Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8046 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
A L N L O I E EPUBBLICA ITALIANA Z D A " 0 8 046/02 9 R 7 T 1 . IN NOME DE OPOLO ALIA S T 3 I R G A N E ' L R TE SUPR 7 L 6 Oggutto E A 9 D 1 D SEZÍONE PRIMA CIVILE - I 5 E - S 3 T N N E E .ri Magistrati: E ost .mi Sigg a dagli Ill S G S C L E G E " A L E L Dott. Angelo GRIECO - Presidente - R.G.N. 9061/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 22-156 CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Walter Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere Ud.22/01/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DU VI;
intimato avverso la sentenza n. 2/98 del TO di LAGONEGRO, depositata il 13/03/98; udíta la relazione della causa svolta nella pubblica2002 164 udienza del 22/01/2002 dal Consigliere Dott. Bruno -1- SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine per il l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 22-5-1997 Adduci IN proponeva opposizione, ai sensi della 1. n. 689/81, innanzi al TO di Lagonegro avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti a seguito del mancato pagamento di quanto comminatogli a titolo di sanzione amministrativa dal Prefetto di Potenza per violazione dell'art. 103 C.d.S.. Adduceva l'opponente che il verbale di contestazione gli era stato notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dal vecchio codice della strada all'epoca in vigore e che, comunque non gli era mai stata notificata l'ordinanza-ingiunzione del Pre- fetto nonostante l'opposizione a suddetto verbale. L'adito TO, non costituitisi gli intimati Prefetto di Potenza e la SEM s.p.a., quale ente addetto alla riscossione dei tributi, con la sentenza in esame, accoglieva l'opposizione e annullava la cartella esattoriale in questione. Affermava, in particolare, il giudicante che nel caso in esame l'Adduci non aveva ricevuto la notifica della contravvenzione nel termine previsto dal vecchio codice della stra- da, “con conseguente estinzione della obbligazione pecuniaria dovuta”. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, la Prefettura di Potenza;
non ha svolto attività difensi- va l'intimato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 141 del T.U. n. 393 del 1959 (vecchio codice della strada, come modificato dall'art. 22 della 1. n. 122/89). Si sostiene, in proposito, che er- roneamente il TO ha ritenuto fuori termine la notifica del verbale di accertamento in questione in quanto la suddetta norma, applicabile al caso di specie ha previsto il più lungo termine di cento- cinquanta giorni, e non di novanta, per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni am- ministrative. Il ricorso è fondato. Censurabile, infatti, è l'impugnata decisione laddove erroneamente ritiene decorso nel caso in esa- $4 me il termine per la notifica del verbale, computandolo in novanta giorni, anziché centocinquanta, per la notifica del verbale di contravvenzione dalla data dell'avvenuto accertamento. RQ 9051/99, Alla fattispecie in questione, essendo stata la violazione in oggetto posta in essere dall'Adduci in data 29-7-1992 ed essendo avvenuta la conseguente notifica del verbale di contestazione, come in- contestato, in data 24-11-1992, è applicabile la norma di cui all'art. 22 della 1. n. 122/89, che, modi- ficando il 1° comma dell'art. 141 del T.U. n. 393/59, testualmente prevede che “qualora la violazio- ne non possa essere immediatamente contestata debbano essere contestati gli estremi entro cento- cinquanta giorni dall'accertamento al trasgressore”. Ne deriva che, in base alle date soprariportate, la notifica del verbale in questione è avvenuta entro il detto termine di centocinquanta giorni. Pertanto, sussistendo nel caso in questione i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c. in ordine alla decisione della causa nel merito “qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”, si dispone la cassazione senza rinvio della decisione impugnata. Si condanna, infine, l'intimato al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispo- sitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata decisione e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione, con condanna dell'intimato al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 503 73 di cui € 500,00 per onorario. In Roma, il 22-1-2002 GR मीजी I Presid L'estensore ente hele CANCELLERIA GIU. 2002 IN IL CANCELLIERE 24 DEPOSITATA AR Di NU Пате о дито D IL CANCELLIERE Oggi, AR Di NU обного буб