CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20169 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EM LA nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
Lui eri [Sali 711A4, lette le conclusioni del PG)(ii quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20169 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da MI EC avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 12 giugno 2017, ha disatteso l'istanza di declaratoria di estinzione della pena da lui presentata ai sensi dell'art. 172 cod. pen. in relazione alla sanzione irrogatagli con sentenza del 23 marzo 2006, divenuta irrevocabile I'l luglio 2006. 2. MI EC propone, con il ministero dell'avv. Maria Angela Costa, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di prendere atto dell'intervenuta prescrizione della pena, conseguente all'integrale consumazione del previsto termine decennale. Rileva, al riguardo, che, con l'ordinanza avverso la quale è stata proposta opposizione, la Corte di appello aveva individuato, quale atto idoneo a determinare l'inizio dell'esecuzione della pena, come tale idoneo ad interrompere il decorso del relativo termine prescrizionale, l'emissione, da parte del competente ufficio di procura, dell'ordine di esecuzione, così seguendo un percorso motivazionale erroneo, non emendabile mediante l'indicazione, all'esito del giudizio di opposizione, di diverso evento (l'arresto, in esecuzione di MAE) atto ad evitare la maturazione della prescrizione. Con il secondo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di appello indebitamente ritenuto che l'esecuzione della pena di cui si discute ha avuto inizio con il suo arresto, avvenuto in Croazia in forza di apposito MAE emesso dalla competente autorità italiana, cui, però, non è conseguito il suo ingresso in carcere né la sottoposizione ad altra misura detentiva. Segnala, in proposito, che il 12 marzo 2015, giorno in cui egli è stato fermato per la notifica del MAE, il giudice croato ha rigettato la richiesta, presentata dal pubblico ministero, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e gli ha, invece, imposto di non allontanarsi dal comune di Rijeka, onde è documentalmente provato che egli, nell'ambito del procedimento, non è mai stato privato della libertà personale. Aggiunge che, qualora pure si ritenesse, in spregio a quanto sopra indicato, che l'esecuzione della pena ha avuto, in quella circostanza, inizio, difetterebbe, comunque, l'ulteriore condizione cui è subordinato il decorso del termine di prescrizione, in via eccezionale ed ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., da un momento diverso da quello di irrevocabilità della condanna. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e passibile, pertanto, di rigetto. 2. L'art. 172 cod. pen. prevede, al primo comma, che «La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni». Ai sensi, poi, del successivo quarto comma, «il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena». 3. Nel caso in esame, si discute della maturazione del termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 172 cod. pen. in relazione alla porzione residua della pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione (coperta, nella misura di tre anni di reclusione, da indulto), inflitta a MI EC per i reati di omicidio colposo ed omissione di soccorso con sentenza della Corte di appello di Venezia del 23 marzo 2006, divenuta irrevocabile I'l luglio 2006. Il condannato, nel 2017, ha adito, in vista della declaratoria di prescrizione della pena testé indicata, la Corte di appello che, tuttavia, ha, anche in sede di opposizione, rigettato la richiesta sul postulato che, nel decennio dall'irrevocabilità, ovvero il 12 marzo 2015, ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione, cui EC si è, successivamente, volontariamente sottratto, così determinando l'interruzione del termine originario ed il decorso di un nuovo decennio, ad oggi ancora non consumato. Avendo l'interessato formulato obiezioni che investono sia l'effettivo inizio dell'esecuzione che la sua volontaria sottrazione ad essa, il giudice dell'esecuzione ha rilevato, quanto al primo aspetto, che l'esecuzione del MAE emesso nei suoi confronti ha determinato la privazione della libertà personale, quantomeno per il tempo corrispondente allo svolgimento dell'udienza di convalida, al cui esito il giudice croato ha adottato un provvedimento applicativo di misura cautelare non detentiva. Così facendo, si è orientato in ossequio al consolidato indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di prescrizione della pena, l'arresto del condannato effettuato all'estero in esecuzione di una richiesta di estradizione dello Stato italiano determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza "ex novo" 3 del termine di prescrizione della stessa, a nulla rilevando la successiva scarcerazione del condannato per mancata concessione dell'estradizione da parte dell'autorità giudiziaria estera (nella specie argentina)» (Sez. 1, n. 54337 del 20/11/2018, Bertulazzi, Rv. 274543 - 01; Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 268923 - 01). La portata di tale principio, espressamente confermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021, OT WA, Rv. 282225), è stata successivamente precisata da Sez. 1, n. 10979 dell'11/3/2022, Di Marzio, Rv. 283086, con argomentazioni che il Collegio condivide. In tale ultima circostanza, la Corte di cassazione ha ripreso la pronuncia delle Sezioni Unite ed affermato, ulteriormente, che «ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., nel caso di soggetto condannato a pena detentiva con sentenza irrevocabile, che, destinatario di procedura di estradizione avviata dallo Stato italiano, sia sottoposto ad arresto provvisorio all'estero e, una volta scarcerato per rifiuto dell'estradizione, si mantenga in stato di libertà e non consenta l'espiazione in Italia o altrove della pena inflittagli, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena coincide con il giorno della scarcerazione per essersi egli volontariamente sottratto all'esecuzione». Nell'occasione, i giudici di legittimità hanno, altresì, osservato che «Le disposizioni dell'art. 16 della Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957 e dell'art. 722 cod. proc. pen. non smentiscono la corretta individuazione del momento dell'arresto dell'estradando quale inizio dell'esecuzione della pena detentiva se si considera che, quando la richiesta di consegna formulata dallo Stato italiano a quello estero in cui si trovi il condannato è collegata al titolo esecutivo, non a provvedimento cautelare, la restrizione è funzionale a dare concreta attuazione alla statuizione punitiva irrevocabile, dimostrando il relativo interesse dell'Autorità statuale e contraddicendo l'inerzia che è alla base del meccanismo estintivo proprio della prescrizione. Non può quindi interpretarsi l'arresto provvisorio in via esclusiva quale forma di limitazione della libertà personale avente natura cautelare, poiché, sebbene produttiva di un effetto interinale temporaneo, ossia limitato al lasso di tempo necessario perché intervenga pronuncia sulla richiesta di consegna e finalizzato ad impedire che il destinatario si dilegui, quando è strumentale alla espiazione della pena ne realizza l'inizio». Più avanti, la Corte di cassazione ha negato che la soluzione prospettata violi l'art. 172 cod. pen., atteso che «Non ha fondamento nemmeno la censura che addebita alla Corte di Assise di avere individuato in via interpretativa, al di là del dato testuale dell'art. 172 cod. pen., commi 4 e 5, una causa di sospensione del corso della prescrizione in violazione del principio di legalità e di riserva di 4 legge, nonché del divieto di analogia in malam partem. Si è già detto, e lo si ribadisce, che la disciplina dell'istituto della prescrizione della pena detentiva non contempla ipotesi di sospensione ed interruzione. L'avere il giudice di merito collocato l'inizio dell'esecuzione nel momento di sottoposizione del condannato ad arresto provvisorio a fini estradizionali non significa avere riconosciuto una causa di sospensione del corso della prescrizione, ma avere riconosciuto correttamente che, essendo in atto l'espiazione in base ad un valido titolo esecutivo, attuato provvisoriamente e temporaneamente all'estero, il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere». Con la menzionata pronunzia, infine, è stato ampiamente chiarito il motivo per cui la scarcerazione del soggetto in conseguenza del rigetto della richiesta di estradizione determina una sottrazione volontaria all'esecuzione, pur in assenza di una evasione: tema, questo, che, pure, è posto dal ricorrente a supporto della presente impugnazione. In proposito, scrivono i giudici di legittimità: «Altrettanto incensurabile è il passaggio motivazionale nel quale la Corte di Assise ha ritenuto che, respinta la richiesta di estradizione su opposizione del condannato, questi si fosse volontariamente sottratto all'esecuzione, in quanto, rimesso in libertà perché scarcerato, era rimasto latitante, non essendosi sottoposto all'espiazione della pena inflittagli, nonostante la notificazione degli atti della procedura e la completa conoscenza della condanna inflittagli. La difesa prospetta un'interpretazione della nozione di sottrazione all'esecuzione già iniziata che fa leva sul principio di diritto esplicitato nella sentenza delle Sezioni Unite OT WA per il quale la condizione alternativa prevista dall'art. 172, comma 4, consisterebbe nella condotta di evasione. In realtà si pretende di assegnare alla citata pronuncia un contenuto ermeneutico restrittivo, che si adatta all'ipotesi più frequente di una carcerazione esecutiva già in atto, alla quale il condannato ponga fine mediante appunto l'evasione. Le Sezioni Unite non si sono occupate espressamente del tema sollevato dalla difesa per essere il caso sottoposto alla loro cognizione circoscritto all'esecuzione di pene detentive brevi sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. Tuttavia, analoga situazione rispetto all'evasione si rinviene nel caso della procedura estradizionale, poiché, se dopo la cattura disposta dallo Stato estero richiesto della consegna l'estradando rimesso in libertà si renda irreperibile, non rientri nello Stato richiedente e non consenta di essere individuato e tradotto in istituto penitenziario, egli per propria determinazione volontaria si mantiene libero, eludendo lo sforzo delle Autorità preposte all'esecuzione e con la propria latitanza dal giorno della scarcerazione pone in essere condotta elusiva dell'esecuzione stessa già iniziata. ( 5 Come già osservato anche da Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., Li la mancata consegna da parte dello Stato estero per il rifiuto di estradizione non rende giuridicamente irrilevante la procedura estradizionale in quanto attiene al solo rapporto di collaborazione tra Stati, ma non incide sul distinto rapporto tra condannato e Stato italiano, rispetto al quale il primo, reso perfettamente consapevole della finalità della richiesta di consegna con la notificazione degli atti relativi, si è reso latitante secondo la nozione dettata dall'art. 296 cod. proc. pen.. Del resto, nella fase dell'esecuzione penale, non è nuova l'equiparazione tra il latitante e l'evaso: la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la sospensione dell'ordine di carcerazione relativo a pene detentive brevi sia concedibile soltanto al condannato in stato di libertà, tale non essendo il latitante, ossia chi si sia sottratto alla cattura in forza di titolo legittimante la restrizione e nemmeno l'evaso, poiché, essendo rilevante la situazione di diritto e non di fatto, i due casi sono accomunati dalla condotta di volontaria sottrazione all'esecuzione del provvedimento restrittivo (Sez. 1, n. 23882 del 05/05/2021, M, Rv. 281420; Sez. 1, n. 16800 del 20/04/2010, Gjura, Rv. 246949; Sez. 1, n. 9213 del 31/0/2008, Mrhimrhi, Rv. 239218)». 4. Le argomentazioni, sopra riportate, sottese alle decisioni menzionate e, precipuamente, alla sentenza n. 10979 dell'11/3/2022, stralci della cui motivazione sono stati trascritti, convincono dell'infondatezza delle doglianze articolate da EC con il secondo motivo di ricorso. - Rr rí'esame degli atti disponibili — e, specificamente, del documento inviato dal Tribunale della Contea di Rijeka alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia — attesta che, il 12 marzo 2015, EC, a seguito della notifica e dell'esecuzione del MAE emesso a suo carico, fu condotto, in regime di arresto provvisorio, presso l'ufficio giudiziario croato, ove ebbe luogo l'udienza di convalida, al cui esito, non avendo egli accettato di essere consegnato alle autorità italiane né rinunciato al principio di specialità, fu rimesso in libertà. Ciò dimostra che la privazione della libertà personale, dal punto di vista sia naturalistico che giuridico, ebbe luogo, quantomeno, come già notato nell'ordinanza impugnata, per il tempo necessario allo svolgimento dell'udienza ed all'adozione del conseguente provvedimento, sicché non può in alcun modo revocarsi in dubbio, in forza del canone ermeneutico prima enunciato, che l'esecuzione della pena abbia avuto effettivo e concreto inizio. 6 Per quanto concerne, poi, la volontaria sottrazione del condannato all'ulteriore esecuzione della pena, le censure difensive, imperniate sulla formulazione letterale del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 46387 del 15/07/2021, OT WA, Rv. 282225 — secondo cui «Il decorso del tempo necessario ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione» — risultano superate, sulla base di un ineccepibile percorso motivazionale, che il Collegio condivide e fa proprio, dalle specificazioni operate dalla più recente sentenza n. 10979 dell'11/3/2022, nitida nello spiegare che, ai fini qui considerati, la volontaria sottrazione all'esecuzione della pena è integrata da comportamenti, quale quello serbato, nell'occasione, da MI EC (il quale non si fece scrupolo di violare le prescrizioni connesse al provvedimento cautelare non custodiale emesso nei suoi confronti ed a rendersi, di fatto, irreperibile), non assimilabili, tout court, alla condotta di evasione. Manifestamente infondato si palesa, infine, il primo motivo di ricorso, afferente alle ragioni indicate dalla Corte di appello, rispettivamente, nel provvedimento reso nel 2017 a seguito della proposizione dell'incidente di esecuzione finalizzato alla declaratoria di estinzione della pena ed in quello reso, nel 2012, in esito alla spiegata opposizione che, sebbene non coincidenti, non hanno determinato alcuna preclusione, non essendo inibito al giudice dell'opposizione di addivenire alla conferma della decisione originaria — che, peraltro, è adottata, nella fisiologia del sistema, de plano, laddove, invece, quella resa in fase di opposizione postula la previa instaurazione del contraddittorio — sulla base di un differente percorso argomentativo ed essendo stato, in entrambe le circostanze, sancito che la prescrizione della pena non era, ancora maturata. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di EC al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/12/2022.
Lui eri [Sali 711A4, lette le conclusioni del PG)(ii quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20169 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da MI EC avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 12 giugno 2017, ha disatteso l'istanza di declaratoria di estinzione della pena da lui presentata ai sensi dell'art. 172 cod. pen. in relazione alla sanzione irrogatagli con sentenza del 23 marzo 2006, divenuta irrevocabile I'l luglio 2006. 2. MI EC propone, con il ministero dell'avv. Maria Angela Costa, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di prendere atto dell'intervenuta prescrizione della pena, conseguente all'integrale consumazione del previsto termine decennale. Rileva, al riguardo, che, con l'ordinanza avverso la quale è stata proposta opposizione, la Corte di appello aveva individuato, quale atto idoneo a determinare l'inizio dell'esecuzione della pena, come tale idoneo ad interrompere il decorso del relativo termine prescrizionale, l'emissione, da parte del competente ufficio di procura, dell'ordine di esecuzione, così seguendo un percorso motivazionale erroneo, non emendabile mediante l'indicazione, all'esito del giudizio di opposizione, di diverso evento (l'arresto, in esecuzione di MAE) atto ad evitare la maturazione della prescrizione. Con il secondo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di appello indebitamente ritenuto che l'esecuzione della pena di cui si discute ha avuto inizio con il suo arresto, avvenuto in Croazia in forza di apposito MAE emesso dalla competente autorità italiana, cui, però, non è conseguito il suo ingresso in carcere né la sottoposizione ad altra misura detentiva. Segnala, in proposito, che il 12 marzo 2015, giorno in cui egli è stato fermato per la notifica del MAE, il giudice croato ha rigettato la richiesta, presentata dal pubblico ministero, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e gli ha, invece, imposto di non allontanarsi dal comune di Rijeka, onde è documentalmente provato che egli, nell'ambito del procedimento, non è mai stato privato della libertà personale. Aggiunge che, qualora pure si ritenesse, in spregio a quanto sopra indicato, che l'esecuzione della pena ha avuto, in quella circostanza, inizio, difetterebbe, comunque, l'ulteriore condizione cui è subordinato il decorso del termine di prescrizione, in via eccezionale ed ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., da un momento diverso da quello di irrevocabilità della condanna. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e passibile, pertanto, di rigetto. 2. L'art. 172 cod. pen. prevede, al primo comma, che «La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni». Ai sensi, poi, del successivo quarto comma, «il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena». 3. Nel caso in esame, si discute della maturazione del termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 172 cod. pen. in relazione alla porzione residua della pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione (coperta, nella misura di tre anni di reclusione, da indulto), inflitta a MI EC per i reati di omicidio colposo ed omissione di soccorso con sentenza della Corte di appello di Venezia del 23 marzo 2006, divenuta irrevocabile I'l luglio 2006. Il condannato, nel 2017, ha adito, in vista della declaratoria di prescrizione della pena testé indicata, la Corte di appello che, tuttavia, ha, anche in sede di opposizione, rigettato la richiesta sul postulato che, nel decennio dall'irrevocabilità, ovvero il 12 marzo 2015, ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione, cui EC si è, successivamente, volontariamente sottratto, così determinando l'interruzione del termine originario ed il decorso di un nuovo decennio, ad oggi ancora non consumato. Avendo l'interessato formulato obiezioni che investono sia l'effettivo inizio dell'esecuzione che la sua volontaria sottrazione ad essa, il giudice dell'esecuzione ha rilevato, quanto al primo aspetto, che l'esecuzione del MAE emesso nei suoi confronti ha determinato la privazione della libertà personale, quantomeno per il tempo corrispondente allo svolgimento dell'udienza di convalida, al cui esito il giudice croato ha adottato un provvedimento applicativo di misura cautelare non detentiva. Così facendo, si è orientato in ossequio al consolidato indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di prescrizione della pena, l'arresto del condannato effettuato all'estero in esecuzione di una richiesta di estradizione dello Stato italiano determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza "ex novo" 3 del termine di prescrizione della stessa, a nulla rilevando la successiva scarcerazione del condannato per mancata concessione dell'estradizione da parte dell'autorità giudiziaria estera (nella specie argentina)» (Sez. 1, n. 54337 del 20/11/2018, Bertulazzi, Rv. 274543 - 01; Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 268923 - 01). La portata di tale principio, espressamente confermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021, OT WA, Rv. 282225), è stata successivamente precisata da Sez. 1, n. 10979 dell'11/3/2022, Di Marzio, Rv. 283086, con argomentazioni che il Collegio condivide. In tale ultima circostanza, la Corte di cassazione ha ripreso la pronuncia delle Sezioni Unite ed affermato, ulteriormente, che «ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., nel caso di soggetto condannato a pena detentiva con sentenza irrevocabile, che, destinatario di procedura di estradizione avviata dallo Stato italiano, sia sottoposto ad arresto provvisorio all'estero e, una volta scarcerato per rifiuto dell'estradizione, si mantenga in stato di libertà e non consenta l'espiazione in Italia o altrove della pena inflittagli, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena coincide con il giorno della scarcerazione per essersi egli volontariamente sottratto all'esecuzione». Nell'occasione, i giudici di legittimità hanno, altresì, osservato che «Le disposizioni dell'art. 16 della Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957 e dell'art. 722 cod. proc. pen. non smentiscono la corretta individuazione del momento dell'arresto dell'estradando quale inizio dell'esecuzione della pena detentiva se si considera che, quando la richiesta di consegna formulata dallo Stato italiano a quello estero in cui si trovi il condannato è collegata al titolo esecutivo, non a provvedimento cautelare, la restrizione è funzionale a dare concreta attuazione alla statuizione punitiva irrevocabile, dimostrando il relativo interesse dell'Autorità statuale e contraddicendo l'inerzia che è alla base del meccanismo estintivo proprio della prescrizione. Non può quindi interpretarsi l'arresto provvisorio in via esclusiva quale forma di limitazione della libertà personale avente natura cautelare, poiché, sebbene produttiva di un effetto interinale temporaneo, ossia limitato al lasso di tempo necessario perché intervenga pronuncia sulla richiesta di consegna e finalizzato ad impedire che il destinatario si dilegui, quando è strumentale alla espiazione della pena ne realizza l'inizio». Più avanti, la Corte di cassazione ha negato che la soluzione prospettata violi l'art. 172 cod. pen., atteso che «Non ha fondamento nemmeno la censura che addebita alla Corte di Assise di avere individuato in via interpretativa, al di là del dato testuale dell'art. 172 cod. pen., commi 4 e 5, una causa di sospensione del corso della prescrizione in violazione del principio di legalità e di riserva di 4 legge, nonché del divieto di analogia in malam partem. Si è già detto, e lo si ribadisce, che la disciplina dell'istituto della prescrizione della pena detentiva non contempla ipotesi di sospensione ed interruzione. L'avere il giudice di merito collocato l'inizio dell'esecuzione nel momento di sottoposizione del condannato ad arresto provvisorio a fini estradizionali non significa avere riconosciuto una causa di sospensione del corso della prescrizione, ma avere riconosciuto correttamente che, essendo in atto l'espiazione in base ad un valido titolo esecutivo, attuato provvisoriamente e temporaneamente all'estero, il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere». Con la menzionata pronunzia, infine, è stato ampiamente chiarito il motivo per cui la scarcerazione del soggetto in conseguenza del rigetto della richiesta di estradizione determina una sottrazione volontaria all'esecuzione, pur in assenza di una evasione: tema, questo, che, pure, è posto dal ricorrente a supporto della presente impugnazione. In proposito, scrivono i giudici di legittimità: «Altrettanto incensurabile è il passaggio motivazionale nel quale la Corte di Assise ha ritenuto che, respinta la richiesta di estradizione su opposizione del condannato, questi si fosse volontariamente sottratto all'esecuzione, in quanto, rimesso in libertà perché scarcerato, era rimasto latitante, non essendosi sottoposto all'espiazione della pena inflittagli, nonostante la notificazione degli atti della procedura e la completa conoscenza della condanna inflittagli. La difesa prospetta un'interpretazione della nozione di sottrazione all'esecuzione già iniziata che fa leva sul principio di diritto esplicitato nella sentenza delle Sezioni Unite OT WA per il quale la condizione alternativa prevista dall'art. 172, comma 4, consisterebbe nella condotta di evasione. In realtà si pretende di assegnare alla citata pronuncia un contenuto ermeneutico restrittivo, che si adatta all'ipotesi più frequente di una carcerazione esecutiva già in atto, alla quale il condannato ponga fine mediante appunto l'evasione. Le Sezioni Unite non si sono occupate espressamente del tema sollevato dalla difesa per essere il caso sottoposto alla loro cognizione circoscritto all'esecuzione di pene detentive brevi sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. Tuttavia, analoga situazione rispetto all'evasione si rinviene nel caso della procedura estradizionale, poiché, se dopo la cattura disposta dallo Stato estero richiesto della consegna l'estradando rimesso in libertà si renda irreperibile, non rientri nello Stato richiedente e non consenta di essere individuato e tradotto in istituto penitenziario, egli per propria determinazione volontaria si mantiene libero, eludendo lo sforzo delle Autorità preposte all'esecuzione e con la propria latitanza dal giorno della scarcerazione pone in essere condotta elusiva dell'esecuzione stessa già iniziata. ( 5 Come già osservato anche da Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., Li la mancata consegna da parte dello Stato estero per il rifiuto di estradizione non rende giuridicamente irrilevante la procedura estradizionale in quanto attiene al solo rapporto di collaborazione tra Stati, ma non incide sul distinto rapporto tra condannato e Stato italiano, rispetto al quale il primo, reso perfettamente consapevole della finalità della richiesta di consegna con la notificazione degli atti relativi, si è reso latitante secondo la nozione dettata dall'art. 296 cod. proc. pen.. Del resto, nella fase dell'esecuzione penale, non è nuova l'equiparazione tra il latitante e l'evaso: la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la sospensione dell'ordine di carcerazione relativo a pene detentive brevi sia concedibile soltanto al condannato in stato di libertà, tale non essendo il latitante, ossia chi si sia sottratto alla cattura in forza di titolo legittimante la restrizione e nemmeno l'evaso, poiché, essendo rilevante la situazione di diritto e non di fatto, i due casi sono accomunati dalla condotta di volontaria sottrazione all'esecuzione del provvedimento restrittivo (Sez. 1, n. 23882 del 05/05/2021, M, Rv. 281420; Sez. 1, n. 16800 del 20/04/2010, Gjura, Rv. 246949; Sez. 1, n. 9213 del 31/0/2008, Mrhimrhi, Rv. 239218)». 4. Le argomentazioni, sopra riportate, sottese alle decisioni menzionate e, precipuamente, alla sentenza n. 10979 dell'11/3/2022, stralci della cui motivazione sono stati trascritti, convincono dell'infondatezza delle doglianze articolate da EC con il secondo motivo di ricorso. - Rr rí'esame degli atti disponibili — e, specificamente, del documento inviato dal Tribunale della Contea di Rijeka alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia — attesta che, il 12 marzo 2015, EC, a seguito della notifica e dell'esecuzione del MAE emesso a suo carico, fu condotto, in regime di arresto provvisorio, presso l'ufficio giudiziario croato, ove ebbe luogo l'udienza di convalida, al cui esito, non avendo egli accettato di essere consegnato alle autorità italiane né rinunciato al principio di specialità, fu rimesso in libertà. Ciò dimostra che la privazione della libertà personale, dal punto di vista sia naturalistico che giuridico, ebbe luogo, quantomeno, come già notato nell'ordinanza impugnata, per il tempo necessario allo svolgimento dell'udienza ed all'adozione del conseguente provvedimento, sicché non può in alcun modo revocarsi in dubbio, in forza del canone ermeneutico prima enunciato, che l'esecuzione della pena abbia avuto effettivo e concreto inizio. 6 Per quanto concerne, poi, la volontaria sottrazione del condannato all'ulteriore esecuzione della pena, le censure difensive, imperniate sulla formulazione letterale del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 46387 del 15/07/2021, OT WA, Rv. 282225 — secondo cui «Il decorso del tempo necessario ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione» — risultano superate, sulla base di un ineccepibile percorso motivazionale, che il Collegio condivide e fa proprio, dalle specificazioni operate dalla più recente sentenza n. 10979 dell'11/3/2022, nitida nello spiegare che, ai fini qui considerati, la volontaria sottrazione all'esecuzione della pena è integrata da comportamenti, quale quello serbato, nell'occasione, da MI EC (il quale non si fece scrupolo di violare le prescrizioni connesse al provvedimento cautelare non custodiale emesso nei suoi confronti ed a rendersi, di fatto, irreperibile), non assimilabili, tout court, alla condotta di evasione. Manifestamente infondato si palesa, infine, il primo motivo di ricorso, afferente alle ragioni indicate dalla Corte di appello, rispettivamente, nel provvedimento reso nel 2017 a seguito della proposizione dell'incidente di esecuzione finalizzato alla declaratoria di estinzione della pena ed in quello reso, nel 2012, in esito alla spiegata opposizione che, sebbene non coincidenti, non hanno determinato alcuna preclusione, non essendo inibito al giudice dell'opposizione di addivenire alla conferma della decisione originaria — che, peraltro, è adottata, nella fisiologia del sistema, de plano, laddove, invece, quella resa in fase di opposizione postula la previa instaurazione del contraddittorio — sulla base di un differente percorso argomentativo ed essendo stato, in entrambe le circostanze, sancito che la prescrizione della pena non era, ancora maturata. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di EC al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/12/2022.