Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
La dichiarazione (ai sensi della legge n. 230 del 1962) d'illegittimità del termine, apposto ad un contratto di lavoro, con conversione "ex lege" del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, comporta la persistenza, dopo la scadenza di quel termine illegittimo, di tutte le contrapposte obbligazioni, compresa quella datoriale di pagamento, alle scadenze legali o convenzionali, delle retribuzioni, senza che sia necessaria un'offerta contestuale della propria prestazione da parte del lavoratore, ai sensi dell'art. 1460 cod.civ., in presenza del comportamento del datore di lavoro che allontana il lavoratore stesso dall'azienda e poi costantemente ne rifiuta il rientro in azienda, nonostante le contestazioni del dipendente, e senza che neppure occorra un'offerta delle stesse prestazioni secondo le forme dell'art. 1217 cod.civ., avendo la costituzione in mora del creditore funzione diversa da quella di rendere ammissibile la richiesta di adempimento di un'obbligazione dovuta per la prosecuzione (illegittimamente rifiutata dalla parte inadempiente) di un rapporto di durata a prestazioni corrispettive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR RI AZ, già elettivamente domiciliata in Roma, via Gaetano Filangieri n. 4, presso l'avv. Maurizio Speziale, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Giorgio Giampaoli del Foro di Massa Carrara;
e da ultimo presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
A.N.F.F.A.S. - Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, sezione provinciale di Massa Carrara, in persona del Presidente, LE OM Job, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni, 1/e, presso l'avv.Carlo Moracci, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all' avv. Francesco Guidugli del Foro di Carrara;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Massa Carrara del 4 ottobre 1994 28 agosto 1995 n.636 del 1995, non notificata, R.G. 643/93;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone,il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4 ottobre 1994-28 agosto 1995, il Tribunale di Massa Carrara rigettava l'appello Proposto da RR IA AZ avverso la sentenza del locale RE del 16 dicembre 1992-14 gennaio 1993, che aveva accolto solo in parte la domanda della stessa intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di una serie di contratti di lavoro a termine intercorsi con la A.N.F.F.A.S.,tra il 3 dicembre 1986 ed il 30 giugno 1988, con tutte le pronunce conseguenziali. Il RE aveva dichiarato la nullità parziale dei contratti di lavoro a termine riguardanti il periodo 3 dicembre 1986-31 gennaio 1987, 22 settembre 1987-15 marzo 1988, 21 marzo 1988-3 maggio 1988 e 3 giugno 1988-30 giugno 1988, e la loro unificazione in due distinti rapporti di lavoro a tempo indeterminato aventi decorrenza (il primo) dal 3 dicembre 1986 al 15 marzo 1988 e(il secondo) dal 21 marzo 1988 al 30 giugno 1988, con esclusione per entrambi dei periodi non lavorati, respingendo ogni altro capo di domanda.
Il Tribunale condivideva la motivazione posta dal primo giudice a sostegno della sentenza impugnata, dopo aver osservato che la RR era stata assunta per quattro volte dalla Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, sempre senza atto scritto, con contratto a termine, che il secondo rapporto di lavoro si era interrotto a seguito delle dimissioni presentate dalla stessa RR (come da lettera del 14 febbraio 1998), che le cause di giustificazione del ricorso a tale tipo di contratto non erano mai state contestate ne' dalla lavoratrice, ne' dall'MO (che anzi aveva ogni volta regolarmente approvato l'assunzione a termine), che -infine- la RR aveva sempre prestato adesione a tali contratti, non avendo mosso alcuna doglianza per oltre tre anni dalla cessazione dell'ultimo vincolo contrattuale.
I giudici di appello osservavano che, a causa della mancata stipulazione con atto scritto, " i quattro contratti in questione avrebbero comportato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se non ci fosse stata una netta cesura liberamente e spontaneamente determinata dalla RR con le sue volontarie dimissioni di cui alla citata lettera del 14 febbraio 1988". In conseguenza di ciò, doveva considerarsi corretta la unificazione dei periodi lavorati, già operata dal RE, in due distinti rapporti di lavoro, il primo dal 3 dicembre 1986 al 15 marzo 1988 ed il secondo dal 31 marzo 1988 al 30 giugno 1988.
Infatti, osservavano i giudici di appello, "con questa ultima data è cessato ogni rapporto tra l'RR e l'ANFASS, contrariamente a quanto sostenuto in atto di appello, perché vi è stata una univoca e certa risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Basti osservare -continuano i giudici di appello- che l'RR non si è più presentata ad offrire le sue prestazioni lavorative e solo dopo tre anni avanza pretese verso l'ANFASS".
"Se fosse vera la tesi dell'RR -conclude il Tribunale- costei avrebbe reagito subito all'allontanamento dal suo posto di lavoro (circostanza che non risulta dagli atti di causa) e avrebbe formalmente offerto le sue prestazioni lavorative". Avverso tale decisione l'RR propone ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi.
Resiste l'ANFASS con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 codice di procedura civile). Il Tribunale ha motivato le ragioni del suo convincimento circa la risoluzione consensuale del rapporto, affermando:
-che la RR non si sarebbe più ripresentata ad offrire la sua prestazione lavorativa;
-che la stessa avrebbe atteso ben tre anni per avanzare pretese verso l'A.N.F.F.A.S.
Orbene, secondo la ricorrente, nessuna di queste due motivazioni sarebbe di per sè sufficiente per negare il diritto della lavoratrice a tutte le spettanze successive alla ultima risoluzione del rapporto (30 giugno 1988).
La ricorrente richiama sul punto la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale esclude qualsiasi rilevanza alla disponibilità del lavoratore a fornire la prestazione dopo la scadenza del termine (Cass. S.L. 28 novembre 1991 n.13977). Ciò che rileva, secondo tale decisione, è solo la volontà del datore di lavoro di interrompere il rapporto e di non riammettere in servizio la dipendente.
In questa prospettiva, il comportamento inconsapevole della stessa dipendente non può rilevare per negare il diritto della stessa a ricevere tutte le retribuzioni successive alla risoluzione,poiché le stesse costituiscono una diretta conseguenza della declaratoria di illegittimità del termine (e della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato).
Il motivo non è fondato.
Sotto un primo profilo, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il vizio di contraddittorietà dì motivazione, denunciabile col ricorso per cassazione, a norma dell'art.360 n. 5 codice di procedura civile, presuppone l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (Cass. 6868 del 23 luglio 1994). E questa ipotesi non ricorre certamente nel caso di specie, nel quale sono chiaramente specificate nella motivazione della sentenza impugnata tutte le argomentazioni poste a base della decisione. Le stesse argomentazioni sono poi, del tutto logiche ed esaurienti, sicché non è ravvisabile il vizio di motivazione omessa od insufficiente, pure denunciato dalla ricorrente.
Infatti, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art.360 n.5 codice di procedura civile, sussiste solo se nel ragionamento dei giudice di merito,
quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo giuridico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito (Cass. 21 ottobre 1994 n. 8653). Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (legge 230 del 1962, art.1460 codice civile), art.360 n.2 (rectius:3) codice di procedura civile.
La mancata condanna dell'A.N.F.F.A.S. al pagamento dei danni subiti, nonché la mancata affermazione della sussistenza del rapporto, determinerebbero -secondo la ricorrente- la violazione della disciplina in tema di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, per le ragioni gia indicate nel primo motivo di ricorso.
Infatti, l'applicazione della legge 230 del 1962 ha come componente primaria l'aspetto risarcitorio conseguente alla sua violazione. Del resto, sottolinea ancora la ricorrente,"la mancata conoscenza da parte della lavoratrice della illegittimità dell'ultimo licenziamento conseguente alla nullità del contratto a termine ha determinato il comportamento apparentemente adesivo all'atto di risoluzione concretizzantesi nella mancata presentazione sul posto di lavoro (perché mai avrebbe dovuto recarsi al lavoro se era stata licenziata?) e nella attesa di un certo periodo di tempo prima di promuovere l'azione giudiziale (soltanto dopo la verifica che certe promesse di riassunzione non si erano verificate, si decideva a rivolgersi ad un sindacato dove prendeva conoscenza della illegittimità dell' ultimo contratto a termine").
Anche tale secondo motivo non è fondato.
Da quasi un decennio la giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nel ritenere che, accertata -come nel caso di specie- la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, non vi sia un onere del lavoratore interessato di impugnare la estromissione nel termine di sessanta giorni previsto per il licenziamento (art. 6 legge 604 del 1966: cfr. Cass. S.U. 6 luglio 1991, n. 7471, Cass.25 gennaio 1993 n. 824, 17 dicembre 1994, n. 10829, 11 aprile 1996 n. 3368, 27 febbraio 1997 n. 1781). Deve invece applicarsi la disciplina della nullità (parziale) sicché in qualsiasi tempo il lavoratore può far valere l'illegittimità del termine e chiedere conseguentemente l'accertamento della perdurante sussistenza del rapporto e la condanna del datore di lavoro a riammetterlo al lavoro. Il carattere radicale di questa conseguenza discende dalla disciplina generale dell'invalidità del negozio.
La portata dei principi ora enunciatì, non condivisi interamente da parte della dottrina, è stata tuttavia ridimensionata dalla giurisprudenza di questa stessa Corte,che ha operata una duplice puntualizzazione.
Da un lato, è stato infatti ritenuto (Cass. 3 aprile 1987 n. 3259), che il protrarsi della mancata reazione all'estromissione dall'azienda per essere scaduto il termine e quindi il manifestato disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, evidenziato da una "lunga interruzione", possano in ipotesi, essere valorizzati come comportamento tacito concludente, confermativo di una volontà di risoluzione consensuale del rapporto. Da un altro lato, si è precisato che il rapporto (apparentemente) a termine può sempre risolversi per effetto di uno specifico atto di recesso del datore di lavoro, che venga a sovrapporsi alla mera operatività del termine: con la conseguente applicazione sia del termine di decadenza di cui all'art.6 della legge 15 luglio 1966 n.604, sia della disciplina della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento (Cass. 6 luglio 1991 n. 7471). Nel caso di specie, con una tipica valutazione di fatto- che, essendo motivata in modo non insufficiente ne' contraddittorio, non è censurabile nel giudizio di cassazione- il Tribunale ha ritenuto che al momento della cessazione dell'ultimo rapporto a termine (30 giugno 1988) vi fosse stata una "univoca e certa risoluzione consensuale del rapporto di lavoro".
A tali conclusioni, i giudici di appello sono prevenuti valorizzando la circostanza che la lavoratrice non solo non si era più presentata ad offrire le proprie prestazioni lavorative, (sulla rilevanza della messa a disposizione delle prestazioni lavorative da parte del lavoratore, v. di recente, Cass. 5930 del 1996, 1734 del 1998, 2192 del 1998; v. però Cass. 4003 del 1998), ma anche il fatto che la stessa aveva in precedenza nel corso del secondo rapporto a termine presentato le dimissioni e iniziato l'azione giudiziaria solo dopo tre anni dall'ultimo rapporto.
La sentenza impugnata non si pone in contrasto con i principi anche di recente riaffermati da questa Suprema Corte, per cui: "la dichiarazione (ai sensi della legge 230 del 1962)di illegittimità del termine,apposto ad un contratto di lavoro, con la conversione ex lege del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, comporta la persistenza, dopo la scadenza di quel termine illegittimo, di tutte le contrapposte obbligazioni, compresa quella datoriale di pagamento, alle scadenze legali o convenzionali, delle retribuzioni, senza che sia necessaria un'offerta contestuale delle proprie prestazioni da parte del lavoratore ai sensi dell'art.1460 codice civile" (Cass. 28 dicembre 1991 n. 13977, v. anche Cass. S.U. 2334 del 5 marzo 1991). Nel caso di specie, infatti, i giudici di merito non si sono limitati a considerare la mancata offerta da parte della lavoratrice della sua prestazione, ma l'hanno valutata in concorso con altre circostanze che li hanno condotti a ritenere l'esistenza di una volontà comune di ritenere esaurito il rapporto.
In particolare, il Tribunale ha valutato che nel corso del secondo rapporto a termine, la lavoratrice aveva presentato le dimissioni, così manifestando chiaramente la propria volontà di interrompere ogni collaborazione con la propria datrice di lavoro. Non merita pertanto alcuna censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha concluso che la cessazione di fatto dello svolgimento dell'attività lavorativa alla scadenza dell'ultimo termine, illegittimamente apposto, non poteva comportare comunque la persistenza dell'obbligo giuridico del datore di corrispondere le retribuzioni, ne' una responsabilità risarcitoria per le retribuzioni perdute.
Tra l'altro, la ricorrente ha invocato a sostegno di tale pretesa esclusivamente la continuità giuridica del rapporto, senza dedurre altri profili di responsabilità del datore di lavoro. Nella decisione di primo grado (che viene richiamata e condivisa interamente nella sua motivazione, definita "ampia e dettagliata", dalla sentenza impugnata: cfr. pag. 6 punto 5) si dà atto della circostanza che la stessa RR aveva trovato subito dopo l'ultimo contratto, motivato da esigenze stagionali, (30 giugno 1988) altra occupazione, concludendo che vi era stato pertanto "un comportamento concludente che, in coerenza con quelli attuati dopo le pregresse scadenze sopra evidenziate, ha mostrato ampio e chiaro disinteresse alla prosecuzione del rapporto".
Tale disinteresse, ad avviso del Collegio, appare ancor più sintomatico, quando come nel caso di specie, sia previsto espressamente dalla legge per i lavoratori assunti a termine per far fronte alle cosiddette "punte stagionali" un onere di manifestare la propria volontà di essere riassunti con diritto di precedenza nel termine di tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (legge 56 del 28 febbraio 1987, terzo comma dell'art.23) . Certamente, la illegittimità dei contratti a termine e la loro unificazione in due distinti contratti di tempo indeterminato - dichiarata successivamente dal RE e confermata dal Tribunale- non consente, almeno in punto di stretto diritto, di attribuire rilevanza concreta al mancato esercizio di tale diritto di opzione. E tuttavia il fatto storico della mancata manifestazione di una volontà tendente ad ottenere una nuova occupazione presso la medesima datrice di lavoro, può essere tenuto presente come indizio sintomatico di una intenzione di interrompere ogni rapporto con la datrice di lavoro ed è stato in tal senso, sia pure implicitamente, valutato dai giudici di merito.
Del resto, l' affermazione contenuta nella decisione di questa Corte, già richiamata, secondo la quale non occorre "un'offerta contestuale delle proprie prestazioni da parte del lavoratore, ai sensi dell'art.1460 codice civile", è da leggersi come strettamente collegata alla statuizione concreta dei caso di specie, che vedeva "un comportamento del datore di lavoro che allontana il lavoratore dall'azienda e poi costantemente ne rifiuta il rientro in azienda, nonostante le contestazioni del dipendente" (Cass. 13977 del 28 dicembre 1991, cfr. anche Cass. S.U. 2334 del 5 marzo 1991). Con la sentenza 2334 del 1991, le Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso sia la retribuibilità che la compatibilità ai fini dell'anzianità di servizio degli intervalli non lavorati tra i vari contratti, che devono essere considerati alla stregua di periodi di "sospensione concordata delle obbligazioni contrattuali (attività lavorativa e retribuzione)".
Con la stessa decisione, dopo aver ricordato che il contratto di lavoro è pur sempre un contratto a prestazioni corrispettive, le Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso l'esistenza di un obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione (2334 del 1991), in mancanza di qualsiasi proiezione contrattuale al di là del momento di scadenza dei termine finale.
Nel caso di specie non viene in rilievo tanto la mancata disponibilità della lavoratrice, quanto -come si è già detto- tutta una serie di elementi che, con valutazione di fatto, hanno indotto il Tribunale a ritenere l'esistenza di una volontà di risoluzione consensuale del rapporto.
Si tratta di una valutazione che appare sufficiente e logica e sfugge, in quanto tale, a qualsiasi censura di legittimità. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1999