Sentenza 26 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME D0 2 9 24/0 3 REPUBB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 15223/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 6657 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere Ud.29/11/02 Dott. Giovanni AMOROSO B Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro domiciliato in ROMA VIA DELLAtempore, elettivamente FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dellì'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AL IA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA 2002 VIA MONTEZEBIO 32, presso 10 studio dell'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato 4943 MARINA MESSINA, -1- IA PAOLETTI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 39/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 26/05/00 R.G.N. 124/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per/ rigetto del ricorso. -2- R. G. 15223/00 RILEVATO IN FATTO che la sentenza in epigrafe, respingendo l'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, ha confermato la cumulabilità di rendita INAIL ai superstiti e riversibilità di pensione di vecchiaia INPS, stante la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n.335 del 1995; che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di détta norma, mentre la parte intimata ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n.335 (per quanto interessa) dispone: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa"...; che il divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nel decesso della persona a causa di infortunio o malattia professionale;
che perciò esso non riguarda i trattamenti di riversibilità della pensione di vecchiaia, originata dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, con la conseguenza che, sebbene la morte dell'assicurato sia stata feer 3 Con determinata dalla malattia o dall'infortunio indennizzate rendita INAIL, i superstiti dell'assicurato possono cumulare il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia con la rendita INAIL, del pari già cumulabili dal beneficiario diretto;
che 1”“obiettivo di contenere la spesa previdenziale”, di cui parla l'Istituto ricorrente, non può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (v. Cass. 22 dicembre 2000 n.16129); che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dall'art. 1, - comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n.346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33, 1. 23 dicembre 2000 n.388), dall'art. 78, c. 20, della citata legge n.388 del 2000 e dall'art. 73, comma 1, di questa stessa legge;
2000); che il ricorso deve quindi essere rigettato e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 29 novembre 2002 Il Presidente Gaine Il Cons. est. Floreros Milicicello IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Depositato in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-2-73 N. 533 26oggi, FEB02003 CANCELLIERE 4