Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 12 D.L. n. 143 del 1991 il possesso di una carta di credito denunciata come smarrita se al momento dell'accertamento della detenzione la stessa risulti scaduta e non sia stato accertato il possesso della medesima prima della data di scadenza della validità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in considerazione del fatto che il documento, totalmente privo delle sue originarie caratteristiche di strumento finanziario, non poteva più assolvere alcuna funzione di "credito" ovvero di "prelievo di contante" nel circuito elettronico o commerciale, né era idonea ad alcun uso per la sua palese irricevibilità ed inefficacia).
Commentario • 1
- 1. Smarrimento carta di credito: Cassazione e ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 37758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37758 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 11/10/2005
Dott. BENABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1071
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina A. - Consigliere - N. 9300/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS RU;
avverso la sentenza in data 14.12.2004 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato Avv. M. Monaco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LE NO impugna la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 12 d.l.
3.5.1991 n. 143 (convertito con legge 5.7.1991 n. 197) perché, al fine di profitto, possedeva la carta di credito Visa Bank Americard con validità 2/96 - 1/98, proveniente dal delitto di cui all'art. 647 c.p.; fatto accertato il 12/5/1998. Con il ricorso l'imputato denuncia violazione di legge;
rileva come, al più, il fatto si sarebbe dovuto inquadrare nell'ambito del reato di appropriazione di cosa smarrita (per il quale manca la querela), atteso che per il perfezionamento della fattispecie per la quale è intervenuta condanna mancano sia lo scopo di lucro sia il reato presupposto commesso da terzi, dovendosi a lui stesso riferire l'appropriazione;
osserva altresì come la carta di credito fosse comunque già scaduta, dunque del tutto inutilizzabile, e non risulti una sua detenzione anteriore alla scadenza;
si duole infine del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Il ricorso è fondato.
Si addebita all'imputato la condotta descritta nell'art. 12 d.l. n. 143 del 1991, sub specie di possesso (non di acquisto o ricezione, il che avrebbe condotto alla qualificazione del fatto come ricettazione:
sez. un. 28.3.2001, Tiezzi) di una carta di credito di provenienza illecita in quanto denunciata come smarrita il 20.4.1996. Risulta che il documento de quo sia stato rinvenuto nella disponibilità dell'imputato in data 12.5.1998, ne' le sentenze di merito, pur non prestando fede alle dichiarazioni a discolpa secondo cui esso venne ritrovato casualmente poche ore prima del sequestro, hanno individuato un momento anteriore certo in cui ha avuto inizio la condotta contesta.
Risulta, altresì, che la carta in questione portava impressi chiaramente su di essa (e conseguentemente nella banda magnetica) i segni della sua validità, limitata al periodo 2/96 - 1/98: al momento dell'accertamento del fatto ascritto all'imputato era pertanto scaduta da mesi ed, in quanto tale, non poteva più assolvere in radice alcuna funzione di "credito", di "pagamento" ovvero di "prelievo di contante" nel circuito commerciale o in quello elettronico, ne' era idonea ad alcun uso per la sua palese irricevibilità ed inefficacia.
L'oggetto in questione, dunque, all'epoca del suo rinvenimento era totalmente privo delle sue originarie caratteristiche di strumento finanziario, con la conseguente assenza del presupposto fattuale del reato contestato nonché del pericolo - fondante l'ipotesi incriminatrice - insito nel possesso illecito di siffatti mezzi, siano essi genuini o falsificati ma comunque idonei all'uso. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2005