Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 866
CASS
Sentenza 2 febbraio 1999

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La dichiarazione (ai sensi della legge n. 230 del 1962) d'illegittimità del termine, apposto ad un contratto di lavoro, con conversione "ex lege" del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, comporta la persistenza, dopo la scadenza di quel termine illegittimo, di tutte le contrapposte obbligazioni, compresa quella datoriale di pagamento, alle scadenze legali o convenzionali, delle retribuzioni, senza che sia necessaria un'offerta contestuale della propria prestazione da parte del lavoratore, ai sensi dell'art. 1460 cod.civ., in presenza del comportamento del datore di lavoro che allontana il lavoratore stesso dall'azienda e poi costantemente ne rifiuta il rientro in azienda, nonostante le contestazioni del dipendente, e senza che neppure occorra un'offerta delle stesse prestazioni secondo le forme dell'art. 1217 cod.civ., avendo la costituzione in mora del creditore funzione diversa da quella di rendere ammissibile la richiesta di adempimento di un'obbligazione dovuta per la prosecuzione (illegittimamente rifiutata dalla parte inadempiente) di un rapporto di durata a prestazioni corrispettive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 866
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 866
    Data del deposito : 2 febbraio 1999

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