Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2001, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O E 9 I 1 Z / N 4 A / - R 6 A I T 2 B S . R ec . I R L . G A RE011 57 1 /0 1 L P . E A T D R . U B L B E A A I D T D R I A 1 S T E I 3 N T 1 R E S N E . I ME DEL POPOLO ITALIANO E I T N S A E A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA recufers IVA " Dott. Michele CANTILLO Presidente - Consigliere Dott. Enrico PAPA Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere R.G.N. 4109/98 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere - 7176/98 Cron. 3329 Rel. Consigliere - Dott. Giuseppe FALCONE Rep.ha pronunciato la seguente S ENTENZA Ud. 01/03/00 sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SITECOAPPALTI SRL, in persona del legale Richiesta copia studio rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L.1500 8 FEB. 2001 in ROMA VIA. DEL MASCHERINO 72, presso lo studio il dell'avvocato SEVERA ENNIO, che la difende, giusta IL CANCELLIERE delega a margine;
1500 CANCELLERIA ricorrente
contro
UFFICIO IVA II ROMA;
392425
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 07176/98 proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, IVILE 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2000 presso C NE PIO 438 rappresenta e difende ope legis;
CAM 1 64 59 -1- N. ricorrente incidentale nonchè
contro
SITECOAPPALTI SRL;
intimata avverso la sentenza n. 427/97 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA, depositata il 13/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SEVERA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per rinvio a nuovo ruolo per rinnovo notifica all'Avvocatura Generale dello Stato;
in subordine l'inammissibilità. S A Z I O N E -2- Svolgimento del processo Il secondo ufficio Iva di Roma ha emesso avviso di rettifica contenente l'accertamento di una maggiore imposta per lire 48.391.000 relativamente all'anno 1987 nei confronti della Sitecoappalti s.r.l., che ha impugnato il provvedimento. La Commissione Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso la società deducendo i seguenti motivi: 1)violazione artt.32 e 24 D.Lgs. n.54/92 per omesso esame della dichiarazione integrativa presentata in base alla legge n. 413/91 e delle copie delle fatture esibite. In particolare, la società ricorrente ha lamentato il mancato esercizio del potere del giudice di acquisire di ufficio gli elementi utili a valutare la dichiarazione integrativa;
2)insufficiente motivazione ex art.360 n.5 c.p.c. con riferimento alla documentazione esibita;
3) falsa applicazione dell'art. 19 d.p.r. n.633/72 sul presupposto che la detrazione d'imposta effettuata era giustificata da un contratto di noleggio di linee telefoniche intercorso tra la Sitecoappalti e la Siteco s.a.s.- Il Ministero delle Finanze si è costituito per contrastare il ricorso e per formulare ricorso incidentale condizionato, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20 e SAZIONE 53 D.Lgs.n.546/92 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., avendo la Siteco depositato l'atto di appello presso la Commissione Tributaria senza notificarlo alla controparte, ed avendo così violato il principio del contraddittorio. La società Sitecoappalti ha presentato una memoria per sostenere la ritualità della instaurazione del giudizio di appello. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti avendo entrambi ad oggetto la stessa sentenza. Il ricorso incidentale, con il quale è stata denunziata la mancata notifica dell'atto di appello nei confronti dell'ufficio, che in quella sede non si è costituito, è fondato e : merita accoglimento. E' emerso, infatti, che la Società Sitecoappalti non ha notificato alla controparte il gravame proposto avverso la decisione di primo grado, ma ha depositato l'atto in data 22.5.1997. In tale contesto, nel giudizio di appello il contraddittorio non si è costituito, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresi la nullità della sentenza impugnata ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Né ha pregio eccepire che il vizio doveva essere rilevato dal giudice di appello e non può essere più eccepito nel giudizio di cassazione. Legittimamente il Ministero delle Finanze ha evidenziato il vizio insanabile della mancata instaurazione del contraddittorio formulando ricorso incidentale. L'accoglimento del ricorso incidentale è assorbente rispetto al ricorso principale, per cui la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, essendo la sentenza di primo grado passata in giudicato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. Riunisce i ricorsi-
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale e cassa senza rinvio la sentent SSAZION impugnata. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 1.3.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il consigliere rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Michele Cantillo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi - 3 FEB. 2001 GASSACION OS AS E IL CANCELLIERE C1 OS AS r A M E R P O A