Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 14454
CASS
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sull'eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare

    Il Tribunale si è attenuto ai principi secondo cui il PM ha un potere di selezione degli atti da produrre e la perdita di efficacia della misura non si verifica per trasmissione incompleta se non è indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti.

  • Rigettato
    Mancanza e illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari

    Il Tribunale ha posto a fondamento della sussistenza del pericolo di reiterazione l'elevato allarme sociale dei fatti, la personalità negativa desunta dalle precedenti condanne e dalla dimestichezza nell'uso delle armi, e la facilità a procurarsele, indice di collegamenti con contesti criminali. La motivazione è rispettosa del principio che il requisito dell'attualità del pericolo non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta impossibilità di sostituzione della misura cautelare

    La motivazione del Tribunale sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l'uso del braccialetto elettronico, a tutelare le ritenute esigenze cautelari resiste alle critiche difensive. Gli elementi indicati e la prognosi sulla personalità dell'indagato giustificano la conclusione secondo cui la misura di massimo rigore è insostituibile, essendo ogni altra misura meno afflittiva inadeguata a contenere le spinte criminose dell'indagato.

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Commentario1

  • 1TFR coniuge divorzio fondo pensione: quando spetta
    https://www.avvocati-divorzisti.it/it/blog

    TFR coniuge divorzio fondo pensione: cosa cambia nel 2026 La nuova ordinanza della Cassazione n. 14454/2026 interviene su una questione molto discussa nei giudizi di divorzio: il diritto dell'ex coniuge a ottenere una quota del TFR quando questo sia stato destinato a un fondo pensione complementare. L'art. 12-bis della legge n. 898/1970 riconosce al coniuge titolare dell'assegno divorzile il diritto a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro ex coniuge, limitatamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Negli anni, però, il sistema previdenziale è cambiato: molti lavoratori non ricevono più integralmente il TFR in azienda perché …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 14454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14454
Data del deposito : 20 aprile 2026

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