Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/2003, n. 14951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14951 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
1-495 1/03 ▾ REPUBBLICA ITALI IN NOME D. POPO LA CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE COMPENSO PRESTAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROFESSIONALI - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 21475/00 - Cron.30173. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 3964 Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - -Consigliere- Dott. Ettore BUCCIANTE Ud.05/06/03 - Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAGNARA TARTAGLIA 5, presso lo studio dell'avvocato NICCOLO' GIANCARLO MODONESI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI APPIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore FA IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POFI 6, difeso dall'avvocato SERGIO MARINI, giusta delega in atti;
2003 - controricorrente 936 avverso la sentenza n. 323/99 della Corte d'Appello di -1- 5 ANCONA, depositata il 29/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 3/4/1986 l'ing. AR SO conveniva in giu- dizio il comune di Appignano esponendo: che con delibera 18/12/1975 l'ente convenuto lo aveva incaricato di redigere un progetto di massima ed un preventivo di esercizio di impianto di distribuzione di gas metano;
che la delibera prevedeva il solo rimborso delle spese e subordinava il pagamento dell'onorario alla realizzazione dell'impianto il cui progetto esecutivo gli sa- rebbe stato nel caso affidato;
che il comune, con raccomandata 4/1/1983, gli aveva comunicato l'intenzione di affidare la realizzazione dell'opera ad un'impresa specializzata e, successivamente, si era rifiutato di corrisponder- gli l'onorario. Il AR chiedeva quindi la condanna del comune di Appi- gnano al pagamento di £ 6.590.868 a titolo di onorari e di £ 10.000.000 a titolo di mancato guadagno. Con sentenza 19/1/1996 l'adito tribunale di Macerata accoglieva la do- manda limitatamente alla somma pretesa per onorari ritenendo che il rego- lamento negoziale contenuto nella delibera 18/12/1975 dovesse essere inter- pretato nel senso dell'operatività della condizione per il solo fatto della rea- lizzazione dell'impianto di metanizzazione e che del tutto estraneo ad esso regolamento era l'evenienza che l'opera fosse eseguita non direttamente dal comune ma da un'impresa concessionaria e non sulla base del redatto pro- getto di massima. Avverso la detta sentenza il comune proponeva appello al quale resisteva il AR. Con sentenza 29/7/1999 la corte di appello di Ancona, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda proposta dal AR. Os- 3 servava la corte di merito: che le espressioni, contenute nella delibera di conferimento dell'incarico, qualificanti per l'interpretazione della clausola in questione, erano le seguenti: gli onorari "gli saranno corrisposti se ed in quanto questo Comune realizzerà comunque l'impianto"; "impegnarsi ad af- fidare allo stesso studio tecnico l'incarico della redazione del progetto ese- cutivo, qualora l'impianto venga sotto qualsiasi forma realizzato"; "ove il Comune per qualsiasi motivo non potesse realizzare l'impianto, nessun compenso gli sarà corrisposto"; che difettava di logicità il rilievo interpreta- tivo operato dal primo giudice il quale aveva ravvisato l'utilità in capo al comune in ogni caso e comunque nell'acquisizione attraverso l'opera dell'ing. AR di "tutti gli elementi economici e tecnici per una più sicura ed obiettiva valutazione del problema" secondo quanto dichiarato nel conte- sto della delibera;
che una siffatta limitata utilità non poteva ritenersi essere stata considerata dalle parti in sede di formulazione della clausola condizio- nale, perché essa sarebbe stata conseguita anche in ipotesi di mancata realiz- zazione dell'impianto; che l'utilità posta a base dell'assunzione eventuale di una obbligazione pecuniaria andava ravvisata nella concreta utilizzazione, in fase di scelta realizzativa e di esecuzione dell'impianto, dell'opera prestata dal AR;
che a tanto portava, secondo il principio di cui all'articolo 1363 c.c., il raffronto della clausola in esame con l'altra secondo la quale il comune si impegnava ad affidare l'incarico di redazione del progetto esecu- tivo qualora l'impianto venisse realizzato;
che non era ragionevole affidare un progetto esecutivo allo stesso professionista il cui progetto di massima era stato rifiutato per la scelta di una diversa impostazione tecnica;
che le parti avevano inteso l'evento realizzazione dell'impianto come realizzazione 4 ed esecuzione dello stesso progetto di massima;
che tale soluzione interpre- tativa era conforme, sotto il profilo della convenienza ex articolo 1369 c.c., alla natura ed all'oggetto del contratto;
che l'incarico conferito aveva per il comune una funzione cognitiva ed esplorativa propria dei c.d. studi di fatti- bilità non destinati all'immediata attuazione e non comportanti impegni di ulteriore committenza, ossia una sorta di riserva di gradimento di una parte contrattuale a cui corrispondeva in capo al professionista, quale interesse pregnante ed aleatorio, la speranza del ben più remunerato incarico esecuti- vo come contropartita della gratuità della prestazione. La cassazione della sentenza della corte di appello di Ancona è stata chiesta da AR SO con ricorso affidato a due motivi. Il comune di Appignano ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il AR denuncia vizi di motivazione sostenendo che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, il progetto redatto da esso ricorrente non è stato mai rifiutato dal comune. Secondo il AR la corte di appello non ha considerato che, come risulta- va dalla delibera di incarico, il comune aveva affidato ad esso ricorrente il compito di predisporre uno studio preliminare ( un progetto di massima ) prima di dar luogo ad un progetto esecutivo "per soddisfare le legittime aspettative della popolazione e dei numerosi operatori economici". La corte di merito è inoltre incorsa in contraddizione laddove ha assunto come sem- plice studio di fattibilità quello che era invece un progetto di massima. Il motivo è infondato atteso che la corte di merito, nell'affermare che il progetto di massima elaborato dal ricorrente era stato rifiutato "per la scelta di una diversa impostazione tecnico-realizzativa", ha in sostanza inteso por- re in evidenza la circostanza pacifica della mancata utilizzazione degli ela- borati progettuali del AR avendo il comune preferito affidare in con- cessione la realizzazione dell'opera ad un'impresa specializzata. Operando in tal modo l'ente pubblico territoriale ha in concreto dimostrato di non vo- lersi avvalere del progetto di massima predisposto dal AR ritenendo più conveniente ( a prescindere dalla validità o meno di detto progetto e non es- sendo contrattualmente vincolato a riconoscere validità ed a compensare l'opera professionale commissionata ) porre termine al rapporto instaurato con il ricorrente ed affidare ad un soggetto estraneo al comune ogni potere e tutte le attività organizzative, tecniche ed amministrative finalizzate alla realizzazione dell'opera pubblica, ivi compresa la elaborazione di un nuovo progetto di massima in virtù di incarico conferito a professionista libera- mente scelto dall'impresa specializzata concessionaria. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applica- zione dell'articolo 1355 c.c. deducendo che il combinato disposto dei nume- ri 3 e 4 della delibera di incarico si traduceva in un preciso impegno del co- mune a riconoscere ad esso AR gli onorari anche della progettazione esecutiva in compensazione del mancato riconoscimento degli onorari della progettazione di massima per la quale si riconoscevano solo le spese vive. L'interpretazione distorta di tali previsioni di conferimento di incarico si è tradotta nella trasformazione di esse in una clausola meramente potestativa arbitrariamente introdotta dalla corte di appello. Anche questo secondo motivo, al pari del primo, non è meritevole di ac- coglimento risolvendosi essenzialmente nella pretesa di contrastare 196 l'interpretazione data dalla corte di appello alla delibera comunale di confe- rimento dell'incarico all'ing. AR. Trattasi di attività riservata al giudice del merito posto che, come più - volte affermato da questa Corte, gli atti amministrativi e le deliberazioni de- gli enti pubblici vanno interpretati secondo i criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. ed il relativo compito è assegnato al giudice del merito: tale valutazione costituisce apprezzamento di fatto ed è quindi in- sindacabile in sede di legittimità purché - come appunto nella specie - sor- retto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (ad esempio viola- zione dei canoni interpretativi ). Nel caso in esame il giudice di secondo grado ha proceduto all'interpretazione della delibera in questione e, in particolare, alla valuta- zione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate ed è per- venuto alla conclusione - tenendo conto, come sopra rilevato, dei criteri in- terpretativi di cui agli articoli 1363 e 1369 c.c. e della natura dell'oggetto del contratto che il comune aveva assunto un'obbligazione pecuniaria solo nel caso di concreta utilizzazione dell'opera professionale svolta dal Bagna- ra. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è - ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del contenuto della detta delibera è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di erme- neutica e sorretto da motivazione, adeguata ed immune dai vizi denunciati. Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la "ratio decidendi" adottata. A fronte 7 : delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuta la corte di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dal ricor- rente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente in queste sede, al convincimento stesso e, cioè, all'interpretazione in modo difforme da quello auspicato: il ricorrente con- trappone all'interpretazione ritenuta dal giudice di secondo grado la propria interpretazione il che è inammissibile in questa sede. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Il contrasto tra le pronunzie rese nei giudizi di merito giustifica la com- pensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 5 giugno 2003 Il consigliere estensore Il presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 OTT. 2003 IL CANCELLIERE AR Di Nuzzo Manie DiWen IL CANCELLIERE Oggi, AR Di UZ 8