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24 novembre 2010
24 novembre 2010
Art. 43. (Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo
delle imprese artigiane per gli enti previdenziali) 1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potesta' restano comunque ferme.
L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
delle imprese artigiane per gli enti previdenziali) 1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potesta' restano comunque ferme.
L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Agrigento, sentenza 03/03/2021, n. 254Provvedimento: […] Organizzazione_1 ” dall'albo delle imprese artigiane sia stata disposta (a seguito della presentazione, in data 4.02.2019, della relativa istanza) con decorrenza dal 4.11.2014, tale circostanza non sarebbe opponibile all' CP_1 , atteso che, ai sensi dell'art. 43 della legge n.Leggi di più...
- iscrizione Gestione Artigiani·
- inopponibilità provvedimenti·
- soccombenza spese processuali·
- opposizione a ruolo·
- cessazione attività·
- art. 43 legge n. 183/2010·
- ruolo socio unico e amministratore unico·
- onere della prova