Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 2
Non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva motivato la reiezione dell'istanza di esibizione del bilancio di una società di capitali avendo la parte la possibilità di richiedere il rilascio di copia all'"ufficio competente", e cioè, fino alla costituzione del Registro delle imprese, alla cancelleria del tribunale).
Ai sensi dell'art. 94 disp.att. cod.proc.civ. l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti; difetta di tale requisito di specificità la generica istanza di esibizione di tutti i documenti contabili relativi ad un esercizio finanziario, formulata dalla parte convenuta in una causa di revocazione fallimentare ex art. 67, primo comma legge fall. al fine di dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza.
Commentario • 1
- 1. Spese di mediazione sempre a carico dell’attore quando il convenuto è contumaceAccesso limitatoVito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9514 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CANTIERI NAVALI SOLIMANO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso l'avvocato GUIDO PORRU, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO F.W. ROSWAL Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI CERBO GABRIELE, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 674/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 26/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Porru, che ha chiesto in via principale il rinvio per acquisire il fascicolo d'ufficio del Tribunalel di Savona;
nel merito ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Di Cerbo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per il rigetto del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3/10/1989 il TO della F.W. RO s.r.l. , in persona del curatore, conveniva dinanzi al Tribunale di Savona la Cantieri Navali LI S.r.l. per sentire dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67 L.F., l'atto per notar SI in data 10/4/1987, con il quale la convenuta aveva acquistato per il prezzo di £.
2.000.000.000 un compendio immobiliare ubicato nel comune di Savona, e condannare essa convenuta alla restituzione dei beni ed al pagamento, a titolo di rimborso o risarcimento dei danni, dei frutti e dei redditi dei beni immobili acquistati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, o, in subordine (ove non fosse possibile la restituzione) al pagamento del controvalore che i beni avevano al momento della vendita, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
La convenuta, costituendosi, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 650 del 29/6/1994 il Tribunale di Savona dichiarava l'inefficacia nei confronti del TO dell'atto di vendita dedotto in giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello la Cantieri Navali LI s.r.l. Il TO appellato chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza del 17-26/7/1996 La Corte di Appello di Genova rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado in favore dell'appellato.
Rilevava la corte che alla fattispecie andava applicato il primo comma dell'art. 67 L.F. Esaminando i motivi di appello, rilevava, in particolare, per quanto qui interessa, che l'argomento relativo alla veste del sig. AI - che l'appellante sosteneva aver avuto la doppia veste di rappresentante della società acquirente e di consulente commerciale della RO - non era stato dedotto in primo grado e non era stato dimostrato in sede di appello;
risultava, infatti, che questi aveva partecipato all'atto di acquisto in veste di amministratore unico della società compratrice, ma era stato contestato fermamente dal TO appellato ed era rimasto del tutto indimostrato che lo stesso avesse avuto anche il ruolo di consulente della società poi fallita. Per cui tale argomento non poteva essere preso in considerazione. Quanto all'elemento oggettivo, osservava la corte di merito che era inesatto il rilievo che le due ipoteche, per £.
1.600 milioni l'una e per £. 800 milioni l'altra, che l'acquirente si era accollate, dovessero sommarsi al prezzo, che invece era complessivamente di £.
2.000.000.000. Esaminava, quindi, e confutava le altre osservazioni dell'appellante e rilevava, in particolare che la C.T.U. era stata contestata solo sotto il profilo di non aver tenuto conto della stima effettuata dall'Ufficio del Registro di Savona in occasione della tassazione del contratto di compravendita tra MA LI e la F. W.
RO del 22/3/1983, ma riteneva motivatamente che tale stima non costituiva un parametro vincolante ne' un elemento di valutazione privilegiato rispetto a quella operata dal C.T.U. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cantieri Navali LI s.r.l. sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso il TO della F.W. RO s.r.l., che ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente deve rilevarsi che la mancata trasmissione del fascicolo di ufficio di primo grado non impedisce la decisione sul ricorso, perché la Corte non deve procedere all'esame diretto degli atti di quel fascicolo.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.- Mancata acquisizione agli atti del giudizio del bilancio e dei documenti contabili della F.W RO s.r.l. relativi all'esercizio in corso alla data del 10/4/1987".
Deduce la ricorrente che aveva chiesto l'acquisizione agli atti del processo del bilancio e dei documenti contabili della F.W. RO, per dimostrare che questa non era in stato di insolvenza al momento del rogito e che il AI aveva la doppia veste di amministratore della società acquirente e di commercialista della società alienante, e lamenta che la corte di merito abbia ritenuto generica la richiesta e comunque inidonei i documenti citati a dimostrare la inscientia decotionis, osservando che non occorreva neanche un ordine di esibizione, perché l'appellante avrebbe potuto chiedere copia del bilancio al competente ufficio e produrla in giudizio.
Sostiene la ricorrente che la richiesta era specifica, riguardando il bilancio e tutti i documenti in corso al 10/4/1987, che avrebbero consentito di dimostrare lo stato di salute dell'impresa e l'inesistenza dello stato di insolvenza, che rendeva superflua la prova dell'ignoranza di uno stato di decozione. Deduce, altresì, che erroneamente la corte di merito ha affermato che l'appellante avrebbe potuto produrre la documentazione, posto che a seguito della dichiarazione di fallimento i documenti contabili vengono consegnati al curatore.
La censura è infondata.
La corte di merito ha specificato, in ordine alla richiesta di esibizione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 10/4/1987, che di tale documento non doveva ordinarsi la esibizione, perché l'appellante avrebbe potuto chiederne copia al "competente ufficio" e produrla in causa. Pertanto, la corte ha correttamente e congruamente motivato il mancato accoglimento della richiesta. Infatti, all'epoca (prima della costituzione del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio Industria ed Agricoltura) una copia del bilancio ai sensi dell'art. 2435 c.c., richiamato dall'art. 2493 c.c. per le società a r.l., doveva essere depositato presso la Cancelleria (c.d. commerciale) del tribunale di iscrizione della società, alla quale poteva essere richiesta copia da produrre nel processo. Incombeva, pertanto, alla parte produrre il documento, perché l'ordine di esibizione non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova posto a suo carico.
Quanto ai documenti contabili, la corte territoriale ha, in particolare, osservato che i documenti relativi all'esercizio in corso alla data del 10/4/1987 non erano stati specificati, sicché la richiesta era generica e come tale inaccoglibile. La motivazione, anche per quanto riguarda il rigetto dell'istanza di esibizione di tali documenti contabili, appare adeguata ed immune da vizi logici e da errori di diritto. Infatti, ai sensi dell'art. 94 D.A. c.p.c. l'istanza di esibizione di un documento in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti, e correttamente la corte di merito ha ritenuto che il riferimento a tutti i documenti contabili (che nello stesso ricorso per cassazione il ricorrente genericamente elenca nelle fatture, ricevute, preventivi) fosse privo di quel requisito di specificità indicato nel citato art. 94 delle disp. att. c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. - Violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione agli artt. 61 e 191 c.p.c. - Erronea valutazione delle censure rivolte alla C.T.U.
svolta in primo grado e violazione delle norme in materia". Deduce la ricorrente che la corte di merito ha erroneamente ritenuto che essa appellante avesse criticato la consulenza tecnica di ufficio solo sotto il profilo della valutazione da parte dell'Ufficio del Registro, mentre con l'impugnazione proposta aveva inteso criticare le conclusioni della C.T.U., quindi tutti i profili ed i punti da essa esaminati per giungere alle conclusioni. Precisa che alcune critiche si sono svolte nell'atto di appello, altre nella comparsa conclusionale e che è "illogico sostenere che si sia voluto censurare un aspetto della C.T.U. piuttosto che un altro e che ogni contestazione non contenuta nell'atto di appello costituisca un argomento nuovo, come tale inammissibile".
Lamenta, altresì, la ricorrente che la corte di merito abbia immotivatamente negato l'espletamento di una nuova consulenza tecnica, contravvenendo alle disposizioni che regolano la materia. Deduce che la doglianza, in relazione alla quale era stata chiesta la consulenza tecnica, ritenuta dalla corte non formulata in atto di appello, era invece compresa nella contestazione di quella espletata;
che in ogni caso la corte avrebbe potuto di ufficio disporre la rinnovazione della consulenza.
La censura è infondata.
Invero, si ha motivazione insufficiente solo nell'ipotesi di deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice di merito alla formulazione del proprio convincimento o di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare le ragioni del decidere;
pertanto, il vizio non sussiste quando il giudice di merito indichi la fonte del suo convincimento. Il vizio di contraddittoria motivazione presuppone, invece, che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi e cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. Nel caso in esame, la corte di merito ha confutato l'unica specifica censura tempestivamente dedotta con l'atto di appello, quella fondata sulla valutazione da parte dell'Ufficio del Registro, che era stata disattesa dal C.T.U. ed ha esaurientemente e correttamente spiegato le ragioni per cui non poteva prendere in considerazione rilievi tardivi, non formulati con l'atto di appello. Nè può validamente sostenersi, come fa la ricorrente, che "chi critica la soluzione, intende criticare tutte le diverse operazioni che sono state effettuate per ottenerla", perché è necessario che i rilievi mossi siano specifici ed argomentati, specie quando nella motivazione della sentenza viene condiviso appieno l'operato del consulente tecnico di ufficio, le cui conclusioni sono fatte proprie dal giudice.
Peraltro, la ricorrente non indica neanche nel ricorso per cassazione quali altri specifici rilievi e critiche avesse mosso alla consulenza tecnica, che il giudice di merito non abbia considerato. È principio affermato da questa corte che il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalla quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito dalle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio (cfr.: Cass., 24/02/1995, n. 2114; Cass.:
16/8/1989 n.3711).
Quanto alla richiesta di nuova consulenza, che il ricorrente neanche precisa perché avesse richiesto, la corte di merito ha precisato che la richiesta di nuova consulenza tecnica era basata sul contrasto della valutazione del C.T.U con quella dell'Ufficio del Registro ed ha, quindi, ritenuto superflua la rinnovazione della consulenza, rilevando che non si poteva disporre una nuova C.T.U. con riferimento ad un argomento "nuovo", prospettato solo in comparsa conclusionale per la prima volta e disatteso in quanto non dimostrato e comunque non decisivo. Ha, quindi, la corte di merito esposto le ragioni per cui non riteneva di disporre una nuova consulenza e la motivazione appare congrua ed esente da vizi logici o giuridici.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in £.15.409.000, di cui £. 15.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999, nella Camera di Consiglio della .lª Sezione Civile.