio di primo grado- non poteva essere (e correttamente dunque, non è stata) esaminata nella fase del gravame: ove veniva, ex art. 354, co. 2° c.p.c., in discussione la sola questione, appunto, del- la estinzione. 4 Per cui una volta accertato che questa era stata irritualmente disposta con l'appellata ordinanza preto- rile (avente efficacia di sentenza), il Tribunale era tenuto ai sensi del citato art. 354 a rimettere le par- ti innanzi al giudice del primo grado, non potendo co- noscere (come a torto si pretende) per saltum questio- ni, pur pregiudiziali, sulle quali quel giudice non si era comunque ancora pronunciato. Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese. In Roma il 10 luglio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Mario Rosario (Rosario De Musis) bell is CORTE SUFR A GA R E Prima Sezione Civile Depositato Cancelleria IL CANO ERE # 12 DIC, 2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 5