Sentenza 13 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 04 34 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Richiesta copia studic IL SOLE 24 ORE Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 20110/98 dal Sig. per diritti L.
3.000 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.808 1.3 GEN 2001 IL CANCELLIERE Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 11 ottobre 2000 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. 218 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da 21 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CANCELLERIA persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga ed Umberto Luigi Picciotto ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta ECG402401 procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia legale INPS al Sig. 4183 per diritti 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE : FORGETTA CLAUDIA, non costituita (già rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Di Gasparro ed elettivamente domiciliata in Vairano Scalo alla via Napoli n. 153); - intimata - . avverso la sentenza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere n. 3005/97 del 14/20 novembre 1997 (nel giudizio di appello avente il n. 779196 di r.g. 2245/96) Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Vincenza Gorga;
Udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso пр SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di S. Maria Capua Vetere-Giudice del Lavoro la sig.ra Claudia Forgetta conveniva in giudizio l'I.N.P.S., esponendo: a) di essere bracciante agricola e di avere percepito negli anni ricompresi nel periodo 1982/1987 l'indennità di disoccupazione ordinaria nella misura fissa determinata ex art. 14 della legge n. 141/1974; b) che tale norma era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 497/1998 - in quanto la misura fissa dell'indennità si poneva in contrasto con l'art. 2 38 Cost. nella parte in cui la cennata norma non prevedeva il meccanismo di adeguamento del valore monetario e che la relativa - declaratoria di incostituzionalità rivestiva efficacia retroattiva;
chiedeva, quindi, che il convenuto Istituto venisse condannato al pagamento della rivalutazione dell'indennità come dinanzi corrisposta, oltre agli interessi legali ed al maggior danno per svalutazione monetaria. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., contestando integralmente la domanda attorea e concludendo per il rigetto del ricorso. L'adito Giudice del Lavoro di S. Maria Capua Vetere rigettava il ricorso con ogni relativa conseguenza. Avverso la sentenza pretorile - deliberata il 20 ottobre 1995 e pubblicata in data 10 novembre 1995 - proponeva appello l'originaria ricorrente con atto depositato in data 14 novembre 1996 e, nel relativo giudizio di secondo grado, si costituiva ritualmente l'I.N.P.S. R P eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnativa per essere stata la stessa proposta allorchè il termine annuale sancito dal primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. era irrimediabilmente scaduto e richiamandosi sul punto alla giurisprudenza di cui a Cass. n. 6491/1996. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, quale Giudice del Lavoro di secondo grado, ometteva di pronunziarsi sulla cennata 3 eccezione di inammissibilità e, in accoglimento dell'appello e decidendo "nel merito", riformava la sentenza pretorile ed accoglieva integralmente l'originaria domanda proposta dall'appellante, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'I.N.P.S. formulando un unico motivo di annullamento. L'intimata non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I-. Con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 cod. proc. civ." censura la sentenza del его Tribunale di S. Maria Capua Vetere per avere omesso di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'impugnazione, essendo l'originaria ricorrente, appunto, decaduta, già al momento del deposito del "ricorso in appello" nella cancelleria del Tribunale adito, dalla facoltà di proporre il gravame per decorso del termine annuale del deposito della sentenza appellata prevista dal primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. ed applicabile nel caso di specie in difetto di notificazione della sentenza pretorile>>. II/a"Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato. Pervero essendo stato dedotto dal ricorrente un vizio in procedendo (omessa pronunzia da parte del giudice di appello su di 4 una eccezione decisiva ritualmente proposta dall'Istituto appellato) e per il relativo accertamento avendo questa Corte il potere-dovere di procedere direttamente all'esame degli atti del processo al fine di riscontrare l'eventuale esistenza del vizio denunciato (Cass. n. 2085/1995, Cass. n. 1988/1993) - dall'esame diretto della memoria difensiva di costituzione ritualmente depositata dall'Istituto appellato nel giudizio di secondo grado si evince che effettivamente era stata proposta l'eccezione di decadenza per l'avvenuto decorso del termine annuale di impugnativa ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., sicchè il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su tale eccezione узв avente sicuramente rilievo decisivo al fine della corretta statuizione da assumere, per cui - avendo omesso una qualsiasi pronuncia su siffatta eccezione è incorso nel vizio di omessa pronuncia così come ritualmente denunziato dall'odierno ricorrente. A conferma si rimarca che la sentenza di primo grado pronunziata dal Pretore di S. Maria Capua Vetere in data 20 ottobre 1995 - è stata pubblicata in data 10 novembre 1995 (cfr. relativa attestazione del deposito ex art. 133, capoverso, cod. proc. civ.), mentre il ricorso in appello dell'originario ricorrente è stato depositato il 14 novembre 1996 (cfr. relativa attestazione del deposito del "ricorso in appello" contenuta in calce al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione ex artt. 442 e 434 e seg. cod. proc. civ.) e, 5 quindi, quando era già decorso il termine per proporre tempestivamente l'impugnativa ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. sanzionante, appunto, la decadenza dell'impugnazione quando l'appello, indipendentemente dalla notificazione, viene proposto dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza -. II/b -. In ogni caso, ad ulteriore conferma della fondatezza del ricorso, vale ribadire quanto statuito in materia da questa Corte, secondo cui l'inammissibilità dell'appello proposto oltre il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. (che nelle controversie di lavoro non è soggetto a sospensione in periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969), ove non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., non potendo il giudice che l'ha emessa pronunciare sul merito di un'impugnazione inammissibile (Cass. n. 12141/1995). III. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per una pronunzia a favore dell'I.N.P.S. di rimborso delle spese legali per quanto concerne sia il giudizio di secondo grado che il giudizio di legittimità.
P. Q. M.
6 La Corte accoglie il ricorso proposto dall'I.N.P.S.; cassa senza rinvio la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere impugnata con la conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado. Nulla per le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 11 ottobre 2000. lyliche Ihall Il Presidente Il Consigliere estensore R. Pali istuine Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 1.3 GEN. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLE че ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7