Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
Le sanzioni previste dall'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 sono applicabili anche alle condotte illecite consistenti nell'esecuzione senza autorizzazione di interventi sui beni tutelati in violazione dell' art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, in quanto nel riferimento alla violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, contenuto nella suddetta norma incriminatrice è compreso l'art. 1, il quale richiede l'autorizzazione prevista dall'art. 7 per qualsiasi opera realizzata in zona sottoposta a ogni specie di vincolo paesaggistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 11352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11352 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 22/6/1999
Dr. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
Dr. Guido DE MAIO Consigliere N. 2337
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 47685/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LI TA, nata il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, 29 maggio 1998 n. 3344, con la quale è stata confermata la sentenza del Pretore di Latina-Fondi 12 febbraio 1997 n. 79, da lei appellata, che l'aveva dichiarata colpevole del reato p. e p. dall'art. 1 sexies L. 1985 n. 431, accertato in Sperlonga, il 3 ottobre 1993, e condannata, con le attenuanti generiche, alla pena, sospesa, di giorni venti di arresto e L. 20 milioni di ammenda, con ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza sopra citata, con la quale è stata dichiarata colpevole del reato contestato per aver abusivamente costruito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un manufatto in misura, adiacente ad altro preesistente, delle dimensioni di m.8x2, 20xh2,80, TA propone ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 606 lett. c) in riferimento alla lett. e) c.p.p. perché lo stesso verbalizzante, sulla cui testimonianza è stata fondata la decisione, ha riferito che nella zona in cui sorge il manufatto non esiste il vincolo della L. 1985 n. 431, ma solo il vincolo paesaggistico;
pertanto l'imputata non avrebbe potuto essere condannata per la contravvenzione prevista dall'art. 1 sexies L. 1985 n. 431, l'unica che le era stata contestata;
2. Violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. perché la motivazione della sentenza di condanna è apparente e non offre adeguata motivazione sui punti salienti del processo e, in particolare, sulle richieste-gradate e subordinate;
3. Violazione dell'art. 606 lett. c) in riferimento alla lett. e) c.p.p. per l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, che si fonda esclusivamente sulla deposizione del verbalizzante (motivo aggiunto).
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. Il primo motivo è, infatti, manifestamente infondato: l'art. 1 D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito nella L. 8 agosto 1985 n. 431, ha operato estendendo formalmente ai territori e alle aree in esso indicate con riferimento all'art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 il vincolo paesaggistico previsto dalla L. 1939 n. 1497, così coordinando in un sistema unitario, benché oggettivamente articolato, i vincoli specifici posti originariamente dalla L. 1939 n. 1497 con quelli di zona da esso introdotti. Di qui la conseguenza che le sanzioni previste dall'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985, n.431 sono applicabili anche alle condotte illecite consistenti nell'esecuzione senza autorizzazione di interventi sui beni tutelati in violazione dell'art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Cass., Sez. III, 27 settembre 1995 n. 9879, ric. D'Emilio; Id., 23 giugno 1994 n. 7271, ric. Esposito), in quanto nel riferimento alla violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, contenuto nella norma incriminatrice suddetta, è compreso l'art. 1, il quale richiede l'autorizzazione prevista dall'art. 7 L. 1939 n. 1497 per qualsiasi opera realizzata in zona sottoposta a ogni specie di vincolo paesaggistico (Cass., Sez. III, 16 febbraio 1999 n., ric.Manganello;
Sez. III, 8 aprile 1997 n. 4392, ric.Naldoni e altro;
Sez. III, 12 maggio 1994 n. 5627, ric. Nobiletti;
Id., 5 aprile 1994 n. 3957, ric. Lambri;
Id. 13 aprile 1993 n. 571, ric. Cavicchioli). L'orientamento giurisprudenziale tracciato trova conferma nella sentenza C.Cost. 1986 n. 151, interpretativa di rigetto, la quale, nel definire la diversa portata della nuova disciplina rispetto a quella precedente, non riscontra alcuna contrapposizione fra loro, ma, al contrario, mette in rilievo che la nuova normativa introduce una tutela del paesaggio improntata a legalità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale. La soluzione qui accolta comporta che il richiamo alla L. 1939 n. 1947, contenuto nell'ultimo comma dell'art. 48 L. 5 agosto 1978 n.457 e nell'art. 7 c. 2, in forza dell'estensione del vincolo ambientale previsto dalla prima legge alle ipotesi contemplate dall'art. 1 D.L. 27 giugno 1985 n. 312, conv. nella L. 8 agosto 1985 n. 431, riguarda ogni genere di vincolo ambientale, cioè sia quelli specifici previsti dalla disciplina originaria, sia quelli di zona, introdotti con la più recente normativa (Cass., Sez. III, 16 febbraio 1999 n., ric.Manganello cit.) D'altronde, l'imputata stessa ha chiesto l'autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, senza ricorrere contro il mancato rilascio.
Gli altri motivi contengono solo critiche alla motivazione della sentenza nel suo complesso e non consentono di individuare censure specifiche in fatto e in diritto alla decisione di merito, per cui sono quindi inammissibili ai sensi degli artt. 581 lett. c) e 591 lett. c) c.p.p..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 1999