Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
Il giudice dell'appello cautelare, a cui sono presentati gli elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito, ha l'obbligo non solo di valutazione degli stessi ma di motivazione, ove li disattenda, circa le ragioni della ritenuta minore valenza rispetto alle altre risultanze processuali
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2009, n. 7070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7070 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 27/11/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2064
Dott. ROTUNDO VI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 31627/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO OR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 15 luglio 2009 emessa dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Vaccaro Giovanni che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. nell'interesse di AT MB, confermando il provvedimento del 10 giugno 2009 con cui il G.i.p. aveva respinto l'istanza di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Nell'interesse dell'indagato hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori di fiducia. Innanzitutto viene denunciata una carenza di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa, contenente anche le dichiarazioni delle persone informate dei fatti acquisite nel corso delle indagini difensive.
Inoltre, si censura l'ordinanza per avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in base alla chiamata in correità di IU AR, inattendibile e priva di riscontri esterni. Nella valutazione dell'intercettazione del colloquio avvenuto tra MB e CI i giudici non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni raccolte da quest'ultimo, il quale avrebbe confermato che la conversazione si riferiva ad un incidente stradale in cui rimase coinvolto MB e sui relativi aspetti del risarcimento. Infine, si censura il mancato esame dei rilievi sulle esigenze cautelari.
Il ricorso è fondato con riferimento al mancato esame, e conseguente valutazione, dei risultati delle indagini difensive prodotte dall'indagato.
Deve ribadirsi che dalla presentazione ex art. 391 octies c.p.p. degli elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito deriva al giudice l'obbligo non solo della loro acquisizione, ma anche della loro valutazione, con la conseguenza che, in caso venissero disattese, è comunque richiesta una motivazione circa le ragioni che hanno portato ad escludere il rilievo alle prove assunte dalla difesa (Sez. 2, 27 maggio 2008, n. 28662, Manola). Nella specie, l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare le dichiarazioni rese da AN VI, che avrebbe confermato il sinistro stradale e dato una giustificazione in ordine alla conversazione intervenuta tra l'MB e il CI. Sul punto il Tribunale ha rilevato che la difesa avrebbe fornito una "lettura alternativa" di tale conversazione, ma in effetti ha trascurato di valutare le deduzioni difensive alla luce della dichiarazione del sunnominato AN, per cui si impone l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Tribunale di Palermo affinché tenga conto dei risultati delle investigazioni difensive prodotte dall'indagato e, in particolare, delle dichiarazioni rese il 3.6.2009 da VI AN.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010