Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9514
CASS
Sentenza 8 settembre 1999

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Non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva motivato la reiezione dell'istanza di esibizione del bilancio di una società di capitali avendo la parte la possibilità di richiedere il rilascio di copia all'"ufficio competente", e cioè, fino alla costituzione del Registro delle imprese, alla cancelleria del tribunale).

Ai sensi dell'art. 94 disp.att. cod.proc.civ. l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti; difetta di tale requisito di specificità la generica istanza di esibizione di tutti i documenti contabili relativi ad un esercizio finanziario, formulata dalla parte convenuta in una causa di revocazione fallimentare ex art. 67, primo comma legge fall. al fine di dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza.

Commentario1

  • 1Spese di mediazione sempre a carico dell’attore quando il convenuto è contumaceAccesso limitato
    Vito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9514
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9514
Data del deposito : 8 settembre 1999

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