Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
Il diritto dell'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, a presenziare all'udienza dibattimentale, previsto dall'art.22 delle disposizioni di attuazione del vigente codice di rito, è diritto pienamente disponibile con la conseguenza che ove l'imputato, mediante la rituale notifica della citazione, sia stato messo in grado di esercitarlo spetta allo stesso imputato attivarsi tempestivamente per ottenere la necessaria autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari. Ne consegue che ove l'imputato non abbia avanzato richiesta per ottenere la predetta autorizzazione o non abbia comunque manifestato la volontà di comparire all'udienza, il mancato rilascio della detta autorizzazione o la mancata adozione di altro opportuno provvedimento non determina nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/1999, n. 10739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10739 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 9.6.1999
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giangiulio Ambrosini " N. 1143
3. Dott. Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo (rel.) " N. 46654/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO PP, nato a [...] S. GA (svizzera) il 26.12.1958,
avverso la sentenza 26.10.1998 della Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore avv. E.M. Valle non è comparso.
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Milano, con sentenza 26.10.1998, confermava quella del precedente 10 febbraio del Pretore di Rho, che aveva dichiarato PP TO colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p. (allontanamento dagli arresti domiciliari il giorno 22.10.96) e lo aveva condannato alla pena di mesi sei e giorni cinque di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando la violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 177 e 179 c.p.p.: omessa citazione per il dibattimento di primo grado e conseguente nullità della dichiarazione di contumacia e di tutti gli atti successivi;
non venne verificato il suo stato di persona ristretta a domicilio e non fu adottato alcun provvedimento per assicurare la sua partecipazione al giudizio.
All'odierna udienza pubblica, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Ed invero, al TO venne regolarmente notificato il decreto che disponeva il giudizio di primo grado e che fissava l'udienza dibattimentale del 10.2.1998: come si evince dagli atti, la notifica fu eseguita a mezzo del servizio postale e il relativo plico fu ricevuto personalmente dall'imputato in data 27.10.1997. Costui non comparve all'udienza e poiché l'assenza non risultò dovuta a legittimo impedimento, si procedette in sua contumacia. Correttamente la Corte di merito ha rilevato, al riguardo, che lo stato di detenzione domiciliare dell'imputato, al momento della celebrazione del dibattimento di primo grado, non era noto al Giudice, che - tra l'altro - non poteva desumerlo dal titolo del reato, visto il notevole lasso di tempo intercorso tra la consumazione dell'illecito e il giudizio, sicché nulla consentiva di potere ritenere attuale la detenzione domiciliare, con conseguente obbligo di adottare i provvedimento del caso, per assicurare la presenza del prevenuto a dibattimento.
Va, tra l'altro, osservato che l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo in cui l'imputato trovasi agli arresti domiciliari per presenziare all'udienza dibattimentale è prevista dall'art. 22 delle disposizioni di attuazione del vigente codice di rito: trattasi di provvedimento volto a rimuovere l'ostacolo, costituito dallo stato di detenzione in regime di arresti domiciliari, all'esercizio del diritto di comparire in udienza, che la legge riconosce all'imputato e in funzione del quale è previsto l'obbligo inderogabile della rituale citazione. Ne deriva che, trattandosi di diritto pienamente disponibile, una volta che, mediante la rituale notifica della citazione, l'imputato sia stato messo in grado di esercitarlo, spetta all'imputato stesso attivarsi tempestivamente per ottenere la necessaria autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari, non potendosi, invece, ritenere che sia l'autorità procedente a rilasciare, d'ufficio, in prevenzione, l'autorizzazione stessa. Pertanto, ove l'imputato non abbia avanzato richiesta d'essere autorizzato ad allontanarsi dal luogo in cui era agli arresti domiciliari o non abbia comunque manifestato volontà di comparire all'udienza, il mancato rilascio della detta autorizzazione o la mancata adozione di altro opportuno provvedimento non determina nullità (cfr. Cass. Sez. I 4.6.1996 n. 5606). Nella specie, non risulta che il TO si sia attivato in tal senso e, in verità, la circostanza non è stata neppure allegata dal predetto.
Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 1999