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16 ottobre 2010
16 ottobre 2010
Art. 16. Esecuzione conseguente al riconoscimento 1. Quando e' pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena e' eseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresi' le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La pena espiata nello Stato di emissione e' computata ai fini dell'esecuzione.
2. All'esecuzione provvede d'ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte e' equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
3. Se la persona condannata non si trova nel territorio dello Stato, il Ministero della giustizia, anche tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, si accorda con l'autorita' dello Stato di emissione per il trasferimento.
4. Prima del trasferimento, il Ministero della giustizia informa lo Stato di emissione che ne abbia fatto richiesta delle disposizioni applicabili alla persona condannata in materia di liberazione anticipata, liberazione condizionale e indulto.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'esecuzione della sentenza con cui e' applicata una misura di sicurezza.
2. All'esecuzione provvede d'ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte e' equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
3. Se la persona condannata non si trova nel territorio dello Stato, il Ministero della giustizia, anche tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, si accorda con l'autorita' dello Stato di emissione per il trasferimento.
4. Prima del trasferimento, il Ministero della giustizia informa lo Stato di emissione che ne abbia fatto richiesta delle disposizioni applicabili alla persona condannata in materia di liberazione anticipata, liberazione condizionale e indulto.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'esecuzione della sentenza con cui e' applicata una misura di sicurezza.
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- 1. Art. 738 - Esecuzione conseguente al riconoscimentohttps://www.filodiritto.com/ · 1
Rassegna giurisprudenziale Esecuzione conseguente al riconoscimento (art. 738) Il beneficio della liberazione anticipata può essere applicato anche con riferimento al periodo di detenzione espiato in uno Stato estero dell'UE quando l'espiazione venga poi completata nello Stato italiano (Sez. 1, 21373/2013). L'art. 54 Ord. pen. non distingue se la detenzione da considerare sia quella inflitta da un giudice italiano ovvero da un giudice straniero e non formula eccezioni di principio per l'ipotesi in cui la stessa sia stata in parte espiata in struttura carceraria estera; opera il principio della fungibilità delle detenzioni espiate in Stati diversi, fissato normativamente dall'art. 738, …
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Giurisprudenza • 27
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