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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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- 1. TFR coniuge divorzio fondo pensione: quando spettahttps://www.avvocati-divorzisti.it/it/blog
TFR coniuge divorzio fondo pensione: cosa cambia nel 2026 La nuova ordinanza della Cassazione n. 14454/2026 interviene su una questione molto discussa nei giudizi di divorzio: il diritto dell'ex coniuge a ottenere una quota del TFR quando questo sia stato destinato a un fondo pensione complementare. L'art. 12-bis della legge n. 898/1970 riconosce al coniuge titolare dell'assegno divorzile il diritto a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro ex coniuge, limitatamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Negli anni, però, il sistema previdenziale è cambiato: molti lavoratori non ricevono più integralmente il TFR in azienda perché …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 14454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14454 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IS IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/08/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente al difetto di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata e il rigetto dei restanti motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO . Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Catania, investito di richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 11 luglio 2025, nei confronti di IL IS, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 695 del 1967, 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. contestati nell'imputazione provvisoria. All’imputato -– in esito a perquisizione dell’appartamento acquistato da pochi mesi da LA BA, sua convivente more uxorio, e nel quale erano in corso lavori di Penale Sent. Sez. 1 Num. 14454 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/01/2026 ristrutturazione – erano rinvenute due pistole aventi matricola abrasa (una delle quali con il relativo serbatoio), un fucile risultato provento di furto, numerose munizioni e gr. 34 di sostanza stupefacente del tipo crack, contenuto in una borsa unitamente a un bilancino di precisione. 2. Il Tribunale ha preliminarmente dato atto che l'istanza di riesame era stata limitata alle sole esigenze cautelari poiché la difesa dell’indagato, senza contestare i gravi indizi di colpevolezza, aveva lamentato l'assenza delle esigenze cautelari, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ovvero, in via subordinata, la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Dopo avere, dunque, brevemente riassunto gli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale ha reputato sussistente quella del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede, evidenziando: i) sulla base del quantitativo di stupefacente, del numero delle armi e delle modalità di custodia di entrambe le tipologie di oggetto illeciti detenuti, il sicuro collegamento con ambienti criminali;
ii) la gravità della condotta di detenzione di più armi, peraltro in parte clandestine e in parte provento di furto, unitamente alle munizioni, anch’esse numerose;
iii) la personalità negativa, resa evidente da condanne per i reati di rapina ed estorsione. Riteneva, pertanto, che la misura applicata fosse l’unica idonea a fronteggiare l’indicata esigenza cautelare. 3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia avv. Failla, e articola tre motivi, di seguito richiamati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. in punto di totale mancanza di motivazione sull’eccezione, svolta in sede di udienza, di perdita di efficacia della misura cautelare a causa della trasmissione parziale al Tribunale dell’atto di compravendita dell’immobile all’interno del quale sono state rinvenute le armi e lo stupefacente.Lamenta, in particolare, che in detta occasione si era evidenziato come «nella parte dell’atto non trasmessa dalla Procura emergessero elementi favorevoli all’indagato, sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che in ordine alla scelta della misura che, in mancanza il Tribunale non avrebbe potuto valorizzare (ci si riferisce allo stato d’inagibilità dell’abitazione)».
3.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza e l’illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il giudizio prognostico sulla possibilità di recidiva sarebbe sganciato da qualsiasi dato obiettivo e ancorato a elementi del tutto aspecifici (quali la vicinanza agli ambienti criminali); la motivazione non avrebbe valorizzato l'elemento favorevole costituito dalle dichiarazioni dell’indagato che aveva ammesso di essere conoscenza della presenza delle armi 2 nell’immobile per averle trovate in quel luogo. Sarebbe errato desumere la personalità negativa dell’indagato dalle precedenti condanne (riguardanti un mero scherzo di cattivo gusto di cui era vittima un amico), peraltro risalenti al 2012. Difetterebbe, pertanto, una motivazione adeguata sul requisito dell’attualità del pericolo di recidiva. 3.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione a proposito della ritenuta impossibilità di sostituire la misura attuale con altra più mite e, segnatamente, quella degli arresti domiciliari, anche con il presidio elettronico. Il ricorrente lamenta la totale mancanza di motivazione sulla specifica richiesta del ricorrente. L’ordinanza avrebbe trascurato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente citata nel ricorso, secondo cui il giudice deve sempre motivare specificamente l’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, anch’essa richiesta in occasione dell’udienza di riesame. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, intervenuto con requisitoria scritta in data 30 dicembre 2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente al difetto di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata e il rigetto dei restanti motivi di ricorso. 5. La difesa, in data 7 gennaio 2026, ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, che denuncia censure in parte inammissibili e in parte infondate, dev'essere complessivamente rigettato. 1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. 1.1. È fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di misure cautelari, il Pubblico Ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del Giudice per le indagini preliminari prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integralità. Il Pubblico ministero – si è condivisibilmente chiarito – ha un potere di selezione degli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare. Si è, ad esempio, ritenuto che sono pienamente utilizzabili i risultati delle investigazioni, di cui il Pubblico Ministero abbia trasmesso non direttamente i supporti tecnici, ma i relativi 3 verbali riassuntivi, purché quanto trasmesso sia rappresentativo degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e sia, per tale via, garantito il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444; Sez. 6, n. 18448 del 08/04/2016, Provenzano, Rv. 266928; Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013, Savarese, Rv. 257662). Non costituisce violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. la circostanza che questi, esercitando tale facoltà, «abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato» (Sez.2,n. 8837 del20/11/2013, dep. 2014, Chinzeagulov, Rv.258788). Altrettanto pacifico è che «la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di uno degli atti, già sottoposti al giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, venga per errore trasmessa al tribunale in modoincompleto» (Sez. 2, n. 41990 del 08/07/2015, Formica, Rv. 264681), ricollegandosi tale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa" (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879.) Questa Corte ha altresì precisato che, in questo caso, il tribunale può decidere prescindendo da tali atti, se non determinanti, ovvero esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879, citata, in motivazione). 1.2. Tanto premesso in diritto, nel caso che ci occupa il Tribunale si è attenuto ai principi sin qui sunteggiati. Risulta, invero, che il documento sia stato inoltrato, sebbene non integralmente. Il Tribunale ha utilizzato il documento al solo fine di ribadire l’attribuibilità dell’immobile all’indagato (fa espresso riferimento alla circostanza che erano in corso lavori di ristrutturazione) e la circostanza è rimasta incontestata. Piuttosto il ricorrente non ha indicato, se non genericamente, il rilievo dell’acquisizione del documento nella sua integralità. In proposito deve ribadirsi l‘ulteriore principio espresso da questa Corte secondo cui «in tema d'impugnazioni relative a misure cautelari personali, l'omessa trasmissione al tribunale delriesamedi un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "provadiresistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare» (ex pluribus Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, Di Mauro, Rv. 277370). 2. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni trattate, sono privi di pregio. A fondamento della ragionevole sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della 4 stessa indole il Tribunale ha posto l’elevato allarme sociale dei fatti contestati per le ragioni indicate nella premessa del presente provvedimento e, segnatamente, la personalità negativa dell’indagato desunta dalle precedenti condanne e dalla dimestichezza nell’uso delle armi e la facilità a procurarsele, indice di collegamenti con contesti criminali. Si tratta di motivazione rispettosa del principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino,Rv. 288197 – 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). Del pari corretta è la valorizzazione delle precedenti condanne, poiché tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione i precedenti risultanti dal certificato penale che, unitamente ai procedimenti pendenti a carico dell’indagato, sono idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari o, ancora, nei confronti della medesima persona offesa. Rileva, dunque, il Collegio che la gravità della valutazione riferita ai reati contestati e al pericolo cautelare, così come dettagliatamente articolata, ha complessivamente fondato la scelta di affidare la tutela delle esigenze di prevenire nuove condotte criminose al presidio di maggiore afflittività. Tale motivazione resiste alle critiche difensive, del tutto generiche, ivi compresa la rilettura del fatto oggetto del giudicato. Neppure è sindacabile in questa sede la motivazione del Tribunale quanto all'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l'uso del c.d. braccialetto elettronico, a tutelare le ritenute esigenze cautelari. Gli elementi indicati e la prognosi sulla personalità dell'indagato, fondata sulla gravità delle contestazioni e sui carichi pendenti, infatti, giustificano la conclusione secondo la quale la misura di massimo rigore è insostituibile, essendo ogni altra misura meno afflittiva inadeguata a contenere le spinte criminose dell’indagato, non potendosi formulare alcuna prognosi di affidabilità. D’altro canto, nel pieno rispetto dell'orientamento di legittimità cui il Collegio aderisce, la valutazione circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari contiene l'implicita pronuncia in merito all'inadeguatezza della medesima misura con l'uso del c.d. braccialetto elettronico (cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933), anche nell'ipotesi prospettata dello svolgimento in un Comune 5 diverso da quello dovesi sono svolti i fatti. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso, come anticipato, dev'essere rigettato.A tale statuizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dev'essere disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente al difetto di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata e il rigetto dei restanti motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO . Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Catania, investito di richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 11 luglio 2025, nei confronti di IL IS, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 695 del 1967, 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. contestati nell'imputazione provvisoria. All’imputato -– in esito a perquisizione dell’appartamento acquistato da pochi mesi da LA BA, sua convivente more uxorio, e nel quale erano in corso lavori di Penale Sent. Sez. 1 Num. 14454 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/01/2026 ristrutturazione – erano rinvenute due pistole aventi matricola abrasa (una delle quali con il relativo serbatoio), un fucile risultato provento di furto, numerose munizioni e gr. 34 di sostanza stupefacente del tipo crack, contenuto in una borsa unitamente a un bilancino di precisione. 2. Il Tribunale ha preliminarmente dato atto che l'istanza di riesame era stata limitata alle sole esigenze cautelari poiché la difesa dell’indagato, senza contestare i gravi indizi di colpevolezza, aveva lamentato l'assenza delle esigenze cautelari, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ovvero, in via subordinata, la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Dopo avere, dunque, brevemente riassunto gli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale ha reputato sussistente quella del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede, evidenziando: i) sulla base del quantitativo di stupefacente, del numero delle armi e delle modalità di custodia di entrambe le tipologie di oggetto illeciti detenuti, il sicuro collegamento con ambienti criminali;
ii) la gravità della condotta di detenzione di più armi, peraltro in parte clandestine e in parte provento di furto, unitamente alle munizioni, anch’esse numerose;
iii) la personalità negativa, resa evidente da condanne per i reati di rapina ed estorsione. Riteneva, pertanto, che la misura applicata fosse l’unica idonea a fronteggiare l’indicata esigenza cautelare. 3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia avv. Failla, e articola tre motivi, di seguito richiamati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. in punto di totale mancanza di motivazione sull’eccezione, svolta in sede di udienza, di perdita di efficacia della misura cautelare a causa della trasmissione parziale al Tribunale dell’atto di compravendita dell’immobile all’interno del quale sono state rinvenute le armi e lo stupefacente.Lamenta, in particolare, che in detta occasione si era evidenziato come «nella parte dell’atto non trasmessa dalla Procura emergessero elementi favorevoli all’indagato, sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che in ordine alla scelta della misura che, in mancanza il Tribunale non avrebbe potuto valorizzare (ci si riferisce allo stato d’inagibilità dell’abitazione)».
3.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza e l’illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il giudizio prognostico sulla possibilità di recidiva sarebbe sganciato da qualsiasi dato obiettivo e ancorato a elementi del tutto aspecifici (quali la vicinanza agli ambienti criminali); la motivazione non avrebbe valorizzato l'elemento favorevole costituito dalle dichiarazioni dell’indagato che aveva ammesso di essere conoscenza della presenza delle armi 2 nell’immobile per averle trovate in quel luogo. Sarebbe errato desumere la personalità negativa dell’indagato dalle precedenti condanne (riguardanti un mero scherzo di cattivo gusto di cui era vittima un amico), peraltro risalenti al 2012. Difetterebbe, pertanto, una motivazione adeguata sul requisito dell’attualità del pericolo di recidiva. 3.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione a proposito della ritenuta impossibilità di sostituire la misura attuale con altra più mite e, segnatamente, quella degli arresti domiciliari, anche con il presidio elettronico. Il ricorrente lamenta la totale mancanza di motivazione sulla specifica richiesta del ricorrente. L’ordinanza avrebbe trascurato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente citata nel ricorso, secondo cui il giudice deve sempre motivare specificamente l’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, anch’essa richiesta in occasione dell’udienza di riesame. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, intervenuto con requisitoria scritta in data 30 dicembre 2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente al difetto di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata e il rigetto dei restanti motivi di ricorso. 5. La difesa, in data 7 gennaio 2026, ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, che denuncia censure in parte inammissibili e in parte infondate, dev'essere complessivamente rigettato. 1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. 1.1. È fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di misure cautelari, il Pubblico Ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del Giudice per le indagini preliminari prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integralità. Il Pubblico ministero – si è condivisibilmente chiarito – ha un potere di selezione degli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare. Si è, ad esempio, ritenuto che sono pienamente utilizzabili i risultati delle investigazioni, di cui il Pubblico Ministero abbia trasmesso non direttamente i supporti tecnici, ma i relativi 3 verbali riassuntivi, purché quanto trasmesso sia rappresentativo degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e sia, per tale via, garantito il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444; Sez. 6, n. 18448 del 08/04/2016, Provenzano, Rv. 266928; Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013, Savarese, Rv. 257662). Non costituisce violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. la circostanza che questi, esercitando tale facoltà, «abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato» (Sez.2,n. 8837 del20/11/2013, dep. 2014, Chinzeagulov, Rv.258788). Altrettanto pacifico è che «la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di uno degli atti, già sottoposti al giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, venga per errore trasmessa al tribunale in modoincompleto» (Sez. 2, n. 41990 del 08/07/2015, Formica, Rv. 264681), ricollegandosi tale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa" (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879.) Questa Corte ha altresì precisato che, in questo caso, il tribunale può decidere prescindendo da tali atti, se non determinanti, ovvero esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879, citata, in motivazione). 1.2. Tanto premesso in diritto, nel caso che ci occupa il Tribunale si è attenuto ai principi sin qui sunteggiati. Risulta, invero, che il documento sia stato inoltrato, sebbene non integralmente. Il Tribunale ha utilizzato il documento al solo fine di ribadire l’attribuibilità dell’immobile all’indagato (fa espresso riferimento alla circostanza che erano in corso lavori di ristrutturazione) e la circostanza è rimasta incontestata. Piuttosto il ricorrente non ha indicato, se non genericamente, il rilievo dell’acquisizione del documento nella sua integralità. In proposito deve ribadirsi l‘ulteriore principio espresso da questa Corte secondo cui «in tema d'impugnazioni relative a misure cautelari personali, l'omessa trasmissione al tribunale delriesamedi un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "provadiresistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare» (ex pluribus Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, Di Mauro, Rv. 277370). 2. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni trattate, sono privi di pregio. A fondamento della ragionevole sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della 4 stessa indole il Tribunale ha posto l’elevato allarme sociale dei fatti contestati per le ragioni indicate nella premessa del presente provvedimento e, segnatamente, la personalità negativa dell’indagato desunta dalle precedenti condanne e dalla dimestichezza nell’uso delle armi e la facilità a procurarsele, indice di collegamenti con contesti criminali. Si tratta di motivazione rispettosa del principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino,Rv. 288197 – 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). Del pari corretta è la valorizzazione delle precedenti condanne, poiché tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione i precedenti risultanti dal certificato penale che, unitamente ai procedimenti pendenti a carico dell’indagato, sono idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari o, ancora, nei confronti della medesima persona offesa. Rileva, dunque, il Collegio che la gravità della valutazione riferita ai reati contestati e al pericolo cautelare, così come dettagliatamente articolata, ha complessivamente fondato la scelta di affidare la tutela delle esigenze di prevenire nuove condotte criminose al presidio di maggiore afflittività. Tale motivazione resiste alle critiche difensive, del tutto generiche, ivi compresa la rilettura del fatto oggetto del giudicato. Neppure è sindacabile in questa sede la motivazione del Tribunale quanto all'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l'uso del c.d. braccialetto elettronico, a tutelare le ritenute esigenze cautelari. Gli elementi indicati e la prognosi sulla personalità dell'indagato, fondata sulla gravità delle contestazioni e sui carichi pendenti, infatti, giustificano la conclusione secondo la quale la misura di massimo rigore è insostituibile, essendo ogni altra misura meno afflittiva inadeguata a contenere le spinte criminose dell’indagato, non potendosi formulare alcuna prognosi di affidabilità. D’altro canto, nel pieno rispetto dell'orientamento di legittimità cui il Collegio aderisce, la valutazione circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari contiene l'implicita pronuncia in merito all'inadeguatezza della medesima misura con l'uso del c.d. braccialetto elettronico (cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933), anche nell'ipotesi prospettata dello svolgimento in un Comune 5 diverso da quello dovesi sono svolti i fatti. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso, come anticipato, dev'essere rigettato.A tale statuizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dev'essere disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6