Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7471 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOM 07471 /03 REPUBBLICA ITA IA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 16111/00 Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO 17279/00 165ол - Consigliere Dott. Pietro CUOCO - Cron. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO Ud.17/10/02 - ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA LF EL, elettivamente VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO GRATTAROLA, GIUSEPPE PRENCIPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ENTE POSTE ITALIANE SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 17279/00 proposto da: ITALIANE SPA, in persona del legale 2002 POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 4072 -1- in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LF EL;
- intimata avverso la sentenza n. 142/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 02/05/00 w R.G.N. 206/2000; w udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato GRATTAROLA;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo NG DE, dipendente delle Poste Italiane s.p.a, addetta alla consegna della posta presso l'ufficio postale di SE , dopo aver ricevuto una contestazione di addebito disciplinare per aver omesso di consegnare 24 plichi postali e per avere apposto numerose firme false nel registro di consegna delle raccomandate, fu rinviata a giudizio per tali fatti e patteggiò la pena di sei mesi di reclusione. La DE, licenziata con preavviso a seguito della sentenza penale, impugnò il licenziamento dinanzi al Pretore di Alessandria. L'impugnativa fu accolta ma la sentenza, appellata dalla s.p.a Poste Italiane è stata interamente riformata dalla Corte d'appello di Torino che ha rigettato la domande domanda della lavoratrice, respingendo anche la dell'appellante di condanna della DE alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado. Nella motivazione il giudice d'appello ha premesso che il Pretore aveva considerato la sanzione del licenziamento sproporzionata alla gravità degli addebiti, in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari, della crisi depressiva della lavoratrice per gravi lutti familiari, del fatto che i plichi non consegnati erano 23 stampe ed una bolletta prepagata e non erano stati soppressi e che, quanto alle firme apposte falsamente, si trattava in generale di episodi da inquadrare nelle abitudini di un piccolo paese quale quello in cui lavorava la IN, mentre solo in un caso, nel quale ad ogni modo la lavoratrice aveva risarcito il danno, il plico non era stato ricevuto dal destinatario. La Corte ha ritenuto invece di dovere dissentire dalla decisione del primo giudice osservando che: la mancata consegna di 24 plichi costituiva inadempimento dell'obbligazione principale dell'addetto al servizio, cui non era rimesso di sindacare cosa dovesse e cosa non dovesse esser consegnato;
la falsa apposizione delle firme costitutiva fatto ancor più grave anche per la sua rilevanza penale, che aveva condotto alla pena patteggiata di sei mesi di reclusione;
la reiterazione degli episodi dimostrava che la DE non aveva esitato ad apporre firme false anche nel caso in cui il destinatario era assente, prassi che non sempre andava a buon fine, tanto che in un caso un pacco era sparito;
tale condotta, già qualificata dal Pretore come di "estrema leggerezza" dimostrava da parte di un addetto alla Posta non alle prime armi scarsa consapevolezza dei propri doveri ed integrava un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali idoneo a ledere la fiducia che le Poste dovevano poter riporre nel dipendente La domanda di restituzione proposta dalle Poste italiane non poteva esser presa in esame per difetto di prova sia del pagamento sia dell'ammontare. Per la cassazione di questa sentenza NG IN ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. La società Poste Italiane resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un unico motivo. Motivi della decisione Preliminarmente occorre riunire i due ricorsi, ex art. 335 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso, denunziando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, la DE si duole che il Tribunale abbia valutato solo oggettivamente la gravità della violazione contestatale, e che, nel ritenere la mancata consegna delle stampe e, ancor più, l'esecuzione di firme per conto di alcuni destinatari grave inadempienza ai doveri del postino tale da giustificarne il licenziamento, non abbia però preso in alcuna considerazione, diversamente da quel che aveva fatto il primo giudice, le circostanze soggettive che stavano alla base di tali infrazioni, riconducibili alla profonda crisi depressiva della DE, colpita da gravi vicende familiari, quali la perdita del fratello in giovanè età, la scomparsa ravvicinata di entrambe i genitori e 2 l'abbandono da parte del marito. La considerazione di tali eventi, pacifici e provati, avrebbe consentito alla Corte d'Appello di valutare anche l'intensità del dolo con cui l'infrazione era stata commessa. Nel valutare la gravità dell'infrazione, la Corte aveva poi tralasciato di considerare che la lavoratrice, non aveva soppresso la corrispondenza non recapitata, così mostrando di avere intenzione di consegnarla, benché in ritardo, che si trattava della corrispondenza di carattere meno urgente, e che, infine, le sigle di alcuni utenti erano state apposte dalla DE solo allorché essa ne era stata richiesta o vi era stata autorizzata. In sostanza la Corte d'Appello aveva compiuto una mera valutazione in astratto dell'infrazione ignorandone l'aspetto soggettivo e conseguentemente l'intensità della volizione e concentrandosi soltanto sull'aspetto oggettivo dell'illecito. Il motivo è infondato. Giova ricordare anzitutto che questa Corte è costante nel ritenere che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorra valutare sia la gravita' dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensita' dell'elemento intenzionale, che la proporzionalita' fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva. Altrettanto fermo è, poi, che la valutazione della gravita' dell'infrazione e della sua idoneita' ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimita', se congruamente motivato( fra le molte, per tutte, Cass. 24 giugno 2000, n. 8631; .4 marzo 1996, n. 1667). Occorre anche aggiungere che la necessaria valutazione, da parte del giudice di 3 merito adito per la dichiarazione di illegittimita' di un licenziamento disciplinare, della proporzionalita' della sanzione rispetto alla gravita' della mancanza del lavoratore va condotta non gia' in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalita' del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo ma anche in quello soggettivo e intenzionale, nonche' di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. - richiamato dall'art. 1 della legge 604 del 1966 - alla fattispecie concreta (Cass. 2 febbraio 2000, n. 1144). Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata avrebbe violato i principi appena ricordati e prospetta, specificamente, l'omessa considerazione da parte del giudice di merito di ogni profilo soggettivo della condotta addebitata alla lavoratrice Tale affermazione non può esser condivisa Il giudice di merito ha, in particolare, messo in rilievo, per il profilo in esame, la reiterazione della falsificazione delle firme ed il fatto che questa fosse avvenuta sia in presenza di destinatario non in grado di firmare che in assenza di questi, ed ha considerato, ponendo in evidenza il fatto che già il primo giudice aveva qualificato tale comportamento in termini di "estrema leggerezza", le modalità della condotta quali fatti dimostrativi della scarsa consapevolezza dei propri doveri da parte della lavoratrice. Con tale, pur sintetica valutazione. il giudice di merito ha mostrato di avere tenuto conto della dimensione soggettiva dei fatti addebitato, esaminando proprio l'attitudine psicologica con le quali la DE ebbe a porli in essere, sicchè il vizio motivazionale addebitato alla sentenza non sussiste. Il ricorso principale è dunque rigettato. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunziando falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c. e insufficiente motivazione su un punto decisivo, la s.p.a. 4 Poste Italiane si dolgono del fatto che la Corte torinese abbia rigettato per difetto di prova del pagamento e dell'ammontare la domanda di restituzione di ร 你 quanto pagato alla lavoratrice per effetto della sentenza di reintegrazione, mentre, trattandosi di domanda generica, avrebbe dovuto accoglierla, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione. Il motivo è infondato dal momento che la Corte ha ritenuto non provato non solo l'ammontare della somma pagata ma lo stesso pagamento, così escludendo in radice il fatto generatore del diritto alla restituzione. Quanto alle spese del giudizio ne appare opportuna la compensazione.
PQM
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2002. Il cons. est. Presidente, Filippo Curcuruto Stefano Ciciretti Affleſ IL CANCELLIhasell Depositate in Cancelleria 14 MOG. 2003 oggi, IL CANCELLIER 5