CASS
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8604 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN HE nato a [...] il [...] IN IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
lette le memorie conclusive in replica con le quali l’avvocato NAZARIO FLORIO per IG IN in data 20 novembre 2025 e l’avvocato GIULIO PIGNATIELLO per HE IN in data 24 novembre 2025 hanno chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi l’improcedibilità per difetto di querela ovvero l’estinzione del reato per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 25 settembre 2024, accogliendo l’appello principale del Procuratore generale territoriale, riformava quella del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato l’estinzione del reato di furto di energia elettrica per prescrizione. La Corte territoriale riteneva, pertanto, la responsabilità penale in concorso di IG e MI ON per il delitto di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio della bene sottratto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8604 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/12/2025 2 2. I ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di IG e MI ON costano rispettivamente di dieci e un motivo, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di IG ON è articolato in dieci motivi. 3.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge ritenendo non contestata all’aggravante dell’art. 625, n. 7 cod. pen. In particolare, la stessa circostanza non sussisterebbe quanto alla esposizione alla pubblica fede in quanto nel caso concreto, come emerge dalla sentenza di appello, gli operanti non riuscirono ad accedere al contatore in quanto lo stesso era chiuso all’interno di una custodia, cosicché difetterebbe la predetta esposizione. Inoltre, non interveniva la contestazione suppletiva quanto alla destinazione a servizio pubblico della energia, né tanto meno si verte in un caso di allaccio abusivo alla rete pubblica, bensì dell’apposizione di una calamita sul contatore per ridurre il rilievo dei consumi. 3.2 Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, lamentando violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in assenza della contestazione suppletiva in ordine alla qualifica del bene sottratto. 3.3 Il terzo e il quarto motivo lamentano difetto della condizione di procedibilità e violazione degli artt. 624, comma terzo, cod. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022, non essendo stata proposta la querela da parte della persona offesa nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del rinnovato art. 624, comma terzo, cod. pen. 3.4 Il quarto e quinto motivo lamentano violazione di legge quanto alla responsabilità quale concorrente di IG ON, il quale è stato ritenuto concorrere quanto meno moralmente nella condotta paterna, essendo proprio il padre MI il gestore del ristorante servito dall’energia elettrica sottratta. A riguardo, pacifica risultava l’estraneità alla gestione del ristorante da parte del ricorrente IG, il quale non è stato trovato neanche al momento dell’ispezione. Inoltre, è stata travisata la sentenza depositata dalla difesa con la quale nel 2021, per fatto del 2016, il Tribunale di Foggia assolveva l’attuale ricorrente, errando nel ritenere che la stessa pronuncia attesti che IG abbia apposto nuovamente il magnete nel 2016. 3.5 Il settimo e ottavo motivo di ricorso lamentano mancata assunzione di prova decisiva, violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all’ordinanza del 5 novembre 2021 del Tribunale di Foggia, che aveva revocato l’ammissione dei testimoni residui, dichiarando l’estinzione del reato per 3 prescrizione. La Corte territoriale avrebbe errato nel non accogliere l’appello incidentale che lamentava la non superfluità della escussione della madre del ricorrente IG, che avrebbe dovuto testimoniare non sull’impegno scoutistico dell’imputato ma sulla gestione del ristorante da parte del padre. 3.6 Il nono motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 114 cod. pen. nonché l’incongruenza dell’attribuzione ad un concorrente morale della medesima pena prevista per il concorrente materiale. 3.7 Il decimo motivo lamenta vizio di motivazione per travisamento, non vertendosi in tema di doppia conforme, in ordine all’accertamento da parte dei militari della Guardia di finanza, che trovarono solo MI ON che estrasse il magnete, nonché quanto alla sentenza di assoluzione del IG da parte del Tribunale di Foggia per i fatti del 2016, dai quali paradossalmente è stata tratta la pervicacia anche dell’imputato, invece all’epoca assolto;
ancora, travisato per omissione sarebbe anche il ruolo di mero cuoco del IG, attestato dalle testimonianze, e l’inidoneità della confessione del padre MI. Il tutto rende manifestamente illogica e contraddittoria la motivazione impugnata. 4. Il ricorso nell’interesse di MI ON è articolato in un unico motivo. 4.1 Il motivo lamenta violazione di legge in relazione all’aggravante dell’art. 625, n. 7, cod. pen. e utilizzando, in sintesi, gli argomenti espressi dai motivi primo, terzo e quarto del ricorso nell’interesse del coimputato, lamenta l’insussistenza della contestazione della aggravante menzionata e il difetto di querela. 5. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Va premesso che l’imputazione originaria, per la quale non vi è stata alcuna contestazione suppletiva, risultava essere la seguente: «In ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ancorché commesse in tempi diversi, valendosi di mezzo fraudolento consistito nella posizione di un dispositivo magnetico che alterava la corretta registrazione dell'energia misurata dal contatore, bene esposto per necessità a pubblica fede, si 4 impossessava di energia elettrica quantificata in 136.136 kilowattora sottraendola dalla rete di distribuzione dell'Enel. Fatto commesso in Lesina dal 01/05/2013 al 04/07/2014». 3. A fronte di tale contestazione deve evidenziarsi come preliminare sia l’esame dei motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso nell’interesse di IG ON e dell’unico motivo del ricorso del MI ON. A riguardo, deve osservare questa Corte come in atti non vi sia la querela della persona offesa, accertamento consentito al Giudice di legittimità quando la deduzione, come nel caso in esame, riguardi un error in procedendo (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092). Pertanto, occorre verificare se a seguito del mutamento normativo, che ha implicato la procedibilità di ufficio limitatamente alle ipotesi dell’art. 624, comma terzo, cod. pen., per quanto qui di interesse in relazione alla destinazione della res sottratta a pubblico servizio o a pubblica utilità, sia stata contestata tale aggravante. Nel caso in esame nell’imputazione non si rinviene riferimento alcuno alla destinazione a pubblico servizio né la stessa contestazione risulta caratterizzata dalla autoevidenza, connessa ad esempio al riferimento all’allaccio diretto alla rete del distributore di energia, che in sé palesa allo stesso imputato — in funzione del quale la contestazione deve avere le caratteristiche di chiarezza e precisione — la destinazione pubblica. In tal senso si condivide quanto affermato da Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 – 01, che operando una lettura sistematica ha affermato il principio, in tema di furto, che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica". Tale contestazione autoevidente in fatto non si rinviene nel caso in esame, come sottolineano i ricorrenti. 5 Infatti, nel caso in esame la contestazione formalmente richiama il n. 7 dell’art. 625 cod. pen. e nel testo dell’imputazione l’esposizione per necessità alla pubblica fede, cosicché la contestazione risulta sostanzialmente essere univoca nel riferirsi a tale aggravante che non consente la procedibilità di ufficio. La suggestiva tesi sostenuta dalla Corte di appello per ritenere la procedibilità di ufficio non convince, perché si confronta con la sussistenza della aggravante in sé, non anche con la contestazione della stessa, che è decisiva ai fini del regime della procedibilità. Certamente, come rileva la Corte territoriale, il n.
7-bis della citata norma incriminatrice fa riferimento alla erogazione di energia e alla sottrazione di beni alle infrastrutture, pubbliche o private in concessione, qualificate come servizi pubblici, il che conferma che l’erogazione di energia elettrica è destinata al pubblico servizio. E per altro, come osserva Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 – 01, la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (così anche Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773). In altri termini, l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. È allora irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, giacché ciò che rileva nella fattispecie contestata non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia, mentre transita nella rete, bensì, per l'appunto, la destinazione della stessa ad un pubblico servizio. Carattere che l'energia elettrica non perde solo perché sottratta dai terminali intranei ad una proprietà privata, posto che la sua destinazione finale non è quella di alimentare l'utenza privata, che l'ha richiamata deviandola dalla rete generale, bensì la fruizione degli altri utenti, dunque la natura di pubblico servizio. Ma tanto premesso le censure difensive colgono nel segno in quanto è la contestazione in sé che non consente, a fronte di una innata peculiarità valutativa, di cogliere la contestazione dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio, che non basta esista in sé, ma occorre sia contestata, sia percepibile dall’imputato per ‘sostenere’ la procedibilità di ufficio, mentre nel caso in esame la contestazione resta se non altro equivoca. La sentenza Bevacqua – Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291 - evidenziava come sia ben possibile un tipo di contestazione non formale, seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. 6 E tale scopo appare raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto — di energia piuttosto che di gas — posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, rete, per l'appunto, capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica". Nel caso in esame, però, difetta il riferimento ad un allaccio diretto, e anche il riferimento alla sottrazione dalla rete di distribuzione Enel appare conseguente all’utilizzo del magnete. Ciò ovviamente non muta la qualificazione giuridica astratta della condotta, per quanto già evidenziato, ma muta la percezione per l’imputato della reale portata della condotta attribuitagli e ne esclude la consapevolezza, quindi la possibilità di difendersi, in ordine alla destinazione al pubblico servizio dell’energia elettrica, determinando anche la procedibilità a querela, condizione che difetta nel caso in esame. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, in quanto agli imputati non è mai stata contestata, né in diritto né in fatto, l’aggravante in esame che avrebbe determinato la procedibilità di ufficio. Ciò ha determinato il venir meno della procedibilità dalla scadenza dei 90 giorni dall’entrata in vigore della riforma Cartabia, che ha operato la modifica dell’art. 624, comma terzo, cod. pen., senza che sia intervenuta la querela della persona offesa ovvero la costituzione di parte civile della stessa, o anche la contestazione suppletiva della aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene sottratto, nel termine indicato. Gli ulteriori motivi sono da ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 5/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA AN OS NA
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
lette le memorie conclusive in replica con le quali l’avvocato NAZARIO FLORIO per IG IN in data 20 novembre 2025 e l’avvocato GIULIO PIGNATIELLO per HE IN in data 24 novembre 2025 hanno chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi l’improcedibilità per difetto di querela ovvero l’estinzione del reato per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 25 settembre 2024, accogliendo l’appello principale del Procuratore generale territoriale, riformava quella del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato l’estinzione del reato di furto di energia elettrica per prescrizione. La Corte territoriale riteneva, pertanto, la responsabilità penale in concorso di IG e MI ON per il delitto di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio della bene sottratto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8604 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/12/2025 2 2. I ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di IG e MI ON costano rispettivamente di dieci e un motivo, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di IG ON è articolato in dieci motivi. 3.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge ritenendo non contestata all’aggravante dell’art. 625, n. 7 cod. pen. In particolare, la stessa circostanza non sussisterebbe quanto alla esposizione alla pubblica fede in quanto nel caso concreto, come emerge dalla sentenza di appello, gli operanti non riuscirono ad accedere al contatore in quanto lo stesso era chiuso all’interno di una custodia, cosicché difetterebbe la predetta esposizione. Inoltre, non interveniva la contestazione suppletiva quanto alla destinazione a servizio pubblico della energia, né tanto meno si verte in un caso di allaccio abusivo alla rete pubblica, bensì dell’apposizione di una calamita sul contatore per ridurre il rilievo dei consumi. 3.2 Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, lamentando violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in assenza della contestazione suppletiva in ordine alla qualifica del bene sottratto. 3.3 Il terzo e il quarto motivo lamentano difetto della condizione di procedibilità e violazione degli artt. 624, comma terzo, cod. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022, non essendo stata proposta la querela da parte della persona offesa nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del rinnovato art. 624, comma terzo, cod. pen. 3.4 Il quarto e quinto motivo lamentano violazione di legge quanto alla responsabilità quale concorrente di IG ON, il quale è stato ritenuto concorrere quanto meno moralmente nella condotta paterna, essendo proprio il padre MI il gestore del ristorante servito dall’energia elettrica sottratta. A riguardo, pacifica risultava l’estraneità alla gestione del ristorante da parte del ricorrente IG, il quale non è stato trovato neanche al momento dell’ispezione. Inoltre, è stata travisata la sentenza depositata dalla difesa con la quale nel 2021, per fatto del 2016, il Tribunale di Foggia assolveva l’attuale ricorrente, errando nel ritenere che la stessa pronuncia attesti che IG abbia apposto nuovamente il magnete nel 2016. 3.5 Il settimo e ottavo motivo di ricorso lamentano mancata assunzione di prova decisiva, violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all’ordinanza del 5 novembre 2021 del Tribunale di Foggia, che aveva revocato l’ammissione dei testimoni residui, dichiarando l’estinzione del reato per 3 prescrizione. La Corte territoriale avrebbe errato nel non accogliere l’appello incidentale che lamentava la non superfluità della escussione della madre del ricorrente IG, che avrebbe dovuto testimoniare non sull’impegno scoutistico dell’imputato ma sulla gestione del ristorante da parte del padre. 3.6 Il nono motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 114 cod. pen. nonché l’incongruenza dell’attribuzione ad un concorrente morale della medesima pena prevista per il concorrente materiale. 3.7 Il decimo motivo lamenta vizio di motivazione per travisamento, non vertendosi in tema di doppia conforme, in ordine all’accertamento da parte dei militari della Guardia di finanza, che trovarono solo MI ON che estrasse il magnete, nonché quanto alla sentenza di assoluzione del IG da parte del Tribunale di Foggia per i fatti del 2016, dai quali paradossalmente è stata tratta la pervicacia anche dell’imputato, invece all’epoca assolto;
ancora, travisato per omissione sarebbe anche il ruolo di mero cuoco del IG, attestato dalle testimonianze, e l’inidoneità della confessione del padre MI. Il tutto rende manifestamente illogica e contraddittoria la motivazione impugnata. 4. Il ricorso nell’interesse di MI ON è articolato in un unico motivo. 4.1 Il motivo lamenta violazione di legge in relazione all’aggravante dell’art. 625, n. 7, cod. pen. e utilizzando, in sintesi, gli argomenti espressi dai motivi primo, terzo e quarto del ricorso nell’interesse del coimputato, lamenta l’insussistenza della contestazione della aggravante menzionata e il difetto di querela. 5. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Va premesso che l’imputazione originaria, per la quale non vi è stata alcuna contestazione suppletiva, risultava essere la seguente: «In ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ancorché commesse in tempi diversi, valendosi di mezzo fraudolento consistito nella posizione di un dispositivo magnetico che alterava la corretta registrazione dell'energia misurata dal contatore, bene esposto per necessità a pubblica fede, si 4 impossessava di energia elettrica quantificata in 136.136 kilowattora sottraendola dalla rete di distribuzione dell'Enel. Fatto commesso in Lesina dal 01/05/2013 al 04/07/2014». 3. A fronte di tale contestazione deve evidenziarsi come preliminare sia l’esame dei motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso nell’interesse di IG ON e dell’unico motivo del ricorso del MI ON. A riguardo, deve osservare questa Corte come in atti non vi sia la querela della persona offesa, accertamento consentito al Giudice di legittimità quando la deduzione, come nel caso in esame, riguardi un error in procedendo (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092). Pertanto, occorre verificare se a seguito del mutamento normativo, che ha implicato la procedibilità di ufficio limitatamente alle ipotesi dell’art. 624, comma terzo, cod. pen., per quanto qui di interesse in relazione alla destinazione della res sottratta a pubblico servizio o a pubblica utilità, sia stata contestata tale aggravante. Nel caso in esame nell’imputazione non si rinviene riferimento alcuno alla destinazione a pubblico servizio né la stessa contestazione risulta caratterizzata dalla autoevidenza, connessa ad esempio al riferimento all’allaccio diretto alla rete del distributore di energia, che in sé palesa allo stesso imputato — in funzione del quale la contestazione deve avere le caratteristiche di chiarezza e precisione — la destinazione pubblica. In tal senso si condivide quanto affermato da Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 – 01, che operando una lettura sistematica ha affermato il principio, in tema di furto, che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica". Tale contestazione autoevidente in fatto non si rinviene nel caso in esame, come sottolineano i ricorrenti. 5 Infatti, nel caso in esame la contestazione formalmente richiama il n. 7 dell’art. 625 cod. pen. e nel testo dell’imputazione l’esposizione per necessità alla pubblica fede, cosicché la contestazione risulta sostanzialmente essere univoca nel riferirsi a tale aggravante che non consente la procedibilità di ufficio. La suggestiva tesi sostenuta dalla Corte di appello per ritenere la procedibilità di ufficio non convince, perché si confronta con la sussistenza della aggravante in sé, non anche con la contestazione della stessa, che è decisiva ai fini del regime della procedibilità. Certamente, come rileva la Corte territoriale, il n.
7-bis della citata norma incriminatrice fa riferimento alla erogazione di energia e alla sottrazione di beni alle infrastrutture, pubbliche o private in concessione, qualificate come servizi pubblici, il che conferma che l’erogazione di energia elettrica è destinata al pubblico servizio. E per altro, come osserva Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 – 01, la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (così anche Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773). In altri termini, l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. È allora irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, giacché ciò che rileva nella fattispecie contestata non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia, mentre transita nella rete, bensì, per l'appunto, la destinazione della stessa ad un pubblico servizio. Carattere che l'energia elettrica non perde solo perché sottratta dai terminali intranei ad una proprietà privata, posto che la sua destinazione finale non è quella di alimentare l'utenza privata, che l'ha richiamata deviandola dalla rete generale, bensì la fruizione degli altri utenti, dunque la natura di pubblico servizio. Ma tanto premesso le censure difensive colgono nel segno in quanto è la contestazione in sé che non consente, a fronte di una innata peculiarità valutativa, di cogliere la contestazione dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio, che non basta esista in sé, ma occorre sia contestata, sia percepibile dall’imputato per ‘sostenere’ la procedibilità di ufficio, mentre nel caso in esame la contestazione resta se non altro equivoca. La sentenza Bevacqua – Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291 - evidenziava come sia ben possibile un tipo di contestazione non formale, seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. 6 E tale scopo appare raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto — di energia piuttosto che di gas — posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, rete, per l'appunto, capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica". Nel caso in esame, però, difetta il riferimento ad un allaccio diretto, e anche il riferimento alla sottrazione dalla rete di distribuzione Enel appare conseguente all’utilizzo del magnete. Ciò ovviamente non muta la qualificazione giuridica astratta della condotta, per quanto già evidenziato, ma muta la percezione per l’imputato della reale portata della condotta attribuitagli e ne esclude la consapevolezza, quindi la possibilità di difendersi, in ordine alla destinazione al pubblico servizio dell’energia elettrica, determinando anche la procedibilità a querela, condizione che difetta nel caso in esame. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, in quanto agli imputati non è mai stata contestata, né in diritto né in fatto, l’aggravante in esame che avrebbe determinato la procedibilità di ufficio. Ciò ha determinato il venir meno della procedibilità dalla scadenza dei 90 giorni dall’entrata in vigore della riforma Cartabia, che ha operato la modifica dell’art. 624, comma terzo, cod. pen., senza che sia intervenuta la querela della persona offesa ovvero la costituzione di parte civile della stessa, o anche la contestazione suppletiva della aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene sottratto, nel termine indicato. Gli ulteriori motivi sono da ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 5/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA AN OS NA