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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17516 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2025 emessa dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Aldo Egidi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/04/2025 il G.i.p. del Tribunale di Milano ha applicato a MA US la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 (contestato dal febbraio 2021 con condotta perdurante) nonché per plurimi reati di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/90 (commessi sino al febbraio 2022). Al termine dell'interrogatorio di garanzia, il difensore ha formulato istanza di revoca della misura o di sua sostituzione con quella dell'obbligo di presentazione alla PG. Con ordinanza del 23/05/2025 il G.i.p. ha rigettato la richiesta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17516 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: MO IO Data Udienza: 30/03/2026 2 Il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso la suddetta ordinanza, con provvedimento del 04/07/2025 ha rigettato l'impugnazione, non ravvisando elementi di novità idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Con sentenza del 22/10/2025 la Corte di cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall'indagato, ha annullato con invio l'ordinanza del Tribunale del riesame da ultimo indicata. Con provvedimento emesso il 05/12/2025, in sede di giudizio di rinvio, il Tribunale di Milano ha nuovamente confermato il provvedimento di rigetto appellato. 2. Avverso il provvedimento da ultimo indicato ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha articolato tre motivi con i quali denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione. In sostanza, secondo la difesa il Tribunale del riesame: - ha eluso il principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente (che gli imponeva di tenere conto del tempo silente anche alla luce degli elementi dedotti dalla difesa) e di fatto ha illegittimamente riproposto lo stesso iter motivazionale dell'ordinanza annullata;
- ha indebitamente negato rilevanza alla condanna a pena sospesa riportata dal ricorrente andando contro quanto sul punto statuito dalla sentenza di annullamento;
- ha affermato l'irrilevanza dell'attività lavorativa svolta dall'indagato dopo i fatti sulla base di una motivazione contraddittorie e illogica;
- non ha valutato che dopo arresto in flagranza per il reato già giudicato l'indagato era stato rimesso in libertà e non aveva commesso altri reati. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 1.1. I motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente, tenuto anche conto del fatto che le censure che la difesa 3 articola in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari non fanno che riproporre le questioni la cui soluzione la sentenza di annullamento ha rimesso al Tribunale del riesame in sede di rinvio. Giova premettere che la Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso della difesa, ha ritenuto sussistente un vizio motivazionale del provvedimento impugnato rilevando che il Giudice di merito non aveva adeguatamente motivato in ordine al tempo decorso dai fatti, alla luce degli elementi dedotti dalla difesa, vale a dire: 1) che dopo i reati oggetto dell'ordinanza cautelare il US era stato condannato per fatti analoghi ad una pena condizionalmente sospesa, sicché era già stata formulata in tale separato giudizio una prognosi positiva in ordine al fatto che lo stesso si sarebbe astenuto dalla consumazione di altri delitti;
2) che l'indagato aveva mutato stile di vita, svolgendo regolare attività lavorativa e formandosi una famiglia. Giova altresì premettere, quanto ai poteri del giudice del giudizio rescissorio, che a seguito di annullamento per vizio di motivazione (come appunto nel caso in esame), il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, [...], Rv. 271345 – 01). E' altresì pacifico che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 – 02). 1.2. Così individuati, da un lato, il thema decidendum del giudizio rescissorio, e, dall'altro, i limiti e i poteri del giudice di rinvio, questo Collegio ritiene che l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, abbia adeguatamente colmato le lacune motivazionali che erano state individuate dalla pronuncia di annullamento. 1.3. Il Tribunale ha infatti adeguatamente valutato gli elementi che, a detta del difensore, attribuivano al cd tempo silente l'idoneità a superare la doppia presunzione (di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere) di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - norma sicuramente applicabile nel caso in esame essendo il US cautelato anche per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, per il quale tale presunzione pacificamente opera -. Ed invero: 1) quanto al fatto che l'indagato, dopo la commissione dell'ultimo reato che gli è contestato in questo procedimento e prima dell'esecuzione della misura 4 cautelare, si era dedicato ad attività lavorativa lecita, il Tribunale ha evidenziato: a) che la prova di tale circostanza era del tutto carente in quanto era stata prodotta unicamente una visura camerale attestante l'apertura dell'attività nel 2003 e pochi documenti privi di data certa (sicché nulla dimostrava l'effettivo svolgimento dell'attività, tanto più che nessuna documentazione fiscale per gli anni 2022/2025 era stata allegata); b) che, in ogni caso, lo svolgimento dell'attività lavorativa non dimostrava un significativo mutamento dello stile di vita del US, visto che l'attività che si assumeva svolta dopo i fatti è la medesima che lo stesso svolgeva mentre poneva in essere l'attività di narcotraffico e che anzi, proprio tale attività aveva costituito l'occasione per entrare in contatto col coindagato Di FA (capo del sodalizio criminale) che lo aveva assoldato quale custode dello stupefacente;
2) quanto invece alla condanna riportata per altro reato in materia di stupefacenti, i Giudici hanno rilevato: a) che si trattava di un reato (detenzione nel suo box di 2 kg di hashish) commesso il 03/02/2022 e quindi il giorno dopo dell'ultimo reato fine (capo D10) oggetto dell'ordinanza cautelare;
b) che il giudice che lo aveva giudicato nel 2023 per quel reato aveva concesso la pena sospesa (formulando quindi la prognosi positiva di cui all'art. 163 cod. pen.), unicamente perché non sapeva che l'episodio giudicato si inseriva in un contesto criminale ben più ampio (vale a dire quello svelato dalle indagini poste a fondamento dell'ordinanza cautelare solo nel 2025). L'ordinanza impugnata, per tali ragioni, ha quindi ritenuto che il tempo decorso dai fatti (peraltro non considerevole) non fosse sufficiente a superare la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. 1.4. Non vi è quindi stata, a parere di questo Collegio, la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. dedotta dal ricorrente. La motivazione dell'ordinanza impugnata, del resto, non risulta né illogica né contraddittoria e dunque è non censurabile in questa sede. Si tratta peraltro di motivazione conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte. Ed invero, nelle ipotesi in cui trova applicazione (come pacificamente nel caso in esame) la presunzione relativa di cui al citato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cd. tempo silente – vale a dire il tempo decorso dalla commissione del reato senza la commissione di ulteriori reati e/o senza comportamenti che siano comunque indicativi di una perdurante attività illecita – può costituire, da solo, elemento idoneo a superare la presunzione unicamente nel caso in cui i fatti per cui si procede siano molto risalenti, vale a dire quando le condotte illecite si collocano in anni talmente remoti da rendere palesemente irragionevole la presunzione di persistenza della pericolosità sociale dell'agente. Quanto invece, come appunto nel caso in esame (essendo decorsi dai fatti appena 3 anni), il tempo decorso non è considerevole, il dato temporale può assumere rilevanza solo se si 5 accompagna ad altri elementi dimostrativi di un effettivo mutamento di stile di vita e di una reale presa di distanze dall'attività criminale. In altri termini è necessario che, oltre al tempo silente, sussistano elementi concreti che provino che le condizioni (economiche, familiari, personali, patologiche) che hanno indotto l'imputato a delinquere siano venute meno, ovvero che vi è stato un definitivo allontanamento dagli ambienti criminali di riferimento (quali, ed esempio, la dissociazione nei reati associativi, condotte riparatorie o collaborative, cambiamento di residenza o di settore di attività, ecc.). Tutti elementi che, per quanto detto, il Tribunale ha ritenuto insussistenti o non dimostrati nel caso in esame. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 30/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO MO ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Aldo Egidi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/04/2025 il G.i.p. del Tribunale di Milano ha applicato a MA US la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 (contestato dal febbraio 2021 con condotta perdurante) nonché per plurimi reati di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/90 (commessi sino al febbraio 2022). Al termine dell'interrogatorio di garanzia, il difensore ha formulato istanza di revoca della misura o di sua sostituzione con quella dell'obbligo di presentazione alla PG. Con ordinanza del 23/05/2025 il G.i.p. ha rigettato la richiesta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17516 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: MO IO Data Udienza: 30/03/2026 2 Il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso la suddetta ordinanza, con provvedimento del 04/07/2025 ha rigettato l'impugnazione, non ravvisando elementi di novità idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Con sentenza del 22/10/2025 la Corte di cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall'indagato, ha annullato con invio l'ordinanza del Tribunale del riesame da ultimo indicata. Con provvedimento emesso il 05/12/2025, in sede di giudizio di rinvio, il Tribunale di Milano ha nuovamente confermato il provvedimento di rigetto appellato. 2. Avverso il provvedimento da ultimo indicato ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha articolato tre motivi con i quali denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione. In sostanza, secondo la difesa il Tribunale del riesame: - ha eluso il principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente (che gli imponeva di tenere conto del tempo silente anche alla luce degli elementi dedotti dalla difesa) e di fatto ha illegittimamente riproposto lo stesso iter motivazionale dell'ordinanza annullata;
- ha indebitamente negato rilevanza alla condanna a pena sospesa riportata dal ricorrente andando contro quanto sul punto statuito dalla sentenza di annullamento;
- ha affermato l'irrilevanza dell'attività lavorativa svolta dall'indagato dopo i fatti sulla base di una motivazione contraddittorie e illogica;
- non ha valutato che dopo arresto in flagranza per il reato già giudicato l'indagato era stato rimesso in libertà e non aveva commesso altri reati. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 1.1. I motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente, tenuto anche conto del fatto che le censure che la difesa 3 articola in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari non fanno che riproporre le questioni la cui soluzione la sentenza di annullamento ha rimesso al Tribunale del riesame in sede di rinvio. Giova premettere che la Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso della difesa, ha ritenuto sussistente un vizio motivazionale del provvedimento impugnato rilevando che il Giudice di merito non aveva adeguatamente motivato in ordine al tempo decorso dai fatti, alla luce degli elementi dedotti dalla difesa, vale a dire: 1) che dopo i reati oggetto dell'ordinanza cautelare il US era stato condannato per fatti analoghi ad una pena condizionalmente sospesa, sicché era già stata formulata in tale separato giudizio una prognosi positiva in ordine al fatto che lo stesso si sarebbe astenuto dalla consumazione di altri delitti;
2) che l'indagato aveva mutato stile di vita, svolgendo regolare attività lavorativa e formandosi una famiglia. Giova altresì premettere, quanto ai poteri del giudice del giudizio rescissorio, che a seguito di annullamento per vizio di motivazione (come appunto nel caso in esame), il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, [...], Rv. 271345 – 01). E' altresì pacifico che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 – 02). 1.2. Così individuati, da un lato, il thema decidendum del giudizio rescissorio, e, dall'altro, i limiti e i poteri del giudice di rinvio, questo Collegio ritiene che l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, abbia adeguatamente colmato le lacune motivazionali che erano state individuate dalla pronuncia di annullamento. 1.3. Il Tribunale ha infatti adeguatamente valutato gli elementi che, a detta del difensore, attribuivano al cd tempo silente l'idoneità a superare la doppia presunzione (di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere) di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - norma sicuramente applicabile nel caso in esame essendo il US cautelato anche per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, per il quale tale presunzione pacificamente opera -. Ed invero: 1) quanto al fatto che l'indagato, dopo la commissione dell'ultimo reato che gli è contestato in questo procedimento e prima dell'esecuzione della misura 4 cautelare, si era dedicato ad attività lavorativa lecita, il Tribunale ha evidenziato: a) che la prova di tale circostanza era del tutto carente in quanto era stata prodotta unicamente una visura camerale attestante l'apertura dell'attività nel 2003 e pochi documenti privi di data certa (sicché nulla dimostrava l'effettivo svolgimento dell'attività, tanto più che nessuna documentazione fiscale per gli anni 2022/2025 era stata allegata); b) che, in ogni caso, lo svolgimento dell'attività lavorativa non dimostrava un significativo mutamento dello stile di vita del US, visto che l'attività che si assumeva svolta dopo i fatti è la medesima che lo stesso svolgeva mentre poneva in essere l'attività di narcotraffico e che anzi, proprio tale attività aveva costituito l'occasione per entrare in contatto col coindagato Di FA (capo del sodalizio criminale) che lo aveva assoldato quale custode dello stupefacente;
2) quanto invece alla condanna riportata per altro reato in materia di stupefacenti, i Giudici hanno rilevato: a) che si trattava di un reato (detenzione nel suo box di 2 kg di hashish) commesso il 03/02/2022 e quindi il giorno dopo dell'ultimo reato fine (capo D10) oggetto dell'ordinanza cautelare;
b) che il giudice che lo aveva giudicato nel 2023 per quel reato aveva concesso la pena sospesa (formulando quindi la prognosi positiva di cui all'art. 163 cod. pen.), unicamente perché non sapeva che l'episodio giudicato si inseriva in un contesto criminale ben più ampio (vale a dire quello svelato dalle indagini poste a fondamento dell'ordinanza cautelare solo nel 2025). L'ordinanza impugnata, per tali ragioni, ha quindi ritenuto che il tempo decorso dai fatti (peraltro non considerevole) non fosse sufficiente a superare la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. 1.4. Non vi è quindi stata, a parere di questo Collegio, la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. dedotta dal ricorrente. La motivazione dell'ordinanza impugnata, del resto, non risulta né illogica né contraddittoria e dunque è non censurabile in questa sede. Si tratta peraltro di motivazione conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte. Ed invero, nelle ipotesi in cui trova applicazione (come pacificamente nel caso in esame) la presunzione relativa di cui al citato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cd. tempo silente – vale a dire il tempo decorso dalla commissione del reato senza la commissione di ulteriori reati e/o senza comportamenti che siano comunque indicativi di una perdurante attività illecita – può costituire, da solo, elemento idoneo a superare la presunzione unicamente nel caso in cui i fatti per cui si procede siano molto risalenti, vale a dire quando le condotte illecite si collocano in anni talmente remoti da rendere palesemente irragionevole la presunzione di persistenza della pericolosità sociale dell'agente. Quanto invece, come appunto nel caso in esame (essendo decorsi dai fatti appena 3 anni), il tempo decorso non è considerevole, il dato temporale può assumere rilevanza solo se si 5 accompagna ad altri elementi dimostrativi di un effettivo mutamento di stile di vita e di una reale presa di distanze dall'attività criminale. In altri termini è necessario che, oltre al tempo silente, sussistano elementi concreti che provino che le condizioni (economiche, familiari, personali, patologiche) che hanno indotto l'imputato a delinquere siano venute meno, ovvero che vi è stato un definitivo allontanamento dagli ambienti criminali di riferimento (quali, ed esempio, la dissociazione nei reati associativi, condotte riparatorie o collaborative, cambiamento di residenza o di settore di attività, ecc.). Tutti elementi che, per quanto detto, il Tribunale ha ritenuto insussistenti o non dimostrati nel caso in esame. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 30/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO MO ANGELO CAPUTO